Con ordinanza n. 8067 del 1° aprile 2026 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è pronunciata sugli obblighi contributivi del datore di lavoro in caso di reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo.

Con tale provvedimento la Suprema Corte ha precisato che, ai fini dell’obbligo contributivo ex art. 18 della legge n. 300/1970, è necessario distinguere tra:

  • licenziamento nullo o inefficace;
  • licenziamento annullabile per assenza di giusta causa o giustificato motivo.

Nel primo caso (nullità o inefficacia) il licenziamento è invalido sin dall’origine, con la conseguenza che il datore di lavoro deve:

  • ricostruire integralmente la posizione contributiva del lavoratore;
  • versare anche la quota di contributi a carico del lavoratore.

Pertanto, le somme dovute a titolo risarcitorio devono essere corrisposte al lordo della contribuzione.

Nel secondo caso (annullabilità), invece, il licenziamento viene meno solo per effetto della pronuncia giudiziale. In tale ipotesi, il datore di lavoro che corrisponda tempestivamente le retribuzioni dovute è legittimato a:

  • erogarle al netto della quota contributiva a carico del lavoratore;
  • versare contestualmente tale quota agli enti previdenziali.

 

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