Tag: lavoro subordinato; licenziamento

98. Nel licenziamento disciplinare rileva il fatto materiale e non la norma indicata nella contestazione

Con ordinanza n. 8741 dell’8 aprile 2026 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è pronunciata sull’oggetto della contestazione disciplinare nel licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, accogliendo il ricorso di parte datoriale e cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Con tale provvedimento la Suprema Corte ha ribadito che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 oggetto della contestazione dell’addebito non sono le specifiche disposizioni legali o contrattuali indicate dal datore di lavoro, che il lavoratore avrebbe violato, ma è il fatto nei suoi elementi materiali.

Ne derivano due conseguenze operative:

  • l’erronea indicazione delle disposizioni violate non comporta l’invalidità della contestazione disciplinare;
  • il giudice non deve limitare la sua valutazione all’accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si contesti l’addebito, competendo al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato.

Pertanto, stabilire se una determinata vicenda contestata rientri o meno nella previsione del codice disciplinare non costituisce un accertamento di fatto, ma una valutazione di diritto che non è preclusa al giudice d’appello anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti.

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97. Versamento dei contributi in caso di reintegrazione del lavoratore

Con ordinanza n. 8067 del 1° aprile 2026 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è pronunciata sugli obblighi contributivi del datore di lavoro in caso di reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo ex art. 18 della legge n. 300/1970.

Con tale provvedimento la Suprema Corte ha precisato che ai fini degli obblighi contributivi è necessario distinguere tra:

  • licenziamento nullo o inefficace;
  • licenziamento annullabile per assenza di giusta causa o giustificato motivo.

Nel primo caso (nullità o inefficacia) il licenziamento è invalido sin dall’origine, con la conseguenza che il datore di lavoro deve:

  • ricostruire integralmente la posizione contributiva del lavoratore;
  • versare anche la quota di contributi a carico del lavoratore.

Pertanto, le somme dovute a titolo risarcitorio devono essere corrisposte al lordo della contribuzione.

Nel secondo caso (annullabilità), invece, il licenziamento viene meno solo per effetto della pronuncia giudiziale.

In tale ipotesi, il datore di lavoro che corrisponda tempestivamente le retribuzioni dovute è legittimato a:

  • erogarle al netto della quota contributiva a carico del lavoratore;
  • versare contestualmente tale quota agli enti previdenziali.

 

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96. Scarso rendimento e assenze per malattia

Con la sentenza n. 1161 del 20 gennaio 2026 la Corte di Cassazione si pronunciata sul licenziamento per scarso rendimento causato dal micro-assenteismo di una lavoratrice.

La Cassazione ha preliminarmente evidenziato che per l’integrazione dello scarso rendimento è necessario un duplice presupposto:

  • oggettivo, che si sostanzia nel rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile;
  • soggettivo, che concerne la imputabilità della condotta a colpa.

Ne consegue che in sede di valutazione del comportamento della lavoratrice riconducibile allo scarso rendimento non può tenersi conto delle diminuzioni di rendimento determinate da assenze per malattia, a condizione che le stesse non siano caratterizzate da colpa della lavoratrice.

Nel caso di specie, la malattia è risultata simulata, per cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della dipendente confermando la legittimità del licenziamento irrogatole per scarso rendimento, in quanto basato su un inadempimento grave imputabile alla dipendente stessa.

 

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