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26. Legittimo il recesso dal contratto di distribuzione internazionale per risultati insoddisfacenti

Con la sentenza n. 322 del 2 aprile 2026 la Corte d’Appello di Brescia si è pronunciata sulla legittimità del recesso esercitato da una società italiana nell’ambito di un rapporto di distribuzione commerciale internazionale.

La vicenda trae origine da una collaborazione avviata nel 2017 tra un’impresa italiana operante nel settore chimico (lubrificanti e soluzioni per la climatizzazione) e un imprenditore latino-americano, finalizzata alla distribuzione esclusiva dei prodotti della società italiana in Perù, Brasile, Messico e Stati Uniti, attraverso quattro società costituite nei rispettivi mercati.

Le parti avevano scelto di non disciplinare il rapporto mediante un contratto scritto dettagliato, limitandosi a individuare un obiettivo di fatturato pari a € 700.000,00. Dopo circa tre anni di collaborazione e a seguito degli investimenti promozionali effettuati dalle distributrici, nel novembre 2020 la società italiana comunicava il proprio recesso dal rapporto.

Le società distributrici agivano quindi in giudizio presso il Tribunale di Brescia, chiedendo il risarcimento di oltre un milione di euro, sostenendo il carattere arbitrario e abusivo del recesso. A sostegno delle proprie domande richiamavano, tra l’altro, una comunicazione inviata dall’azienda italiana nell’agosto 2020, con la quale la prosecuzione della collaborazione era stata subordinata all’effettuazione di ordini per almeno € 500.000,00 entro la fine del mese.

La Corte d’Appello di Brescia, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha rigettato le domande risarcitorie delle distributrici riconoscendo la piena legittimità del recesso.

In particolare, la Corte territoriale nella sentenza in esame ha stabilito che:

  • in assenza di una puntuale regolamentazione contrattuale degli obblighi delle parti, spetta a chi contesta il recesso dimostrare che lo stesso sia stato esercitato in modo arbitrario o in violazione dei principi di correttezza e buona fede;
  • nei rapporti di durata a tempo indeterminato, privi di specifici vincoli contrattuali, la decisione di interrompere la collaborazione per risultati economici inferiori alle aspettative costituisce una scelta imprenditoriale legittima e non sindacabile nel merito dal giudice;
  • il principio di buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, non impone la prosecuzione del rapporto quando gli obiettivi commerciali non risultino soddisfacenti, né può ritenersi violato il principio di proporzionalità in presenza di una valutazione economica negativa dell’andamento della collaborazione;
  • la richiesta, formulata dopo diversi anni dall’avvio del rapporto, di raggiungere determinati volumi di acquisto non integra di per sé un comportamento abusivo, potendo rappresentare una fisiologica evoluzione delle aspettative commerciali una volta conclusa la fase di avviamento.

In buona sostanza, la sentenza in commento conferma che, in assenza di una disciplina contrattuale dettagliata, la decisione di interrompere un rapporto commerciale rientra principalmente nella sfera dell’autonomia imprenditoriale. Il giudice può verificarne la legittimità sotto il profilo della correttezza e della buona fede, ma non può sostituirsi all’impresa nella valutazione delle ragioni economiche che hanno determinato il recesso.

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99. Licenziamento disciplinare per post e commenti su Facebook

Con l’ordinanza n. 14165 del 14 maggio 2026 la Corte di Cassazione Sezione Lavoro si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento disciplinare intimato a un dipendente, che aveva ripetutamente pubblicato su Facebook post e commenti ritenuti diffamatori e lesivi dell’immagine del datore di lavoro.

La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro alle dipendenze di AMIU S.p.A., società operante nel settore dei servizi ambientali, instaurato nel 2011 da un lavoratore inquadrato nel livello A2 del CCNL Utilitalia. Nel corso del 2022 il dipendente pubblicava sulla pagina Facebook “News Trani – Trani ai Tranesi” una serie di post e commenti dal contenuto giudicato gravemente lesivo del decoro e dell’onore dell’azienda datrice di lavoro.

