Con sentenza n. 988 del 7 giugno 2023 il Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro si è pronunciato sui presupposti che devono essere dimostrati in giudizio da un agente per ottenere il riconoscimento dell’indennità meritocratica.

In tale pronuncia, il Giudice adito ha stabilito che:

  • l’indennità di fine rapporto prevista dagli Accordi Economici Collettivi è composta da tre emolumenti: (i) il primo, denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all’agente anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità; (ii) il secondo, denominato indennità suppletiva di clientela, risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, comma 1, codice civile; (iii) il terzo, denominato indennità meritocratica, risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 codice civile relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti;
  • l’indennità meritocratica spetta nel caso in cui l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal comma 3 dell’art. 1751 codice civile e sempreché ricorrano le condizioni per cui l’agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • l’agente che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’indennità meritocratica deve fornire la prova sia dell’incremento dei nuovi clienti e/o del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti, sia dei sostanziali vantaggi che la preponente continua a ricevere dagli affari conclusi con tali clienti.

 

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