Con ordinanza n. 8741 dell’8 aprile 2026 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è pronunciata sull’oggetto della contestazione disciplinare nel licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, accogliendo il ricorso di parte datoriale e cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Con tale provvedimento la Suprema Corte ha ribadito che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 oggetto della contestazione dell’addebito non sono le specifiche disposizioni legali o contrattuali indicate dal datore di lavoro, che il lavoratore avrebbe violato, ma è il fatto nei suoi elementi materiali.

Ne derivano due conseguenze operative:

  • l’erronea indicazione delle disposizioni violate non comporta l’invalidità della contestazione disciplinare;
  • il giudice non deve limitare la sua valutazione all’accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si contesti l’addebito, competendo al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato.

Pertanto, stabilire se una determinata vicenda contestata rientri o meno nella previsione del codice disciplinare non costituisce un accertamento di fatto, ma una valutazione di diritto che non è preclusa al giudice d’appello anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti.

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