Nel marzo 2022 il datore di lavoro aveva ottenuto dal Tribunale di Trani un’ordinanza cautelare, che imponeva al dipendente la rimozione dei contenuti offensivi, la cessazione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio e l’astensione per il futuro da condotte analoghe.

Il lavoratore non provvedeva alla rimozione di tali contenuti e reiterava le pubblicazioni con nuovi post e commenti, l’ultimo dei quali in data 23 agosto 2022, il giorno stesso dell’adozione di un ulteriore provvedimento cautelare.

Con lettera dell’8 settembre 2022 la società contestava disciplinarmente le condotte – sette episodi tra luglio e agosto 2022 – e il mancato adempimento dell’obbligo di rimozione imposto dall’ordinanza cautelare, irrogando il licenziamento per giusta causa.

Il lavoratore impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Trani, invocando l’esercizio del diritto di critica costituzionalmente garantito dall’art. 21 Cost. e chiedendo, oltre alla declaratoria di illegittimità del recesso, il risarcimento dei danni.

Sia il Tribunale che, in sede di gravame, la Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 322 del 2025 rigettavano integralmente le domande del lavoratore, ritenendo le espressioni utilizzate dal dipendente disonorevoli e lesive dell’immagine e della reputazione aziendale, in violazione dei limiti della veridicità, della continenza verbale e della pertinenza all’interesse del lavoratore.

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la piena legittimità del licenziamento e ribadendo che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, dovendo il ricorrente, a pena di inammissibilità, dimostrare di averli già ritualmente introdotti nei gradi precedenti.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito i seguenti principi:

  • l’esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, quale libera estrinsecazione del pensiero, è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica;
  • il requisito della verità, anche solo putativa, della notizia richiede che la medesima sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, e non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false;
  • l’esercizio del diritto di critica deve dunque essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall’astensione dall’impiego di maliziose ambiguità ed espressioni potenzialmente fuorvianti;
  • la reiterazione di condotte diffamatorie mediante pubblicazioni sui social network, nonostante l’esistenza di provvedimenti cautelari che ne ordinino la cessazione, costituisce circostanza rilevante ai fini della valutazione della gravità del comportamento disciplinare e della proporzionalità della sanzione espulsiva.

In buona sostanza, l’ordinanza in commento conferma che il diritto di critica del lavoratore, pur costituzionalmente garantito, incontra limiti precisi nella verità dei fatti, nella continenza espressiva e nella pertinenza all’interesse pubblico. L’utilizzo dei social network, in ragione della loro intrinseca diffusività, impone un rigore ancora maggiore nella valutazione di tali limiti. L’inottemperanza a un provvedimento cautelare che ordini la cessazione delle condotte diffamatorie, inoltre, assume rilievo determinante ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva, potendo integrare di per sé un elemento di aggravamento della condotta disciplinare tale da giustificare il licenziamento in tronco per giusta causa.

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125. Provvigioni indirette e limiti alle deroghe contrattuali

Con l’ordinanza n. 16294 del 26 maggio 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle provvigioni indirette nel contratto di agenzia, fornendo importanti indicazioni in merito ai limiti entro i quali le parti possono derogare al diritto dell’agente alla provvigione indiretta sugli affari conclusi direttamente dalla preponente.

L’art. 1748, comma 2, del codice civile riconosce all’agente il diritto alla provvigione anche sugli affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona o con la clientela a lui riservata. Trattandosi però di una norma derogabile, le parti possono limitarne o escluderne l’applicazione.

Con l’ordinanza in esame la Cassazione ha precisato che tale deroga deve essere formulata in modo preciso e oggettivo.

In particolare, nel caso esaminato la Suprema Corte ha ritenuto valida la clausola contrattuale che escludeva la provvigione indiretta per una specifica categoria di clienti (“clienti direzionali”), ma ha dichiarato nulla l’altra clausola contrattuale che rimetteva alla mera facoltà della preponente la decisione di corrispondere tale provvigione.

