Con sentenza n. 10046 del 14 aprile 2023 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha espresso due importanti principi di diritto in tema di fallimento della preponente.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato che:

  • nel caso di fallimento della preponente al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, I comma, della legge fallimentare e non l’art. 78 della legge fallimentare, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell’attività dell’agente;
  • qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento della preponente, l’agente ha diritto ad essere ammesso allo stato passivo del per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela.

In buona sostanza, nella sentenza in esame la Cassazione ha stabilito che al contratto di agenzia pendente alla data di dichiarazione del fallimento della preponente si applica la regola generale contenuta nell’art. 72, I comma, della legge fallimentare, con la conseguenza che, stante lo scioglimento del contratto di agenzia per fatto concludente del curatore fallimentare, l’agente ha diritto ad essere ammesso allo stato passivo del fallimento per i crediti maturati a titolo di indennità suppletiva di clientela e a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved