Tag: patto di non concorrenza post-contrattuale

123. Patto di non concorrenza e stop immediato a chi porta i clienti altrove

Con ordinanza pubblicata il 17 aprile 2026 nel procedimento R.G. 6161/2026 il Tribunale di Roma ha confermato lo stop immediato imposto a un consulente finanziario inquadrato come agente di commercio, il quale – a pochi giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia con la banca preponente – aveva convinto numerosi clienti a seguirlo presso una banca concorrente.

Tale provvedimento trae origine da una vicenda che riguardava un consulente finanziario vincolato da un patto di non concorrenza ex art. 1751-bis codice civile della durata di dodici mesi, limitato ai medesimi clienti, prodotti e area geografica.

Nonostante tale vincolo, a soli quattro giorni dalle “dimissioni” dal contratto di agenzia il consulente finanziario aveva già iniziato a collaborare con un’altra banca, determinando in poche settimane il trasferimento di decine di clienti e di milioni di euro di investimenti.

Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Roma ha stabilito che:

  • la condotta del consulente finanziario era illegittima, tenendo conto di alcune circostanze di fatto rilevanti, tra cui il rapidissimo passaggio alla banca concorrente, l’elevato numero di clienti trasferiti in un arco temporale ristretto e l’assenza di spiegazioni credibili;
  • il patto di non concorrenza post-contrattuale previsto nel contratto di agenzia era valido, in quanto equilibrato per durata, ambito e compenso;
  • l’obbligo di rispettare il patto di non concorrenza post-contrattuale sorge immediatamente alla cessazione del rapporto di agenzia, anche se l’indennità prevista dall’art. 1751-bis codice civile non è ancora stata corrisposta.

 

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99. Derogabile l’onerosità del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia

Con ordinanza n. 23331 del 29 agosto 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla derogabilità del carattere oneroso dell’indennità del patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che:

  • secondo l’art. 1751-bis codice civile la corresponsione di una indennità all’agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale;
  • l’onerosità del patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale;
  • la disciplina del patto di non concorrenza di cui all’art. 1751-bis codice civile è derogabile dalle parti, per cui non è nulla la clausola di un contratto di agenzia che prevede la liquidazione dell’indennità relativa al patto di non concorrenza in questione nel corso del rapporto e in misura provvigionale.

 

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