Tag: contratto di agenzia

126. Il recesso anticipato dal contratto di agenzia a tempo determinato esclude il preavviso e impone la prova del danno

Con l’ordinanza n. 19996 del 15 giugno 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema del contratto di agenzia a tempo determinato.

La vicenda alla base della pronuncia riguardava un agente monomandatario che aveva operato per anni sulla base di un contratto a tempo determinato, rinnovato automaticamente “di anno in anno salvo disdetta”. La preponente esercitava il recesso senza giusta causa prima della scadenza e l’agente chiedeva l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata su sei mesi.

Con la sentenza in esame la Cassazione ha stabilito che:

  • l’art. 1750 codice civile non si applica al contratto a tempo determinato. La disciplina del preavviso è dettata solo per i contratti a tempo indeterminato;
  • la rinnovazione annuale, per quanto reiterata, non trasforma il rapporto in un unico contratto a tempo indeterminato;
  • la clausola di rinnovo automatico in un contratto di agenzia è legittima;
  • la normativa limitativa dei contratti a termine nel lavoro subordinato non opera nell’agenzia. Il rinnovo tacito “di anno in anno salvo disdetta” è pienamente valido;
  • se la preponente recede dal contratto prima della scadenza senza giusta causa, l’agente non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno. In tal caso, il danno va specificamente allegato e provato dall’agente, non essendo sufficiente invocare l’equità di cui all’art. 1226 codice civile, in assenza di puntuali indicazioni sui pregiudizi subiti.

In buona sostanza, secondo la Cassazione, l’agente che subisce il recesso anticipato da un contratto di agenzia a tempo determinato non può invocare l’indennità sostitutiva del preavviso, ma deve allegare e provare in modo specifico il danno subito, senza poter fare affidamento su una liquidazione equitativa automatica.

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125. Provvigioni indirette e limiti alle deroghe contrattuali

Con l’ordinanza n. 16294 del 26 maggio 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle provvigioni indirette nel contratto di agenzia, fornendo importanti indicazioni in merito ai limiti entro i quali le parti possono derogare al diritto dell’agente alla provvigione indiretta sugli affari conclusi direttamente dalla preponente.

L’art. 1748, comma 2, del codice civile riconosce all’agente il diritto alla provvigione anche sugli affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona o con la clientela a lui riservata. Trattandosi però di una norma derogabile, le parti possono limitarne o escluderne l’applicazione.

Con l’ordinanza in esame la Cassazione ha precisato che tale deroga deve essere formulata in modo preciso e oggettivo.

In particolare, nel caso esaminato la Suprema Corte ha ritenuto valida la clausola contrattuale che escludeva la provvigione indiretta per una specifica categoria di clienti (“clienti direzionali”), ma ha dichiarato nulla l’altra clausola contrattuale che rimetteva alla mera facoltà della preponente la decisione di corrispondere tale provvigione.

In buona sostanza, secondo la Cassazione è legittimo individuare contrattualmente clienti o affari esclusi dal diritto alla provvigione indiretta, ma non è invece ammissibile attribuire a una sola parte il potere discrezionale di decidere se corrispondere o meno tale provvigione.

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116. Contratto di agenzia: quando l’agente non ha diritto alle provvigioni

Con sentenza n. 434 del 17 settembre 2025 la Corte d’Appello di Bologna – Sezione Lavoro si è pronunciata sul tema delle provvigioni indirette e delle differenze provvigionali richieste da un agente dopo la cessazione del rapporto.

Nel caso che ha dato origine alla suddetta sentenza l’agente aveva convenuto in giudizio la preponente per richiedere, tra l’altro, il pagamento delle provvigioni indirette per affari conclusi direttamente dalla preponente con un cliente specifico, oltre che il pagamento di differenze provvigionali per una presunta riduzione unilaterale in corso di rapporto delle aliquote provvigionali dal 5% al 3%.

Con la sentenza in esame la Corte adita ha rigettato entrambe le richieste dell’agente rilevando che:

  • senza esclusiva di zona, l’agente non ha diritto alle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dal preponente. Tale principio trova fondamento nell’art. 1748, comma 2, codice civile secondo cui: “la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente”;
  • il silenzio prolungato dell’agente e i comportamenti dello stesso agente valgono come accettazione tacita delle modifiche unilaterali. In particolare, la Corte ha evidenziato che: (i) la prima contestazione dell’agente era pervenuta oltre 30 mesi dopo la modifica unilaterale dell’aliquota provvigionale, (ii) nel frattempo, l’agente aveva continuato ad emettere fatture per importi corrispondenti alle nuove aliquote provvigionali, (iii) il contratto di agenzia prevedeva che le contestazioni dovevano essere fatte per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell’estratto conto provvigionale.

 

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115. Contratto di agenzia: quando si realizza la violazione del patto di non concorrenza

Con sentenza n. 3555 del 10 luglio 2025 il Tribunale di Venezia si è pronunciato sul tema della violazione del patto di non concorrenza da parte di un agente di commercio.

Nel caso che ha dato origine alla suddetta sentenza l’agente aveva stipulato un nuovo contratto di agenzia con un’azienda diversa per la vendita di piatti doccia in ceramica, mentre il precedente contratto di agenzia riguardava piatti doccia in resina.

L’agente considerava i prodotti come differenti, poiché riteneva che la diversa natura del materiale comportasse una distinzione sostanziale tra le due tipologie di piatti doccia, tale da non configurare una reale concorrenza tra le aziende rappresentate.

Pertanto, l’agente aveva comunicato telefonicamente il nuovo incarico alla preponente, ritenendo sufficiente tale modalità, sebbene il contratto prevedesse esplicitamente l’obbligo di una comunicazione scritta per qualsiasi nuovo incarico di agenzia in concorrenza.

Con la sentenza in esame il Tribunale di Venezia ha ritenuto che l’agente avesse violato il patto di non concorrenza rilevando che:

  • la concorrenza sussiste anche quando i prodotti hanno caratteristiche diverse (ad esempio ceramica e resina), ma appartengono allo stesso settore merceologico;
  • la comunicazione telefonica non basta quando il contratto richiede espressamente la forma scritta;
  • la clausola risolutiva è valida e non viola l’art. 1355 del codice civile;
  • l’agente non ha diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto e l’indennità sostituiva del preavviso, in quanto in base all’art. 1751, 2° comma, del codice civile tali indennità non sono dovute quando il contratto di agenzia si risolve per inadempimento dell’agente.

 

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