Con ordinanza pubblicata il 17 aprile 2026 nel procedimento R.G. 6161/2026 il Tribunale di Roma ha confermato lo stop immediato imposto a un consulente finanziario inquadrato come agente di commercio, il quale – a pochi giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia con la banca preponente – aveva convinto numerosi clienti a seguirlo presso una banca concorrente.

Tale provvedimento trae origine da una vicenda che riguardava un consulente finanziario vincolato da un patto di non concorrenza ex art. 1751-bis codice civile della durata di dodici mesi, limitato ai medesimi clienti, prodotti e area geografica.

Nonostante tale vincolo, a soli quattro giorni dalle “dimissioni” dal contratto di agenzia il consulente finanziario aveva già iniziato a collaborare con un’altra banca, determinando in poche settimane il trasferimento di decine di clienti e di milioni di euro di investimenti.

Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Roma ha stabilito che:

  • la condotta del consulente finanziario era illegittima, tenendo conto di alcune circostanze di fatto rilevanti, tra cui il rapidissimo passaggio alla banca concorrente, l’elevato numero di clienti trasferiti in un arco temporale ristretto e l’assenza di spiegazioni credibili;
  • il patto di non concorrenza post-contrattuale previsto nel contratto di agenzia era valido, in quanto equilibrato per durata, ambito e compenso;
  • l’obbligo di rispettare il patto di non concorrenza post-contrattuale sorge immediatamente alla cessazione del rapporto di agenzia, anche se l’indennità prevista dall’art. 1751-bis codice civile non è ancora stata corrisposta.

 

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