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54. Target di vendita e clausola risolutiva espressa

Con sentenza n. 142 del 7 aprile 2021 il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione lavoro si è pronunciato sul tema della cessazione con effetto immediato di un contratto di agenzia in caso di mancato raggiungimento da parte dell’agente del target di vendita prefissato.

In particolare, nella sentenza in esame il Giudice adito ha ritenuto che:

  • è legittima la cessazione con effetto immediato effettuata dalla preponente, in applicazione della clausola risolutiva espressa presente nel contratto di agenzia, avendo realizzato l’agente risultati di vendita molto al di sotto del target di vendita contrattualmente pattuito tra le parti;
  • nonostante negli anni precedenti la preponente non si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa quando l’agente non aveva raggiunto i precedenti target di vendita, ad ogni modo il fatto che un determinato comportamento sia stato in precedenza tollerato non esclude la possibilità e la legittimità di ritenere, successivamente, tale comportamento, ripetuto nel tempo, intollerabile;
  • a prescindere dalla clausola risolutiva espressa presente nel contratto di agenzia oggetto di causa, l’inadempimento imputato all’agente consistente nel mancato raggiungimento del target di vendita integra di per sé gli estremi della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., contestata dalla preponente nella medesima lettera di cessazione del contratto di agenzia;
  • il dato oggettivo dello scarso rendimento dell’agente evidenziato dal significativo scostamento dal target di vendita è causalmente ricollegabile al mancato svolgimento da parte dello stesso agente dell’attività promozionale con la dovuta diligenza e alla mancata visita periodica della clientela rientrante nella zona a lui attribuita.

La sentenza in commento è interessante, in quanto rientra tra le varie sentenze successive alla pronuncia della Cassazione Sezione Lavoro 18 maggio 20111 n. 10934, in cui è stato stabilito che l’esigenza di un giudizio di gravità dell’inadempimento non sussiste nel caso della previsione di una clausola risolutiva per mancato raggiungimento di un target di vendita quando lo scostamento rispetto a tale target è stato molto significativo e quindi tale inadempimento integra di per sé gli estremi della giusta causa di cui all’art. 2119 c.c.

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53. Quando è lecito recedere senza indennizzo da un contratto di agenzia in prova?

Con sentenza n. 7823 dell’1 dicembre 2020 il Tribunale di Milano si è pronunciato sul tema del recesso da un contratto di agenzia durante il periodo di prova.

In particolare, nella suddetta sentenza il Giudice adito ha affermato che:

  • nel contratto di agenzia le parti possono inserire un patto di prova per valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale, subordinando la definitività del rapporto al mancato esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo all’uopo prestabilito;
  • tale patto è pienamente valido, purché (secondo l’accertamento del giudice del merito) il periodo destinato alla effettuazione dell’esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere l’anzidetta valutazione;
  • la clausola contrattuale, che prevede a favore di entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostitutiva, non ha carattere vessatorio e, quindi, non richiede una specifica approvazione per iscritto, anche se inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

In buona sostanza, nella sentenza in esame il Tribunale di Milano ha stabilito la validità della clausola che prevede la facoltà di recesso durante il periodo di prova senza preavviso senza indennizzo alla controparte, a condizione che tale facoltà sia prevista in favore di entrambe le parti.

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52. Impatto delle variazioni unilaterali delle provvigioni sul fatturato dell’agente

Con sentenza n. 115 del 12 novembre 2020 il Tribunale di Mantova si è pronunciato su un caso in cui un agente di commercio si lamentava del fatto che la società preponente aveva ridotto unilateralmente la provvigione, invocando l’applicazione del c.d. Jobs Act del lavoro autonomo.

Innanzitutto il Giudice adito ha escluso l’applicazione al caso di specie del c.d. Jobs Act del lavoro autonomo, in quanto tale provvedimento legislativo prevede che devono considerarsi abusive e prive di effetto le clausole che consentono al datore di lavoro di modificare unilateralmente uno o più elementi del contratto a suo tempo stipulato.

