Con la sentenza n. 14498 del 28 maggio 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sui termini di prescrizione nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che:

  • le provvigioni, essendo somme di denaro pagabili “periodicamente ad anno o in termini più brevi”, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1 n. 4, codice civile;
  • l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 codice civile, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, in quanto non rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2948, comma 1 n. 5, codice civile, che è invece riferita espressamente alle sole indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

In buona sostanza, il diritto ad ottenere il pagamento delle provvigioni si prescrive in cinque anni, mentre il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 codice civile si prescrive in dieci anni, fermo restando che – a pena di decadenza da tale diritto – entro un anno dalla cessazione del rapporto di agenzia l’agente deve chiedere espressamente alla preponente il pagamento di tale indennità.

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