Con l’ordinanza n. 16294 del 26 maggio 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle provvigioni indirette nel contratto di agenzia, fornendo importanti indicazioni in merito ai limiti entro i quali le parti possono derogare al diritto dell’agente alla provvigione indiretta sugli affari conclusi direttamente dalla preponente.
L’art. 1748, comma 2, del codice civile riconosce all’agente il diritto alla provvigione anche sugli affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona o con la clientela a lui riservata. Trattandosi però di una norma derogabile, le parti possono limitarne o escluderne l’applicazione.
Con l’ordinanza in esame la Cassazione ha precisato che tale deroga deve essere formulata in modo preciso e oggettivo.
In particolare, nel caso esaminato la Suprema Corte ha ritenuto valida la clausola contrattuale che escludeva la provvigione indiretta per una specifica categoria di clienti (“clienti direzionali”), ma ha dichiarato nulla l’altra clausola contrattuale che rimetteva alla mera facoltà della preponente la decisione di corrispondere tale provvigione.
In buona sostanza, secondo la Cassazione è legittimo individuare contrattualmente clienti o affari esclusi dal diritto alla provvigione indiretta, ma non è invece ammissibile attribuire a una sola parte il potere discrezionale di decidere se corrispondere o meno tale provvigione.
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