Categoria: Franchising Pagina 1 di 2

14. Valido il contratto di franchising anche con manuale operativo successivo alla firma

Con ordinanza n. 2977 del 10 febbraio 2026 la Corte di Cassazione civile tornata a occuparsi di franchising, chiarendo alcuni profili frequenti nei contenziosi tra franchisee e franchisor.

Il caso da cui trae origine tale ordinanza riguardava un franchisee che aveva chiesto di far dichiarare nullo il contratto di franchising, sostenendo che era troppo generico e basato su informazioni non veritiere fornite dal franchisor.

Le domande del franchisee erano state respinte in primo e secondo grado e la Cassazione ha confermato l’esito.

In particolare, nell’ordinanza in esame la Suprema Corte ha affermato che:

  • il contratto di franchising deve essere redatto per iscritto, ma può anche richiamare anche documenti esterni, come il manuale operativo;
  • il contratto di franchising è valido anche se il manuale operativo viene consegnato al franchisee dopo la firma, purché il contratto contenga già elementi sufficienti a definire il contenuto dell’accordo e il know-how messo a disposizione dal franchisor;
  • il trasferimento concreto delle competenze operative non deve necessariamente avvenire al momento della stipula del contratto di franchising, ma ciò che conta è l’impegno del franchisor ad effettuare tale trasferimento, mentre l’attuazione avviene durante il rapporto.

In buona sostanza, l’ordinanza in commento ha ribadito che nel franchising la validità del contratto non dipende dalla consegna immediata di tutti i documenti operativi, ma dalla sufficiente chiarezza del contratto al momento della firma.

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13. Il danno da responsabilità precontrattuale nel contratto di franchising

Con la sentenza n. 975 del 2 aprile 2024 la Corte di Appello di Milano si è pronunciata sul tema del danno da responsabilità precontrattuale nel contratto di franchising.

In particolare, in tale sentenza la Corte territoriale adita ha stabilito che:

  • qualora l’affiliato promuova un’azione diretta ad ottenere il risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale, in quanto il danno patrimoniale lamentato dall’affiliato sarebbe stato causato dalla condotta tenuta dall’affilliante prima della stipulazione del contratto di franchising in violazione di quanto previsto dall’art. 6 legge n. 129 del 6 maggio 2004, il danno risarcibile è costituito dalla perdita patrimoniale subìta dall’affiliato per aver concluso il contratto di franchising facendo affidamento sul fatto che l’affiliante effettivamente attuasse tutte le condotte pubblicizzate nel sito Internet (benché le stesse non fossero state specificamente incluse tra gli obblighi contrattuali dell’affiliante), che non avrebbe, invece, poi attuato, e sul fatto che la previsione di ricavato contenuta nel conto economico previsionale fosse attendibile, mentre si sarebbe rivelata erronea;
  • il danno da responsabilità precontrattuale non può che essere quello che avrebbe potuto essere evitato se l’affiliante si fosse comportato correttamente nella fase precontrattuale, e cioè evitando di fare promesse, poi non mantenute, nella conclusione e nell’esecuzione del contratto di franchising o di fare previsioni economiche rivelatesi errate;
  • il danno risarcibile è costituito dalle perdite derivate all’affiliato per il fatto di aver concluso ed eseguito il contratto di franchising che, qualora l’affiliante avesse fornito le informazioni ritenute corrette, l’affiliato non avrebbe mai stipulato.

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12. Omessa consegna documenti e risoluzione contratto di franchising

Con sentenza n. 3130 del 16 aprile 2021 il Tribunale di Milano si è pronunciato sulle conseguenze della mancata consegna al franchisee (o affiliato) della copia completa del contratto di franchising da sottoscrivere.

In particolare, la sentenza in esame si è occupata di un caso riguardante un franchisor (o affiliante) che ha omesso di consegnare al franchisee (o affiliato) la planimetria, nonostante il contratto prevedesse espressamente tra gli obblighi del franchisor anche quello della consegna della planimetria.

Il Giudice adito ha ritenuto che l’omessa consegna della planimetria integra gli estremi del grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto di franchising, essendosi verificata una violazione dell’art. 4, I comma, della legge n. 129 del 2004, secondo cui almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di franchising il franchisor deve consegnare all’aspirante franchisee copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

  • principali dati relativi al franchisor, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante franchisee, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  • l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa al franchisor dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
  • una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto del franchising;
  • una lista dei franchisee al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti del franchisor;
  • l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero dei franchisee con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività del franchisor, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  • la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti del franchisor che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da franchisee sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

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11. Trasferimento del know how nel franchising

Con sentenza del 17 febbraio 2021 il Tribunale di L’Aquila si è occupato del tema del trasferimento del know how nel franchising, pronunciandosi in particolare su un caso in cui tale trasferimento si è concretizzato nella consegna al franchisee di una brochure.

