Con sentenza n. 19 del 4 gennaio 2023 il Tribunale di Roma ha riqualificato come rapporto di lavoro subordinato un rapporto in essere tra una persona inquadrata come agente di commercio e una concessionaria di auto.

In particolare, nella suddetta sentenza il Tribunale di Roma ha affermato che:

  • l’utilizzo di un determinato tipo contrattuale non è determinante ai fini della qualificazione del contratto, dovendosi avere riguardo al reale contenuto del rapporto e al suo effettivo svolgimento;
  • il criterio distintivo principale tra lavoro autonomo e subordinato è individuabile, secondo la Corte di Cassazione, nella essenzialità della subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
  • l’elemento distintivo tra rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore della preponente di una attività economica esercitata in forma imprenditoriale con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonoma scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto dell’art. 1746 codice civile e delle istruzioni impartite dalla preponente, mentre oggetto del secondo è la mera prestazione di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore che sopporta il rischio dell’attività svolta;
  • nel caso di specie, dall’istruttoria svolta, è emerso che le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente, agente di commercio addetto alle vendite della concessionaria di auto, ricalcavano esattamente quelle dei dipendenti addetti alle vendite della stessa concessionaria di auto;
  • infatti, al pari dei dipendenti addetti alle vendite della concessionaria di auto in questione, il ricorrente: (i) aveva una postazione fissa di lavoro; (ii) era sottoposto al rispetto di un determinato orario di lavoro, nonché al turno di lavoro domenicale; (iii) partecipava alle riunioni aziendali, laddove spesso la società esercitava il proprio potere direttivo e gerarchico e disciplinare; (iv) era obbligato a rispettare un preciso processo di vendita imposto dalla società e i relativi corsi di aggiornamento on line; (v) era obbligato ad eseguire tutte le fasi connesse alle vendite, essendo sottoposto al controllo della società.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, quindi, il Tribunale di Roma ha riqualificato il rapporto di lavoro da agente di commercio in lavoratore dipendente.

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