Infatti, per espressa volontà del legislatore, il c.d. Jobs Act del lavoro autonomo si applica a tutti i lavoratori autonomi, purché non siano degli imprenditori oppure “piccoli imprenditori”.

Ebbene, per la prevalente giurisprudenza l’agente di commercio è, a seconda dell’organizzazione e dimensioni della sua attività e dell’investimento di capitali, un imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile o, quanto meno, un piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083 del codice civile.

Inoltre, il Tribunale di Mantova ha respinto anche la tesi dell’agente, secondo cui alla fattispecie in esame non si applicano gli Accordi Economici Collettivi (c.d. AEC), posto che le parti hanno aderito a tali accordi non solo per fatti concludenti, ma anche avendo richiamato espressamente la norma collettiva nel contratto individuale di agenzia.

Dopo aver accertato l’applicazione degli AEC al rapporto di agenzia per cui è causa, il Giudice ha considerato applicabile le disposizioni che consentono alla preponente di apportare unilateralmente modifiche al contratto e cioè l’art. 3 del AEC Accordo economico collettivo 16 febbraio 2009 settore commercio.

Pertanto, in coerenza con la lettera e la ratio della norma collettiva sopra richiamata, il Tribunale di Mantova ha ritenuto necessario valutare l’incidenza complessiva della riduzione della percentuale provvigionale sul fatturato dell’agente.

In particolare, secondo la sentenza in commento, non è sufficiente valutare la riduzione dell’aliquota provvigionale rispetto al monte provvigionale complessivamente maturato dal ricorrente nell’anno solare precedente alla variazione, ma bisogna necessariamente aggiungere a tale valutazione anche l’impatto sul fatturato complessivo dell’agente che ha avuto il contestuale abbassamento del prezzo unitario dei prodotti oggetto della variazione.

All’esito dell’istruttoria svolta, il Giudice adito ha reputato che nel caso di specie si è al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 3 del AEC Accordo economico collettivo 16 febbraio 2009 settore commercio, poiché la modifica alle condizioni contrattuali nel suo complesso ha apportato all’agente un aumento dei suoi guadagni e non una variazione in negativo, con salvezza della ratio della norma collettiva.

In buona sostanza, in base alla sentenza in esame va valutato l’impatto delle variazioni unilaterali delle provvigioni sul fatturato complessivo dell’agente per stabilire l’eventuale illegittimità di tali variazioni.

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51. Obblighi di informazione dell’agente

Con la sentenza n. 27364 del 30 novembre 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema degli obblighi di informazione a carico dell’agente e le conseguenze derivanti in caso di violazione di tali obblighi.

L’obbligo imposto all’agente dall’art. 1746 c.c. di fornire alla preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli nonché ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, (che si traduce nell’obbligo di informare in generale sullo sviluppo della concorrenza e sulle reali prospettive di penetrazione del mercato) pur avendo carattere secondario e strumentale rispetto all’obbligo principale dell’agente di promuovere la conclusione di affari, può assumere in concreto una rilevanza tale da giustificare, in caso di sua violazione, la risoluzione del rapporto per colpa dell’agente, come avviene quando – secondo la valutazione insindacabile del giudice di merito – l’omissione delle informazioni o l’inesattezza di quelle fornite siano suscettibili di provocare gravi conseguenze negative sull’andamento commerciale dell’impresa preponente.

Nel caso oggetto della sentenza in commento è stato ritenuto che integrasse un’inadempienza grave da parte dell’agente l’inattendibilità dei dati riguardanti l’andamento di mercato nella zona assegnatagli, forniti dallo stesso agente alla preponente e utilizzati da quest’ultima per formulare le sue previsioni di vendita, tenuto conto della vistosa divergenza tra i dati previsionali indicati dall’agente e i risultati di vendita da lui effettivamente realizzati.

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50. Differenze tra contratto di agenzia e procacciamento d’affari

Con la sentenza n. 5246 del 17 settembre 2020 il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi sulle differenze tra contratto di agenzia e procacciamento d’affari.

