Con ordinanza del 3 novembre 2022 il Tribunale di Venezia si è pronunciato su un caso di risoluzione automatica di un contratto di distribuzione internazionale per mancato raggiungimento dei minimi annuali di acquisto, in applicazione della clausola risolutiva espressa prevista in tale contratto.

Per meglio comprendere la sentenza in commento è utile ricostruire la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza.

La società italiana Alfa, produttrice di montature per occhiali da vista, stipulava con una società di distribuzione francese Beta un contratto di distribuzione in esclusiva per la Francia di tre linee di montature di occhiali prodotte da Alfa.

Il contratto di distribuzione veniva stipulato il 16 novembre 2020 ed era a tempo determinato con decorrenza dal 16 novembre 2020 e con naturale scadenza il 17 novembre 2023.

Con lettera del 24 febbraio 2022 la società Alfa comunicava alla società Beta di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di distribuzione in caso di mancato raggiungimento dei minimi annuali di acquisto stabiliti contrattualmente, dichiarando così la cessazione degli effetti del contratto di distribuzione a far data dal 28 febbraio 2022.

La società francese Beta adiva il Tribunale di Venezia lamentando che la società italiana Alfa avrebbe esercitato in mala fede la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, posto che la stessa società Alfa aveva comunque dato esecuzione al contratto medesimo nei primi due mesi dell’anno 2022, nonostante il mancato raggiungimento dei minimi di acquisto per il 2021, sicché secondo la prospettazione di Beta doveva desumersi che la società italiana Alfa aveva tacitamente rinunciato per fatti concludenti ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In particolare, il distributore francese ammetteva di aver acquistato nel 2021 da Alfa montature di occhiali per un importo complessivo di Euro 284.631,00, al di sotto quindi del minimo contrattuale fissato per l’anno 2021 in Euro 297.000,00. Tuttavia, Beta evidenziava che Alfa nei primi due mesi del 2022 non solo aveva dato esecuzione ai nuovi ordini di acquisto impartiti dalla stessa Beta, ma aveva anche inviato a quest’ultima delle nuove collezioni per il 2022, oltre ad aver riconosciuto in una mail inviata a Beta il 17 febbraio 2022 il ruolo commerciale strategico della medesima Beta nel territorio francese.

Oltre a ciò, il distributore francese rilevava che il mancato raggiungimento dei minimi di acquisto previsti per l’anno 2021 era dovuto dalle restrizioni imposte dalla pandemia e quindi per fatto non imputabile a Beta.

Pertanto, sulla base delle argomentazioni sopra indicate, Beta chiedeva al Tribunale adito di accertare l’illegittimità della risoluzione automatica del contratto di distribuzione effettuata da Alfa con lettera del 24 febbraio 2022, insistendo sul fatto che dal comportamento posto in essere da Alfa nei primi mesi del 2022, in particolare l’accettazione di nuovi ordini e l’invio di nuove collezioni, doveva desumersi una rinuncia tacita da parte della società italiana Alfa alla facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto in caso di mancato raggiungimento dei minimi annuali di acquisto.

Per contro, la società Alfa costituendosi in giudizio osservava anzitutto che era priva di fondamento l’asserzione di controparte secondo cui il mancato raggiungimento dei minimi annuali acquisto per l’anno 2021 era dipeso dalle restrizioni imposte dalla pandemia, tenuto conto che il contratto di distribuzione oggetto di causa era stato stipulato il 16 novembre 2020 e, quindi, nel pieno della recrudescenza pandemica.

Inoltre, la società Alfa eccepiva che nel mercato dell’occhialeria le vendite si concentrano per almeno il 30% nei primi mesi dell’anno, per cui Beta anche nel 2022 non avrebbe raggiunto i minimi annuali di acquisto fissati per tale anno in Euro 345.000,00, atteso che tra gennaio 2022 e febbraio 2022 aveva inviato ordini pari complessivamente a Euro 3.568,30.

Il Tribunale di Venezia rigettava il reclamo della società Beta, affermando che:

  • nel caso di specie è circostanza pacifica, per affermazione della stessa Beta, che il distributore francese non aveva raggiunto i minimi di acquisto pattuiti per l’anno 2021;
  • il contratto di distribuzione oggetto di causa prevedeva la facoltà di Alfa di risolvere il contratto nel caso in cui il distributore non avesse raggiunto i minimi di acquisto annuali;
  • in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo quanto in uno positivo (accettazione di un pagamento parziale o tardivo), non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento;
  • nel caso in esame Alfa, dopo una tolleranza di due mesi successivi al mancato raggiungimento dei minimi di acquisto del 2021, tolleranza manifestata in termini positivi con l’accettazione di nuovi ordini per i mesi di gennaio e febbraio del 2022, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa proprio in ragione dell’ulteriore protrazione dell’inadempimento, osservando come gli ordini eseguiti nei primi due mesi del 2022 erano stati non solo del tutto irrisori, essendo stati pari a complessivi Euro 3.568,30 a fronte del minimo contrattuale di Euro 345.500,00, ma anche tali da far ritenere che pure per l’anno 2022 i minimi di acquisto non si sarebbero raggiunti, così come non erano stati raggiunti nell’anno 2021;
  • il contratto di distribuzione oggetto di causa non prevedeva che la società Alfa aveva l’onere di avvalersi della clausola risolutiva espressa entro specifici termini;
  • l’accettazione di ordini da parte di Alfa nei primi due mesi del 2022 e l’invio di nuove collezioni avvenuta all’inizio del 2022 non costituiva inequivoca volontà tacita di rinunciare alla risoluzione del contratto, dovendosi considerare invece tali circostanze come mera tolleranza del pregresso inadempimento.

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