Categoria: Il contratto di agenzia in Italia Pagina 5 di 10

51. Obblighi di informazione dell’agente

Con la sentenza n. 27364 del 30 novembre 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema degli obblighi di informazione a carico dell’agente e le conseguenze derivanti in caso di violazione di tali obblighi.

L’obbligo imposto all’agente dall’art. 1746 c.c. di fornire alla preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli nonché ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, (che si traduce nell’obbligo di informare in generale sullo sviluppo della concorrenza e sulle reali prospettive di penetrazione del mercato) pur avendo carattere secondario e strumentale rispetto all’obbligo principale dell’agente di promuovere la conclusione di affari, può assumere in concreto una rilevanza tale da giustificare, in caso di sua violazione, la risoluzione del rapporto per colpa dell’agente, come avviene quando – secondo la valutazione insindacabile del giudice di merito – l’omissione delle informazioni o l’inesattezza di quelle fornite siano suscettibili di provocare gravi conseguenze negative sull’andamento commerciale dell’impresa preponente.

Nel caso oggetto della sentenza in commento è stato ritenuto che integrasse un’inadempienza grave da parte dell’agente l’inattendibilità dei dati riguardanti l’andamento di mercato nella zona assegnatagli, forniti dallo stesso agente alla preponente e utilizzati da quest’ultima per formulare le sue previsioni di vendita, tenuto conto della vistosa divergenza tra i dati previsionali indicati dall’agente e i risultati di vendita da lui effettivamente realizzati.

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50. Differenze tra contratto di agenzia e procacciamento d’affari

Con la sentenza n. 5246 del 17 settembre 2020 il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi sulle differenze tra contratto di agenzia e procacciamento d’affari.

In particolare, nella suddetta sentenza il Giudice adito ha affermato che:

  • il procacciatore di affari si distingue dall’agente vuoi perché questi ha il potere – e non l’obbligo – di promuovere affari, vuoi perché esso non ha l’obbligo di osservare le istruzioni impartite dal committente;
  • il rapporto di procacciamento di affari, a differenza del rapporto di agenzia, non è connotato dal requisito della stabilità, intesa come preordinazione del procacciatore a tutti gli affari di una stessa specie, svolti per un lasso di tempo prolungato in una zona determinata e costantemente coordinati alle esigenze dell’attività del preponente;
  • il contratto di agenzia è invece connotato dall’esistenza di un obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, ma anche dalla continuità e dalla stabilità dell’attività svolta dall’agente.

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49. Illegittimità dello storno delle provvigioni

Con la sentenza n. 18664 dell’8 settembre 2020 la Cassazione ha affermato l’illegittimità delle clausole di un contratto di agenzia, che prevedevano lo storno delle provvigioni erogate all’agente in caso di recesso anticipato del cliente finale e in caso di mancato raggiungimento di alcuni livelli di fatturato fissati nel contratto.

In particolare, il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un contratto di agenzia stipulato tra un agente e una società di telecomunicazioni, in cui era espressamente prevista la possibilità di stornare le provvigioni corrisposte a tale agente nelle seguenti ipotesi: (i) mancato raggiungimento, da parte del cliente, di un fatturato di 30,00 Euro per le “sim fonia”; (ii) mancato raggiungimento, da parte del cliente, di un fatturato di 20,00 Euro per le “sim dati”; (iii) disdetta entro sei mesi dall’attivazione da parte del cliente.

Con la sentenza in commento la Cassazione ha stabilito che:

  • nelle ipotesi contrattuali sopra riportate non si era verificata alcuna mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili alla preponente, ma solo il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi di politica aziendale della stessa preponente;
  • le clausole del contratto di agenzia che prevedono lo storno delle provvigioni nelle ipotesi sopra indicate sono illegittime, in quanto in contrasto con l’art. 1746, VI comma, codice civile, secondo cui “L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.”.

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48. Agenti e appuntamenti fissati tramite call center

Con la sentenza del 15 giugno 2020 il Tribunale di Bari – sezione Lavoro ha stabilito che il rapporto di agenzia non è incompatibile con la soggezione dell’agente a direttive, istruzioni e controlli del preponente, che costituiscono elementi differenti da quelli caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato (e cioè: il rapporto di dipendenza tra lavoratore e datore di lavoro, la costante messa a disposizione delle energie lavorative, l’osservanza di un orario predeterminato, la retribuzione fissa e a cadenze prestabilite, ecc.).

In particolare, il Giudice ha affermato che:

  • nel contratto di agenzia l’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l’obbligazione tipica dell’agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell’attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all’agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine;
  • tale adempimento potrebbe richiedere l’assolvimento di obbligazioni ulteriori, quali l’esecuzione delle direttive elaborate dal preponente;
  • l’art. 1746 del codice civile stabilisce che l’agente deve adempiere l’incarico secondo le istruzioni ricevute dal preponente;
  • la direttiva europea 86/653/CEE ha fatto specifico riferimento all’agente quale lavoratore indipendente, tenuto comunque ad “attenersi alle ragionevoli istruzioni impartite dal preponente” (art. 3, comma 2, lettera c).

Sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, il Tribunale di Bari ha ritenuto compatibile con lo schema negoziale del contratto di agenzia fissare gli appuntamenti agli agenti tramite del call center, precisando però che il preponente:

  • non può imporre la lista giornaliera dei clienti da visitare, ma può chiedere di visitare determinati clienti o categorie di clienti a cui tiene;
  • non può programmare gli itinerari che l’agente deve seguire, ma può pretendere dall’agente che organizzi le visite in modo tale da coprire la propria zona in maniera adeguata;
  • non può decidere l’organizzazione interna dell’agenzia, ma agli può pretendere determinati standard qualitativi del personale, adeguatezza dei locali e del numero dei collaboratori in base all’attività promozionale dell’agente stesso;
  • non può imporre rendiconti dettagliati sulle attività svolte dall’agente, ma può chiedere report sull’andamento del mercato.

In buona sostanza, la sentenza in commento – entro i limiti sopra indicati – ritiene compatibile lo schema negoziale del contratto di agenzia con l’attività dell’agente di presenziare ad appuntamenti predeterminati dal preponente e di relazionare periodicamente su tali appuntamenti.

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47. Covid-19 e anticipo FIRR

Considerando le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, con delibera del 9 giugno 2020 l’ENASARCO ha stabilito che gli agenti di commercio hanno la possibilità di richiedere in via straordinaria l’anticipo del FIRR, con una prima tranche pari al 10% delle somme accantonate da ciascun agente sui conti del Fondo Indennità Risoluzione del Rapporto (c.d. FIRR).

Ulteriori due eventuali tranche dell’anticipo FIRR, ognuna pari al 10%, saranno erogate in fasi successive, a seguito di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di ENASARCO, in base alla sostenibilità economica di tale ente.

Al più presto, e comunque non oltre due mesi dal 9 giugno 2020, sarà realizzato da ENASARCO un software specifico per la presentazione delle domande online ad opera di ciascun agente interessato.

La possibilità di accedere in via straordinaria ad un anticipo del FIRR va tenuta in considerazione sia da parte delle preponenti per informare di tale opportunità la propria rete commerciale, sia naturalmente da parte degli agenti, posto che nel periodo appena trascorso e nei prossimi mesi:

  • le preponenti si sono viste/si vedranno richiedere delle forme di “solidarietà/sussidi” da parte dei loro agenti;
  • gli agenti nei prossimi trimestri del 2020 vedranno ridursi i loro compensi provvigionali, a causa dell’impossibilità di visitare i clienti o comunque a causa del rallentamento o addirittura del “fermo” di molti settori produttivi durante il periodo del c.d. “lockdown“.

In buona sostanza, in questo particolare periodo la richiesta dell’anticipo FIRR formulata dall’agente direttamente a ENASARCO può rappresentare per le preponenti un’alternativa alla concessione dell’anticipo provvigionale.

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46. Recesso della preponente e abuso di diritto

Con la sentenza n. 2520 del 4 febbraio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del recesso della preponente, a seguito della mancata sottoscrizione da parte dell’agente di un nuovo contratto con condizioni peggiorative.  

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che non configura un abuso di diritto e quindi è lecito il comportamento della preponente che, in caso di mancato sottoscrizione da parte dell’agente di un nuovo contratto di agenzia con condizioni peggiorative, ha effettuato un recesso ordinario con concessione del periodo di preavviso.  

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, tale comportamento non integra un abuso di diritto e comunque non ha natura ritorsiva, in quanto in un rapporto di agenzia entrambe le parti possono legittimamente recedere dal contratto, dando il preavviso.

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45. Pensione dell’agente e patto di non concorrenza

Con la sentenza n. 1109 del 9 luglio 2019 il Tribunale di Velletri si è pronunciato sul diritto dell’agente che va in pensione ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale di cui all’art. 1751 bis del codice civile.
In particolare, con la suddetta pronuncia il Tribunale di Velletri ha affermato che, qualora il rapporto di agenzia sia cessato per ragioni di pensionamento, salute ed età dell’agente, quest’ultimo non ha diritto ad ottenere anche l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751 bis del codice civile, essendo pacifico che – a seguito del recesso per ragioni di pensionamento – l’agente non avrebbe più svolto l’attività.
La sentenza in commento è interessante, in quanto prende posizione su tema su cui sussiste sia una lacuna normativa sia una lacuna della contrattazione collettiva, posto che né l’art. 1751 bis del codice civile, né gli Accordi Economici Collettivi prevedono espressamente il diritto dell’agente ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale nel caso in cui la cessazione del rapporto di agenzia avvenga per circostanze attribuibili all’agente medesimo, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività.