In buona sostanza, secondo la Cassazione è legittimo individuare contrattualmente clienti o affari esclusi dal diritto alla provvigione indiretta, ma non è invece ammissibile attribuire a una sola parte il potere discrezionale di decidere se corrispondere o meno tale provvigione.

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124. L’agente che dà un ultimatum alla preponente perde il diritto alle indennità di fine rapporto

Con l’ordinanza n. 11235 del 27 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito un’altra casistica che integra gli estremi del recesso per giusta causa da parte della preponente.

Il caso da cui trae origine tale ordinanza riguardava un consulente finanziario (inquadrato come agente di commercio), che aveva lavorato per oltre otto anni per una banca, coordinando una rete di consulenti finanziari.

Nel 2006 la banca aveva affiancato all’agente un nuovo manager con cui avrebbe dovuto condividere alcune responsabilità. L’agente non aveva gradito la situazione e, lamentando presunte ingerenze e comportamenti “aggressivi” da parte dei colleghi, aveva inviato alla banca una lettera dai toni molto duri: o la banca avrebbe modificato il proprio assetto organizzativo oppure lui avrebbe lasciato. La banca aveva scelto la seconda strada, recedendo dal rapporto per giusta causa.

L’agente aveva quindi fatto causa, chiedendo il pagamento di bonus, indennità di preavviso e indennità di fine rapporto. L’agente aveva perso sia in primo grado che in appello.

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’agente confermando le sentenze dei due gradi di giudizio sulla base del seguente principio di diritto: “Nel contratto di agenzia, integra giusta causa di recesso della preponente, escludendo il diritto dell’agente alle indennità di fine rapporto, la condotta dell’agente che, senza avere previamente provato le lamentate indebite ingerenze o minacce dei manager indicati dalla preponente, invii a quest’ultima una missiva dai contenuti gravemente polemici e perentori, ponendola di fronte all’alternativa tra la modifica dell’assetto organizzativo prescelto dalla preponente e la cessazione del rapporto, così violando i canoni di correttezza, lealtà e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 1749 c.c.”.

In buona sostanza, la lettera dell’agente non era una legittima protesta, ma un vero e proprio ultimatum. Un ultimatum, senza prove concrete dei torti subiti, non è compatibile con la lealtà e la buona fede che devono caratterizzare qualunque rapporto contrattuale.

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98. Nel licenziamento disciplinare rileva il fatto materiale e non la norma indicata nella contestazione

Con ordinanza n. 8741 dell’8 aprile 2026 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è pronunciata sull’oggetto della contestazione disciplinare nel licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, accogliendo il ricorso di parte datoriale e cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Con tale provvedimento la Suprema Corte ha ribadito che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 oggetto della contestazione dell’addebito non sono le specifiche disposizioni legali o contrattuali indicate dal datore di lavoro, che il lavoratore avrebbe violato, ma è il fatto nei suoi elementi materiali.

Ne derivano due conseguenze operative:

  • l’erronea indicazione delle disposizioni violate non comporta l’invalidità della contestazione disciplinare;
  • il giudice non deve limitare la sua valutazione all’accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si contesti l’addebito, competendo al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato.

Pertanto, stabilire se una determinata vicenda contestata rientri o meno nella previsione del codice disciplinare non costituisce un accertamento di fatto, ma una valutazione di diritto che non è preclusa al giudice d’appello anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti.

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24. Quando si considera estinto il contratto di agenzia

Con sentenza n. 204/25 del 23 aprile 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul momento in cui deve considerarsi verificata l’estinzione del contratto di agenzia commerciale a seguito di recesso della preponente, fornendo un’interpretazione decisiva degli artt. 15, paragrafo 2 e 19 della direttiva 86/653/CEE.

