Con la sentenza n. 585 del 1° settembre 2026 il Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro si è pronunciato sulla legittimità della riduzione delle provvigioni nel contratto di agenzia e sul diritto dell’agente alle indennità di fine rapporto in caso di recesso per pensionamento.

La vicenda riguardava un agente di commercio che, dopo aver subito una progressiva riduzione delle aliquote provvigionali, fino al loro azzeramento, aveva cessato il rapporto per accedere alla pensione di vecchiaia.

L’agente chiedeva il pagamento delle differenze provvigionali e delle indennità di cessazione del rapporto.

Con la sentenza in esame il Tribunale di Venezia ha stabilito che:

  • la riduzione delle provvigioni di sensibile entità deve essere comunicata per iscritto e rispettare il periodo di preavviso previsto dall’AEC applicabile. In mancanza, l’agente ha diritto alle provvigioni nella misura originaria per il periodo di preavviso omesso;
  • il recesso dell’agente per pensionamento non esclude il diritto alle indennità di fine rapporto, trattandosi di una circostanza legata all’età dell’agente, espressamente considerata dall’art. 1751 del codice civile e dalla contrattazione collettiva;
  • l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica spettano quando ricorrono i relativi presupposti, in particolare se l’attività dell’agente ha incrementato il volume d’affari e la preponente continua a ricavarne sostanziali vantaggi;
  • la rinuncia alle indennità di fine rapporto non può essere desunta implicitamente dagli accordi intervenuti tra le parti durante il rapporto.

Il Tribunale ha quindi condannato la società preponente a corrispondere all’agente € 72.022,00 per maggiori provvigioni, € 41.197,13 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed € 155.107,44 a titolo di indennità meritocratica, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.

In buona sostanza, la decisione conferma l’importanza di rispettare le regole previste dall’AEC per le variazioni provvigionali e chiarisce che il pensionamento dell’agente non comporta, di per sé, la perdita delle indennità di cessazione del rapporto.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved