Sia la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. lavoro 20/3/2015 n. 5715), sia la giurisprudenza di merito (Trib. Monza Sez. lavoro 7/7/2015) sono tornate ad occuparsi del tema della restituzione degli anticipi provvigionali corrisposti agli agenti.

Il contenzioso tra agente e preponente relativamente alla restituzione degli anticipi provvigionali si verifica per lo più al termine del rapporto di agenzia (specie nel caso in cui è l’agente a recedere), quando la preponente ha corrisposto all’agente provvigioni in eccesso rispetto a quelle effettivamente maturate da quest’ultimo e/o in generale rispetto ai crediti di quest’ultimo derivanti a qualsiasi titolo dal rapporto di agenzia.

Come ribadito dalle due sentenze sopra menzionate, che si inseriscono in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, la restituzione in via giudiziale, ai sensi dell’art. 2033 c.c., degli anticipi provvigionali corrisposti in eccesso ad un agente presuppone che:

  • nel contratto di agenzia sia specificato che si tratta di un “anticipo provvigionale soggetto a successivo conguaglio”;
  • nell’oggetto delle fatture sia inserita la dicitura “anticipo provvigionale” e non quella “provvigioni” o quella “minimo garantito”;
  •  l’avvenuto pagamento degli anticipi provvigionali da parte della preponente sia provato in via documentale (ad es. attraverso la produzione in giudizio delle copie delle disposizioni di bonifico);
  • la preponente dimostri in giudizio la mancata maturazione da parte dell’agente del diritto alle provvigioni ricevute.

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