Con la sentenza n. 14062 del 21 maggio 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è pronunciata sul tema del termine di prescrizione dell’indennità sostituiva del preavviso nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che in tema di contratto di agenzia, l’indennità sostituiva del preavviso, spettante all’agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5 del codice civile e non all’ordinario termine di prescrizione decennale, posto che l’art. 2948, n. 5 del codice civile deve essere interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte “le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro“, senza la limitazione – non prevista dal legislatore – a quelle relative al rapporto di lavoro subordinato.

La sentenza in commento è da tener presente essendo difforme all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui l’indennità sostitutiva del preavviso (come anche l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile) è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale e non al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5 del codice civile.

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