Nella suddetta sentenza il Giudice adito, dopo aver precisato che il trasferimento del know how da parte del franchisor in favore del franchisee costituisce una delle obbligazioni fondamentali a carico del franchisor, ha stabilito che:

  • nel caso di specie non possono ritenersi integrati i presupposti della formazione tecnica e della trasmissione del necessario know how da parte del franchisor, qualora quest’ultimo si limiti a consegnare al franchisee una brochure e attestati di poche ore di formazione;
  • di conseguenza, essendo configurabile un inadempimento da parte del franchisor, è fondata la domanda di risoluzione del contratto di franchising formulata dal franchisee.

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10. Nullo il contratto di franchising senza la sperimentazione della formula commerciale

Nullo il contratto di franchising senza la sperimentazione della formula commerciale

Con la sentenza del 18 luglio 2019 il Tribunale di Bergamo si è pronunciato sul tema della sperimentazione della formula commerciale in un rapporto di franchising.

In particolare nella suddetta pronuncia il Tribunale di Bergamo ha stabilito che la sperimentazione della formula commerciale da parte del franchisor costituisce l’elemento essenziale ed imprescindibile di un contratto di franchising.

Pertanto, in mancanza della sperimentazione della formula commerciale da parte del franchisor prima della conclusione del contratto di franchising con il franchisee, il contratto di franchising è nullo per mancanza di un elemento essenziale.

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9 Responsabilità del franchisor verso il cliente finale della sua catena

Responsabilità del franchisor verso il cliente finale della sua catena

Con la sentenza n. 5625 del 3 maggio 2019 il TAR Lazio si è pronunciato sul tema della responsabilità extracontrattuale dei franchisor nei confronti del cliente finale per fatti commessi dal franchisee.

In particolare nella suddetta pronuncia i giudici amministrativi hanno stabilito che:

  • il contratto di franchising e l’appartenenza del franchisee ad una catena in franchising creano nel cliente finale un affidamento sia sull’identità tra franchisor e franchisee, sia sull’esistenza nel franchisee dei medesimi standard qualitativi e di correttezza commerciale posseduti dal franchisor;
  • da tali affidamenti deriva un obbligo di controllo a carico del franchisor sull’operato del suo franchisee;
  • l’omissione colposa di tale controllo da parte del franchisor comporta una sua responsabilità extracontrattuale nei confronti del cliente finale della catena in franchising per fatti imputabili al franchisee.

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8. Durata minima di un contratto di franchising

Durata minima di un contratto di franchising

La legge 6 maggio 2004 n. 129 (c.d. legge sul franchising) fissa la durata minima di un contratto di franchising solo per i contratti a tempo determinato, senza nulla disporre invece in merito ai contratti a tempo indeterminato.

In particolare l’art. 3, comma 3, della legge 6 maggio 2004 n. 129 prevede che: “Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni”.

Ciò implica che i contratti di franchising a tempo determinato non potranno essere in assoluto di durata inferiore a tre anni, in quanto il legislatore ha fissato in tale durata minima il tempo sufficiente per il franchisee ad ammortizzare l’investimento economico inziale da lui effettuato.

Tuttavia, sebbene la norma in esame prescriva la durata minima solo per i contratti a tempo determinato, ciò non significa invece che non vi sia una durata minima anche per i contratti a tempo indeterminato, che deve essere ugualmente pari a tre anni in analogia a quanto previsto per i contratti a tempo determinato.

Infatti, nonostante la lacuna del legislatore sul punto, a tale soluzione si perviene in via interpretativa tenendo conto che in caso contrario:

  • verrebbe meno la finalità dell’art. 3, comma 3, della legge sul franchsing che – come detto – mira a garantire al franchisee una durata minima del contratto sufficiente all’ammortamento dell’investimento economico effettuato;
  • verrebbe facilmente eluso l’art. 3, comma 3, della legge sul franchising, stipulando dei contratti a tempo indeterminato e recedendo prima dei tre anni.

In altri termini, anche da un contratto di franchising a tempo indeterminato non è possibile recedere prima di tre anni dalla data di sottoscrizione, a meno che non vi siano i presupposti per l’applicazione dell’art. 1453 codice civile.

In conclusione nei contratti di franchising, a prescindere se siano a tempo determinato o indeterminato, sussiste una sorta di “patto di stabilità” di tre anni, in quanto tale arco temporale rappresenta per il legislatore la durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento economico effettuato dal franchisee.

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7. Differenze tra franchising e licensing

Differenze tra franchising e licensing

Con la sentenza n. 10420 del 15 aprile 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle differenze tra contratto di franchising e contratto di licensing.

Secondo la Suprema Corte gli elementi che caratterizzano un contratto di licensing sono lo sfruttamento del know-how in un determinato territorio e l’utilizzo di un marchio in un determinato territorio.

In un contratto di franchising, invece, oltre allo sfruttamento del know-how in un determinato territorio ed all’utilizzo di un marchio in un determinato territorio, sono presenti anche altri elementi tra i quali segnatamente:

  • l’inserimento del franchisee in una rete di distribuzione;
  • il pagamento da parte del franchisee, al momento della sottoscrizione del contratto, della c.d. “fee di ingresso”;
  • la formazione;
  • l’obbligo di acquisto di prodotti destinati alla vendita.

Tali elementi caratterizzano il contratto di franchising e lo differenziano dal contratto di licensing.

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6. Patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di franchising

Patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di franchising

L’inserimento di un patto di non concorrenza post-contrattuale in un contratto di franchising è di per sé lecito.

Per la validità del patto di non concorrenza post-contrattuale non è necessario il pagamento di un corrispettivo in favore del franchisee.

Secondo la giurisprudenza il patto di non concorrenza post-contrattuale inserito in un contratto di franchising è valido se sussistono i seguenti requisiti:

  • deve essere specificatamente approvato per iscritto da parte del franchisee;
  • deve essere riferito a beni e servizi in concorrenza con quelli oggetto del contratto di franchising;
  • deve essere limitato al negozio in cui l’ex franchisee operava durante il periodo di vigenza del contratto di franchising;
  • deve essere indispensabile per la protezione del know-how trasferito dal franchisor al franchisee;
  • deve essere limitato al periodo di un anno a decorrere dalla cessazione del contratto di franchising.

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5. Le informazioni dovute al franchisee a pena di annullamento del contratto

Le informazioni dovute al franchisee a pena di annullamento del contratto

Con la sentenza del 5 febbraio 2018 il Tribunale di Trani ha stabilito che è annullabile il contratto di franchising se manca la prova dell’avvenuta (ed effettiva) consegna all’aspirante franchisee, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto, della copia completa del contratto da sottoscrivere e degli allegati indicati nell’art. 4 della legge 6 maggio 2004 n. 129 (c.d. legge sul franchising).

In particolare nella suddetta sentenza il Tribunale di Trani ha affermato che:

  • secondo l’articolo 4 della legge sul franchising, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di franchising, il franchisor deve consegnare all’aspirante franchisee copia completa del contratto da sottoscrivere, insieme ai seguenti allegati: copia del bilancio degli ultimi tre esercizi, dati relativi all’attività (ragione e capitale sociale), elenco dei procedimenti giudiziari e arbitrali promossi nei confronti del franchisor negli ultimi tre anni, notizie relative ai marchi utilizzati dal franchisor (estremi della registrazione, licenza concessa da terzi all’affiliante e altro), documentazione inerente la c.d. formula commerciale, notizie riguardanti il numero di franchisee già facenti parte della rete in franchising, la relativa ubicazione e la loro variazione anno per anno con riferimento agli ultimi tre anni;
  • il franchisor è obbligato a consegnare al potenziale franchisee una copia completa del contratto, per cui secondo la legge sul franchising la copia presentata dal franchisor deve essere identica a quella finale da sottoscrivere e quindi non può essere un fac-simile senza allegati;
  • la sottoscrizione della clausola contrattuale precostituita e prestampata contenuta nel contratto di franchising, recante la conferma dell’avvenuta ricezione da parte del franchisee della documentazione prevista dall’art. 4 della legge sul franchising, non costituisce circostanza idonea a provare l’avvenuta ed effettiva consegna di tale documentazione;
  • è indispensabile l’allegazione e la prova del contenuto e delle modalità di messa a disposizione al franchisee della documentazione prevista nella suddetta norma, a pena di annullamento del contratto di franchising.

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