In particolare, nella suddetta sentenza il Giudice adito ha affermato che:

  • il procacciatore di affari si distingue dall’agente vuoi perché questi ha il potere – e non l’obbligo – di promuovere affari, vuoi perché esso non ha l’obbligo di osservare le istruzioni impartite dal committente;
  • il rapporto di procacciamento di affari, a differenza del rapporto di agenzia, non è connotato dal requisito della stabilità, intesa come preordinazione del procacciatore a tutti gli affari di una stessa specie, svolti per un lasso di tempo prolungato in una zona determinata e costantemente coordinati alle esigenze dell’attività del preponente;
  • il contratto di agenzia è invece connotato dall’esistenza di un obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, ma anche dalla continuità e dalla stabilità dell’attività svolta dall’agente.

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49. Illegittimità dello storno delle provvigioni

Con la sentenza n. 18664 dell’8 settembre 2020 la Cassazione ha affermato l’illegittimità delle clausole di un contratto di agenzia, che prevedevano lo storno delle provvigioni erogate all’agente in caso di recesso anticipato del cliente finale e in caso di mancato raggiungimento di alcuni livelli di fatturato fissati nel contratto.

In particolare, il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un contratto di agenzia stipulato tra un agente e una società di telecomunicazioni, in cui era espressamente prevista la possibilità di stornare le provvigioni corrisposte a tale agente nelle seguenti ipotesi: (i) mancato raggiungimento, da parte del cliente, di un fatturato di 30,00 Euro per le “sim fonia”; (ii) mancato raggiungimento, da parte del cliente, di un fatturato di 20,00 Euro per le “sim dati”; (iii) disdetta entro sei mesi dall’attivazione da parte del cliente.

Con la sentenza in commento la Cassazione ha stabilito che:

  • nelle ipotesi contrattuali sopra riportate non si era verificata alcuna mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili alla preponente, ma solo il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi di politica aziendale della stessa preponente;
  • le clausole del contratto di agenzia che prevedono lo storno delle provvigioni nelle ipotesi sopra indicate sono illegittime, in quanto in contrasto con l’art. 1746, VI comma, codice civile, secondo cui “L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.”.

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48. Agenti e appuntamenti fissati tramite call center

Con la sentenza del 15 giugno 2020 il Tribunale di Bari – sezione Lavoro ha stabilito che il rapporto di agenzia non è incompatibile con la soggezione dell’agente a direttive, istruzioni e controlli del preponente, che costituiscono elementi differenti da quelli caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato (e cioè: il rapporto di dipendenza tra lavoratore e datore di lavoro, la costante messa a disposizione delle energie lavorative, l’osservanza di un orario predeterminato, la retribuzione fissa e a cadenze prestabilite, ecc.).

In particolare, il Giudice ha affermato che:

  • nel contratto di agenzia l’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l’obbligazione tipica dell’agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell’attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all’agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine;
  • tale adempimento potrebbe richiedere l’assolvimento di obbligazioni ulteriori, quali l’esecuzione delle direttive elaborate dal preponente;
  • l’art. 1746 del codice civile stabilisce che l’agente deve adempiere l’incarico secondo le istruzioni ricevute dal preponente;
  • la direttiva europea 86/653/CEE ha fatto specifico riferimento all’agente quale lavoratore indipendente, tenuto comunque ad “attenersi alle ragionevoli istruzioni impartite dal preponente” (art. 3, comma 2, lettera c).

Sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, il Tribunale di Bari ha ritenuto compatibile con lo schema negoziale del contratto di agenzia fissare gli appuntamenti agli agenti tramite del call center, precisando però che il preponente:

  • non può imporre la lista giornaliera dei clienti da visitare, ma può chiedere di visitare determinati clienti o categorie di clienti a cui tiene;
  • non può programmare gli itinerari che l’agente deve seguire, ma può pretendere dall’agente che organizzi le visite in modo tale da coprire la propria zona in maniera adeguata;
  • non può decidere l’organizzazione interna dell’agenzia, ma agli può pretendere determinati standard qualitativi del personale, adeguatezza dei locali e del numero dei collaboratori in base all’attività promozionale dell’agente stesso;
  • non può imporre rendiconti dettagliati sulle attività svolte dall’agente, ma può chiedere report sull’andamento del mercato.

