Con la sentenza n. 786 del 13 luglio 2023 la Corte d’Appello di Catania si è pronunciata sul contratto di agenzia a tempo determinato e in particolare sui singoli contratti di agenzia a tempo determinato con clausola di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta.

Con tale sentenza la Corte territoriale etnea ha così deciso:

  • è lecito pattuire una durata a tempo determinato in un contratto di agenzia;
  • è lecito inserire in un contratto a tempo determinato la clausola di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta;
  • dalla reiterata rinnovazione, anche tacita, del contratto di agenzia a tempo determinato non si può però dedurre la sussistenza di un unico contratto a tempo indeterminato;
  • in presenza dei presupposti previsti dall’art. 1751 codice civile (e cioè l’apporto di nuovi clienti/lo sviluppo della clientela e la persistenza dei vantaggi sostanziali) alla cessazione di ogni singolo contratto di agenzia a tempo determinato l’agente ha diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile;
  • in alternativa alla suddetta indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile, alla cessazione di un singolo contratto di agenzia a tempo determinato l’agente ha diritto ad ottenere l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica, se ricorrono i relativi presupposti ;
  • in caso di più contratti di agenzia a tempo determinato rinnovatisi di anno anno, per evitare la decadenza dal diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 codice civile deve richiedere alla preponente il pagamento di tale indennità entro 1 anno dalla cessazione di ogni singolo contratto.

 

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