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44. Violazione dell’obbligo di non concorrenza

Con la sentenza n. 30065 del 19 novembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nozione di concorrenza nell’ambito del contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che, agli effetti del divieto fatto all’agente dall’art. 1743 cod. civ. di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro, la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo a tal fine sufficiente che tali imprese si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, cosicché l’una possa ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedibilmente si rivolgeranno.

In buona sostanza, dalla sentenza in esame si deduce che si verifica una violazione dell’obbligo di non concorrenza da parte dell’agente, quando lo stesso promuove in parallelo affari per due o più imprese che si rivolgono ad una clientela anche potenzialmente comune, a prescindere dalla diversa tipologia di beni di cui l’agente promuove la vendita e cioè dalle caratteristiche di tali prodotti.

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43. Recesso per giusta causa basato sulla violazione dell’obbligo di lealtà e buona fede

Con la sentenza n. 27508 del 28 ottobre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del recesso per giusta causa da parte dell’agente in caso di violazione dell’obbligo di agire con lealtà e buona fede da parte della preponente.

In particolare nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che:

  • l’istituto del recesso per giusta causa, previsto in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi però tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia (in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali) assume una maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
  • di conseguenza, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa in un rapporto di agenzia, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata;
  • ai sensi dell’art. 1749 cod. civ. la preponente è obbligata ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di tale obbligo configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di recesso del rapporto, con il conseguente diritto dell’agente che recede per tale motivo ad ottenere l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 cod. civ.;
  • nel caso in cui il Giudice accerta l’insussistenza della giusta causa, il recesso dell’agente si converte in recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della preponente ad ottenere l’indennità di mancato preavviso, oltre all’eventuale risarcimento del danno ulteriore.

La sentenza in commento trae origine da un recesso per giusta causa effettuato da due promotori finanziari per asserita violazione dell’obbligo di lealtà e buona fede ex art. 1749 cod. civ. da parte di una banca per presunto abuso ispettivo nei loro confronti, a causa dell’accesso negli uffici dei due promotori degli ispettori inviati dalla stessa banca e dalla loro successiva relazione.

Pertanto, dalla sentenza in esame si deduce che, sebbene sia astrattamente legittimo per un agente porre a fondamento del suo recesso per giusta causa la violazione da parte della preponente dell’obbligo di lealtà e buona fede di cui all’art. 1749 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare caso per caso se tale violazione integri o meno gli estremi di una giusta causa di recesso, tenendo presente le specifiche circostanze del caso concreto.

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42. Il contratto di subagenzia e la figura del subagente

Con la sentenza n. 23973 del 26 settembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contratto di subagenzia e sull’inquadramento giuridico della figura del subagente.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che:

  • il contratto di sub-agenzia consiste in una peculiare ipotesi di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, per il quale trovano applicazione le norme dettate in tema di contratto di agenzia, ad esclusione di quelle relative al potere rappresentativo del preponente (articolo 1745 cod. civ.);
  • il contratto di agenzia e di subagenzia, nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell’oggetto, si differenzia con riguardo alla persona del preponente, posto che nel secondo caso è l’agente a ricoprire il ruolo di preponente nei rapporti con il subagente;
  • sussiste una tendenziale autonomia tra i due rapporti esistenti, da un lato, tra preponente e agente, e tra agente e subagente dall’altro;
  • il subagente è un ausiliario dell’agente, che non risponde del proprio operato al preponente, ma direttamente all’agente, operando sotto la responsabilità di quest’ultimo;
  • la figura del subagente non è espressamente disciplinata dal codice civile, ma a tale figura si applicano le norme del contratto di agenzia, eccetto l’art. 1745 cod. civ.;
  • la responsabilità del preponente è esclusa per fatto illecito del subagente, posto che ciascun padrone o committente risponde, ai sensi degli articoli 2049 e 1228 cod. civ., dei fatti illeciti commessi soltanto dai loro collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all’autonomia organizzativa lo svolgimento dell’attività loro affidata.

In buona sostanza, con la sentenza in commento la Cassazione ha fatto il punto sul contratto di subagenzia e sulla figura del subagente, richiamando una serie di principi di diritto, che ormai rappresentano orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia.

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