Con ordinanza n. 2977 del 10 febbraio 2026 la Corte di Cassazione civile tornata a occuparsi di franchising, chiarendo alcuni profili frequenti nei contenziosi tra franchisee e franchisor.

Il caso da cui trae origine tale ordinanza riguardava un franchisee che aveva chiesto di far dichiarare nullo il contratto di franchising, sostenendo che era troppo generico e basato su informazioni non veritiere fornite dal franchisor.

Le domande del franchisee erano state respinte in primo e secondo grado e la Cassazione ha confermato l’esito.

In particolare, nell’ordinanza in esame la Suprema Corte ha affermato che:

  • il contratto di franchising deve essere redatto per iscritto, ma può anche richiamare anche documenti esterni, come il manuale operativo;
  • il contratto di franchising è valido anche se il manuale operativo viene consegnato al franchisee dopo la firma, purché il contratto contenga già elementi sufficienti a definire il contenuto dell’accordo e il know-how messo a disposizione dal franchisor;
  • il trasferimento concreto delle competenze operative non deve necessariamente avvenire al momento della stipula del contratto di franchising, ma ciò che conta è l’impegno del franchisor ad effettuare tale trasferimento, mentre l’attuazione avviene durante il rapporto.

In buona sostanza, l’ordinanza in commento ha ribadito che nel franchising la validità del contratto non dipende dalla consegna immediata di tutti i documenti operativi, ma dalla sufficiente chiarezza del contratto al momento della firma.

© FTA avvocati. All Rights Reserved