Con tale provvedimento la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che il contratto di agenzia commerciale non si considera estinto quando l’agente viene a conoscenza (o avrebbe potuto ragionevolmente venire a conoscenza) della dichiarazione di recesso della preponente, ma solo alla data di scadenza del termine di preavviso.

Di conseguenza, fino alla scadenza del termine di preavviso il rapporto prosegue integralmente e l’agente resta titolare della piena tutela imperativa prevista dalla direttiva, ivi compresi tutti i diritti connessi allo svolgimento dell’attività e alla maturazione delle provvigioni per gli affari conclusi o in corso di trattativa.

Pertanto, la mera comunicazione del recesso non produce effetti estintivi immediati sul rapporto contrattuale, che continua a produrre i propri effetti per l’intera durata del preavviso, con conseguente applicazione integrale della disciplina di protezione dell’agente anche durante tale periodo.

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14. Valido il contratto di franchising anche con manuale operativo successivo alla firma

Con ordinanza n. 2977 del 10 febbraio 2026 la Corte di Cassazione civile tornata a occuparsi di franchising, chiarendo alcuni profili frequenti nei contenziosi tra franchisee e franchisor.

Il caso da cui trae origine tale ordinanza riguardava un franchisee che aveva chiesto di far dichiarare nullo il contratto di franchising, sostenendo che era troppo generico e basato su informazioni non veritiere fornite dal franchisor.

Le domande del franchisee erano state respinte in primo e secondo grado e la Cassazione ha confermato l’esito.

In particolare, nell’ordinanza in esame la Suprema Corte ha affermato che:

  • il contratto di franchising deve essere redatto per iscritto, ma può anche richiamare anche documenti esterni, come il manuale operativo;
  • il contratto di franchising è valido anche se il manuale operativo viene consegnato al franchisee dopo la firma, purché il contratto contenga già elementi sufficienti a definire il contenuto dell’accordo e il know-how messo a disposizione dal franchisor;
  • il trasferimento concreto delle competenze operative non deve necessariamente avvenire al momento della stipula del contratto di franchising, ma ciò che conta è l’impegno del franchisor ad effettuare tale trasferimento, mentre l’attuazione avviene durante il rapporto.

In buona sostanza, l’ordinanza in commento ha ribadito che nel franchising la validità del contratto non dipende dalla consegna immediata di tutti i documenti operativi, ma dalla sufficiente chiarezza del contratto al momento della firma.

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123. Patto di non concorrenza e stop immediato a chi porta i clienti altrove

Con ordinanza pubblicata il 17 aprile 2026 nel procedimento R.G. 6161/2026 il Tribunale di Roma ha confermato lo stop immediato imposto a un consulente finanziario inquadrato come agente di commercio, il quale – a pochi giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia con la banca preponente – aveva convinto numerosi clienti a seguirlo presso una banca concorrente.

Tale provvedimento trae origine da una vicenda che riguardava un consulente finanziario vincolato da un patto di non concorrenza ex art. 1751-bis codice civile della durata di dodici mesi, limitato ai medesimi clienti, prodotti e area geografica.

Nonostante tale vincolo, a soli quattro giorni dalle “dimissioni” dal contratto di agenzia il consulente finanziario aveva già iniziato a collaborare con un’altra banca, determinando in poche settimane il trasferimento di decine di clienti e di milioni di euro di investimenti.

Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Roma ha stabilito che:

  • la condotta del consulente finanziario era illegittima, tenendo conto di alcune circostanze di fatto rilevanti, tra cui il rapidissimo passaggio alla banca concorrente, l’elevato numero di clienti trasferiti in un arco temporale ristretto e l’assenza di spiegazioni credibili;
  • il patto di non concorrenza post-contrattuale previsto nel contratto di agenzia era valido, in quanto equilibrato per durata, ambito e compenso;
  • l’obbligo di rispettare il patto di non concorrenza post-contrattuale sorge immediatamente alla cessazione del rapporto di agenzia, anche se l’indennità prevista dall’art. 1751-bis codice civile non è ancora stata corrisposta.

