Tag: patto di non concorrenza post-contrattuale

124. L’agente che dà un ultimatum alla preponente perde il diritto alle indennità di fine rapporto

Con l’ordinanza n. 11235 del 27 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito un’altra casistica che integra gli estremi del recesso per giusta causa da parte della preponente.

Il caso da cui trae origine tale ordinanza riguardava un consulente finanziario (inquadrato come agente di commercio), che aveva lavorato per oltre otto anni per una banca, coordinando una rete di consulenti finanziari.

Nel 2006 la banca aveva affiancato all’agente un nuovo manager con cui avrebbe dovuto condividere alcune responsabilità. L’agente non aveva gradito la situazione e, lamentando presunte ingerenze e comportamenti “aggressivi” da parte dei colleghi, aveva inviato alla banca una lettera dai toni molto duri: o la banca avrebbe modificato il proprio assetto organizzativo oppure lui avrebbe lasciato. La banca aveva scelto la seconda strada, recedendo dal rapporto per giusta causa.

L’agente aveva quindi fatto causa, chiedendo il pagamento di bonus, indennità di preavviso e indennità di fine rapporto. L’agente aveva perso sia in primo grado che in appello.

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’agente confermando le sentenze dei due gradi di giudizio sulla base del seguente principio di diritto: “Nel contratto di agenzia, integra giusta causa di recesso della preponente, escludendo il diritto dell’agente alle indennità di fine rapporto, la condotta dell’agente che, senza avere previamente provato le lamentate indebite ingerenze o minacce dei manager indicati dalla preponente, invii a quest’ultima una missiva dai contenuti gravemente polemici e perentori, ponendola di fronte all’alternativa tra la modifica dell’assetto organizzativo prescelto dalla preponente e la cessazione del rapporto, così violando i canoni di correttezza, lealtà e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 1749 c.c.”.

In buona sostanza, la lettera dell’agente non era una legittima protesta, ma un vero e proprio ultimatum. Un ultimatum, senza prove concrete dei torti subiti, non è compatibile con la lealtà e la buona fede che devono caratterizzare qualunque rapporto contrattuale.

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123. Patto di non concorrenza e stop immediato a chi porta i clienti altrove

Con ordinanza pubblicata il 17 aprile 2026 nel procedimento R.G. 6161/2026 il Tribunale di Roma ha confermato lo stop immediato imposto a un consulente finanziario inquadrato come agente di commercio, il quale – a pochi giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia con la banca preponente – aveva convinto numerosi clienti a seguirlo presso una banca concorrente.

Tale provvedimento trae origine da una vicenda che riguardava un consulente finanziario vincolato da un patto di non concorrenza ex art. 1751-bis codice civile della durata di dodici mesi, limitato ai medesimi clienti, prodotti e area geografica.

Nonostante tale vincolo, a soli quattro giorni dalle “dimissioni” dal contratto di agenzia il consulente finanziario aveva già iniziato a collaborare con un’altra banca, determinando in poche settimane il trasferimento di decine di clienti e di milioni di euro di investimenti.

Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Roma ha stabilito che:

  • la condotta del consulente finanziario era illegittima, tenendo conto di alcune circostanze di fatto rilevanti, tra cui il rapidissimo passaggio alla banca concorrente, l’elevato numero di clienti trasferiti in un arco temporale ristretto e l’assenza di spiegazioni credibili;
  • il patto di non concorrenza post-contrattuale previsto nel contratto di agenzia era valido, in quanto equilibrato per durata, ambito e compenso;
  • l’obbligo di rispettare il patto di non concorrenza post-contrattuale sorge immediatamente alla cessazione del rapporto di agenzia, anche se l’indennità prevista dall’art. 1751-bis codice civile non è ancora stata corrisposta.

 

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99. Derogabile l’onerosità del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia

Con ordinanza n. 23331 del 29 agosto 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla derogabilità del carattere oneroso dell’indennità del patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che:

  • secondo l’art. 1751-bis codice civile la corresponsione di una indennità all’agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale;
  • l’onerosità del patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale;
  • la disciplina del patto di non concorrenza di cui all’art. 1751-bis codice civile è derogabile dalle parti, per cui non è nulla la clausola di un contratto di agenzia che prevede la liquidazione dell’indennità relativa al patto di non concorrenza in questione nel corso del rapporto e in misura provvigionale.

 

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