Con l’ordinanza n. 25231 dell’11 settembre 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice con mansioni di responsabile di punto vendita per mancata osservanza delle procedure aziendali.

La dipendente era stata licenziata dopo il rinvenimento di numerosi prodotti scaduti, alcuni da diversi mesi, che non erano stati smaltiti secondo le procedure aziendali ed erano stati inseriti nell’inventario di fine esercizio.

La Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto provata una violazione reiterata e sistematica delle regole interne, idonea a compromettere il rapporto fiduciario.

La Corte di Cassazione ha confermato tale valutazione, rigettando il ricorso della lavoratrice ed evidenziando che il giudice di merito può desumere l’intenzionalità della condotta da una pluralità di elementi presuntivi:

  • il ruolo di responsabilità ricoperto;
  • la lunga anzianità aziendale;
  • la conoscenza delle procedure;
  • il numero dei prodotti scaduti;
  • il lungo periodo di mancato smaltimento;
  • l’inserimento della merce nell’inventario.

In sede di legittimità non è possibile sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa lettura delle prove.

La censura può essere proposta soltanto quando il ragionamento presuntivo sia privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza oppure risulti manifestamente illogico.

La Corte di Cassazione ha inoltre escluso che fosse stato modificato l’addebito disciplinare.

Il richiamo alle procedure aziendali per il controllo delle scadenze e lo smaltimento dei prodotti non aveva introdotto un fatto nuovo, ma aveva qualificato giuridicamente e disciplinarmente la medesima condotta già contestata.

Il principio di immutabilità della contestazione è violato soltanto quando il licenziamento si fonda su circostanze nuove o diverse, tali da compromettere concretamente il diritto di difesa del lavoratore.

La Corte di Cassazione ha peraltro distinto la responsabilità per eventuali differenze inventariali dall’esercizio del potere disciplinare.

Il termine previsto dal contratto collettivo per contestare le deficienze dell’inventario non determina, secondo l’ordinanza in commento, una decadenza dal potere disciplinare quando il recesso sia fondato su una condotta autonoma, grave e protratta nel tempo.

A propria difesa la lavoratrice aveva sostenuto che il licenziamento fosse collegato alla fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992 per assistere due figli con disabilità grave.

La Corte di Cassazione ha infine escluso la natura discriminatoria del recesso, rilevando che non erano stati allegati e dimostrati elementi sufficienti a presumere un trattamento deteriore collegato alla condizione di caregiver. La società datrice di lavoro aveva peraltro documentato la presenza di altri dipendenti fruitori dei medesimi permessi, anche con mansioni di responsabilità.

In buona sostanza, l’ordinanza in commento ribadisce che nei rapporti di lavoro con mansioni di responsabilità la violazione sistematica delle procedure aziendali può giustificare il licenziamento anche quando la gravità della condotta sia ricostruita attraverso presunzioni e quando i precedenti disciplinari abbiano soltanto una funzione rafforzativa del giudizio di proporzionalità.

 

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