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22. Minimo provvigionale garantito o anticipo provvigionale

Con la sentenza n. 26267 del 6 novembre 2017 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla differenza tra l’espressione “minimo provvigionale garantito” e l’espressione “anticipo provvigionale”.

La sentenza in commento trae origine dalla previsione in un contratto di agenzia di un promotore finanziario di un compenso “minimo provvigionale garantito” condizionato al raggiungimento di un determinato obiettivo di produzione.

Secondo la prospettazione della banca – preponente il compenso minimo provvigionale garantito era dovuto al promotore solo nell’ipotesi di integrale raggiungimento dell’obiettivo e che, in caso contrario, tale compenso non gli era dovuto, né sussisteva alcun obbligo per la preponente di riparametrare il compenso in base al grado di raggiungimento dell’obiettivo, trattandosi di una mera facoltà della stessa preponente.

La Corte di Cassazione – dopo aver ribadito che la pattuizione di un compenso minimo garantito non è incompatibile con un contratto di agenzia – ha confermato l’interpretazione della Corte d’Appello, secondo cui l’espressione “minimo provvigionale garantito” utilizzata nel contratto di agenzia in questione mal si concilia con un compenso soltanto anticipato, osservando che di solito si usa l’espressione “anticipo provvigionale” quando si tratta di un compenso soggetto a restituzione, qualora non coperto dalle provvigioni effettivamente maturate dall’agente.

In buona sostanza, rigettando il ricorso della banca – preponente, la Suprema Corte ha affermato che un compenso soggetto a restituzione parziale o totale in caso di mancato raggiungimento di determinati obiettivi non costituisce un “compenso minimo garantito”, bensì un “anticipo provvigionale”.

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3. Restituzione degli anticipi provvigionali

Sia la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. lavoro 20/3/2015 n. 5715), sia la giurisprudenza di merito (Trib. Monza Sez. lavoro 7/7/2015) sono tornate ad occuparsi del tema della restituzione degli anticipi provvigionali corrisposti agli agenti.

Il contenzioso tra agente e preponente relativamente alla restituzione degli anticipi provvigionali si verifica per lo più al termine del rapporto di agenzia (specie nel caso in cui è l’agente a recedere), quando la preponente ha corrisposto all’agente provvigioni in eccesso rispetto a quelle effettivamente maturate da quest’ultimo e/o in generale rispetto ai crediti di quest’ultimo derivanti a qualsiasi titolo dal rapporto di agenzia.

Come ribadito dalle due sentenze sopra menzionate, che si inseriscono in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, la restituzione in via giudiziale, ai sensi dell’art. 2033 c.c., degli anticipi provvigionali corrisposti in eccesso ad un agente presuppone che:

  • nel contratto di agenzia sia specificato che si tratta di un “anticipo provvigionale soggetto a successivo conguaglio”;
  • nell’oggetto delle fatture sia inserita la dicitura “anticipo provvigionale” e non quella “provvigioni” o quella “minimo garantito”;
  •  l’avvenuto pagamento degli anticipi provvigionali da parte della preponente sia provato in via documentale (ad es. attraverso la produzione in giudizio delle copie delle disposizioni di bonifico);
  • la preponente dimostri in giudizio la mancata maturazione da parte dell’agente del diritto alle provvigioni ricevute.

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