Con sentenza n. 14 dell’11 febbraio 2021 la Corte d’Appello di Genova – Sezione lavoro ha precisato le condizioni in presenza delle quali il mancato pagamento delle provvigioni integra gli estremi della giusta causa di recesso dell’agente. 

In particolare, nella sentenza in esame la Corte territoriale adita ha affermato che:

  • in generale, la giusta causa di recesso dell’agente va identificata, in base all’art. 2119 cod. civ., nell’inadempimento colpevole e non di scarsa importanza delle preponente, che lede in misura considerevole l’interesse dell’agente;
  • in particolare, il mancato pagamento delle provvigioni e i reiterati ritardi negli adempimenti funzionali al pagamento delle provvigioni costituiscono violazioni del contratto che incidono sul diritto dell’agente a regolare e puntuale corrispettivo mensile della prestazione lavorativa;
  • nello specifico, tali condotte investono l’obbligazione principale della preponente nell’attuazione del sinallagma contrattuale e non possono ritenersi di scarsa importanza, soprattutto qualora abbiano carattere reiterato ed ammontare non del tutto trascurabile.

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