 

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97. Versamento dei contributi in caso di reintegrazione del lavoratore

Con ordinanza n. 8067 del 1° aprile 2026 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è pronunciata sugli obblighi contributivi del datore di lavoro in caso di reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo ex art. 18 della legge n. 300/1970.

Con tale provvedimento la Suprema Corte ha precisato che ai fini degli obblighi contributivi è necessario distinguere tra:

  • licenziamento nullo o inefficace;
  • licenziamento annullabile per assenza di giusta causa o giustificato motivo.

Nel primo caso (nullità o inefficacia) il licenziamento è invalido sin dall’origine, con la conseguenza che il datore di lavoro deve:

  • ricostruire integralmente la posizione contributiva del lavoratore;
  • versare anche la quota di contributi a carico del lavoratore.

Pertanto, le somme dovute a titolo risarcitorio devono essere corrisposte al lordo della contribuzione.

Nel secondo caso (annullabilità), invece, il licenziamento viene meno solo per effetto della pronuncia giudiziale.

In tale ipotesi, il datore di lavoro che corrisponda tempestivamente le retribuzioni dovute è legittimato a:

  • erogarle al netto della quota contributiva a carico del lavoratore;
  • versare contestualmente tale quota agli enti previdenziali.

 

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25. Distribuzione commerciale e contratti senza forma scritta

Con la sentenza n. 222 del 5 marzo 2026 il Tribunale di Bergamo ha chiarito che la differenza tra contratto di distribuzione e contratto di somministrazione non è solo teorica, ma da tale differenza può dipendere quale giudice – italiano o straniero – sia competente a decidere una controversia internazionale.

La vicenda alla base della suddetta sentenza riguardava una società italiana produttrice di caschi per moto e una società spagnola, che avevano collaborato per oltre dieci anni senza un contratto scritto. Tale rapporto è stato interrotto dalla società italiana con nove mesi di preavviso.

Successivamente tra le parti è sorto un contenzioso internazionale instaurato dinanzi al Tribunale di Bergamo.

Nella sentenza in esame il Tribunale di Bergamo ha affermato che:

  • ai fini della decisione della causa è pregiudiziale la questione della giurisdizione e per risolvere tale questione preliminare occorre innanzitutto stabilire se il rapporto tra le parti configurava un contratto di somministrazione (come sostenuto dall’azienda italiana) oppure un contratto di distribuzione (come sostenuto dall’azienda spagnola);
  • la somministrazione consiste nella fornitura periodica o continuativa di beni, a fronte di un pagamento. L’interesse delle parti si esaurisce nello scambio merce-prezzo;
  • la distribuzione, invece, consiste in un rapporto di collaborazione commerciale più ampio, in cui il distributore non si limita a comprare e rivendere i prodotti, ma contribuisce allo sviluppo del marchio e alla presenza del produttore in un determinato mercato;
  • nel caso di specie sussistevano diversi indici che dimostravano l’esistenza di un rapporto di distribuzione, come ad esempio (i) attività promozionale del marchio con sponsorizzazioni ed eventi sportivi, (ii) bonus e incentivi legati al raggiungimento di obiettivi di vendita, (iii) collaborazione nella definizione dei budget annuali, (iv) rapporto di lunga durata con crescita costante del fatturato, (v) preavviso significativo di recesso (nove mesi), tipico di rapporti commerciali strutturati.

Pertanto, il Tribunale adito ha ritenuto che il rapporto tra le parti deve qualificarsi come contratto di distribuzione, con la conseguenza che il giudice competente a decidere la causa in esame è il giudice spagnolo, dato che i servizi di promozione e sviluppo del mercato venivano svolti in Spagna.

In buona sostanza, la sentenza in commento evidenzia l’importanza per le aziende che operano in contesti internazionali di formalizzare per iscritto i rapporti di distribuzione, in modo da indicare espressamente la legge applicabile e il foro competente.

 

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