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61. Prescrizione dell’indennità di incasso

Con la sentenza n. 22523 del 9 agosto 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è pronunciata sul tema del termine di prescrizione dell’indennità di incasso nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha stabilito che in tema di contratto di agenzia, l’indennità sostituiva di incasso è assoggettata alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 del codice civile analogicamente al termine di prescrizione a cui sono assoggettate le provvigioni, stante il vincolo di accessorietà che sussiste tra l’attività di incasso (obbligazione accessoria) e l’attività promozionale (obbligazione principale) svolta dall’agente in esecuzione dell’incarico a lui affidato.

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58. Prescrizione dell’indennità sostitutiva del preavviso

Con la sentenza n. 14062 del 21 maggio 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è pronunciata sul tema del termine di prescrizione dell’indennità sostituiva del preavviso nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che in tema di contratto di agenzia, l’indennità sostituiva del preavviso, spettante all’agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5 del codice civile e non all’ordinario termine di prescrizione decennale, posto che l’art. 2948, n. 5 del codice civile deve essere interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte “le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro“, senza la limitazione – non prevista dal legislatore – a quelle relative al rapporto di lavoro subordinato.

La sentenza in commento è da tener presente essendo difforme all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui l’indennità sostitutiva del preavviso (come anche l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile) è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale e non al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5 del codice civile.

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39. Termini di prescrizione e contratto di agenzia

Con la sentenza n. 14498 del 28 maggio 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sui termini di prescrizione nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che:

  • le provvigioni, essendo somme di denaro pagabili “periodicamente ad anno o in termini più brevi”, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1 n. 4, codice civile;
  • l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 codice civile, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, in quanto non rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2948, comma 1 n. 5, codice civile, che è invece riferita espressamente alle sole indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

In buona sostanza, il diritto ad ottenere il pagamento delle provvigioni si prescrive in cinque anni, mentre il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 codice civile si prescrive in dieci anni, fermo restando che – a pena di decadenza da tale diritto – entro un anno dalla cessazione del rapporto di agenzia l’agente deve chiedere espressamente alla preponente il pagamento di tale indennità.

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