Con l’ordinanza n. 25588 del 21 settembre 2026 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sul tema della giurisdizione nelle controversie relative ai contratti di agenzia internazionale.
La vicenda riguardava un agente italiano che aveva agito in giudizio contro una società olandese per ottenere il pagamento di provvigioni e altre indennità derivanti dalla cessazione del rapporto.
La Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’individuazione del giudice competente, occorre fare riferimento alla zona territoriale assegnata all’agente dal contratto, quando questa individua il luogo in cui devono essere principalmente prestati i servizi.
Nel caso esaminato, il contratto attribuiva all’agente una zona commerciale situata nei Paesi dell’ex Jugoslavia. Per tale motivo la Suprema Corte ha escluso la giurisdizione del giudice italiano, nonostante l’agente avesse sede in Italia.
Pertanto, la pronuncia in commento chiarisce che nei rapporti di agenzia internazionale la sede dell’agente non è necessariamente determinante per individuare il giudice competente, ma assume particolare rilievo il territorio previsto contrattualmente per lo svolgimento dell’attività promozionale dell’agente.
In pratica, è fondamentale definire con precisione nel contratto la zona assegnata all’agente, in quanto tale indicazione può incidere anche sul giudice competente in caso di controversia.
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