In buona sostanza, la sentenza in commento – entro i limiti sopra indicati – ritiene compatibile lo schema negoziale del contratto di agenzia con l’attività dell’agente di presenziare ad appuntamenti predeterminati dal preponente e di relazionare periodicamente su tali appuntamenti.

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47. Covid-19 e anticipo FIRR

Considerando le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, con delibera del 9 giugno 2020 l’ENASARCO ha stabilito che gli agenti di commercio hanno la possibilità di richiedere in via straordinaria l’anticipo del FIRR, con una prima tranche pari al 10% delle somme accantonate da ciascun agente sui conti del Fondo Indennità Risoluzione del Rapporto (c.d. FIRR).

Ulteriori due eventuali tranche dell’anticipo FIRR, ognuna pari al 10%, saranno erogate in fasi successive, a seguito di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di ENASARCO, in base alla sostenibilità economica di tale ente.

Al più presto, e comunque non oltre due mesi dal 9 giugno 2020, sarà realizzato da ENASARCO un software specifico per la presentazione delle domande online ad opera di ciascun agente interessato.

La possibilità di accedere in via straordinaria ad un anticipo del FIRR va tenuta in considerazione sia da parte delle preponenti per informare di tale opportunità la propria rete commerciale, sia naturalmente da parte degli agenti, posto che nel periodo appena trascorso e nei prossimi mesi:

  • le preponenti si sono viste/si vedranno richiedere delle forme di “solidarietà/sussidi” da parte dei loro agenti;
  • gli agenti nei prossimi trimestri del 2020 vedranno ridursi i loro compensi provvigionali, a causa dell’impossibilità di visitare i clienti o comunque a causa del rallentamento o addirittura del “fermo” di molti settori produttivi durante il periodo del c.d. “lockdown“.

In buona sostanza, in questo particolare periodo la richiesta dell’anticipo FIRR formulata dall’agente direttamente a ENASARCO può rappresentare per le preponenti un’alternativa alla concessione dell’anticipo provvigionale.

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46. Recesso della preponente e abuso di diritto

Con la sentenza n. 2520 del 4 febbraio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del recesso della preponente, a seguito della mancata sottoscrizione da parte dell’agente di un nuovo contratto con condizioni peggiorative.  

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che non configura un abuso di diritto e quindi è lecito il comportamento della preponente che, in caso di mancato sottoscrizione da parte dell’agente di un nuovo contratto di agenzia con condizioni peggiorative, ha effettuato un recesso ordinario con concessione del periodo di preavviso.  

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, tale comportamento non integra un abuso di diritto e comunque non ha natura ritorsiva, in quanto in un rapporto di agenzia entrambe le parti possono legittimamente recedere dal contratto, dando il preavviso.

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45. Pensione dell’agente e patto di non concorrenza

Con la sentenza n. 1109 del 9 luglio 2019 il Tribunale di Velletri si è pronunciato sul diritto dell’agente che va in pensione ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale di cui all’art. 1751 bis del codice civile.
In particolare, con la suddetta pronuncia il Tribunale di Velletri ha affermato che, qualora il rapporto di agenzia sia cessato per ragioni di pensionamento, salute ed età dell’agente, quest’ultimo non ha diritto ad ottenere anche l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751 bis del codice civile, essendo pacifico che – a seguito del recesso per ragioni di pensionamento – l’agente non avrebbe più svolto l’attività.
La sentenza in commento è interessante, in quanto prende posizione su tema su cui sussiste sia una lacuna normativa sia una lacuna della contrattazione collettiva, posto che né l’art. 1751 bis del codice civile, né gli Accordi Economici Collettivi prevedono espressamente il diritto dell’agente ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale nel caso in cui la cessazione del rapporto di agenzia avvenga per circostanze attribuibili all’agente medesimo, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività.

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