Tag: concessione di vendita Pagina 1 di 2

27. Il distributore che rivende in nome proprio non ha diritto all’indennità dell’agente

Con la sentenza n. 322 del 2 aprile 2026 la Corte d’Appello di Brescia si è pronunciata sulla legittimità del recesso esercitato da una società italiana nell’ambito di un rapporto di distribuzione commerciale internazionale.

La vicenda trae origine da una collaborazione avviata nel 2017 tra un’impresa italiana operante nel settore chimico (lubrificanti e soluzioni per la climatizzazione) e un imprenditore latino-americano, finalizzata alla distribuzione esclusiva dei prodotti della società italiana in Perù, Brasile, Messico e Stati Uniti, attraverso quattro società costituite nei rispettivi mercati.

Le parti avevano scelto di non disciplinare il rapporto mediante un contratto scritto dettagliato, limitandosi a individuare un obiettivo di fatturato pari a € 700.000,00. Dopo circa tre anni di collaborazione e a seguito degli investimenti promozionali effettuati dalle distributrici, nel novembre 2020 la società italiana comunicava il proprio recesso dal rapporto.

Le società distributrici agivano quindi in giudizio presso il Tribunale di Brescia, chiedendo il risarcimento di oltre un milione di euro, sostenendo il carattere arbitrario e abusivo del recesso. A sostegno delle proprie domande richiamavano, tra l’altro, una comunicazione inviata dall’azienda italiana nell’agosto 2020, con la quale la prosecuzione della collaborazione era stata subordinata all’effettuazione di ordini per almeno € 500.000,00 entro la fine del mese.

La Corte d’Appello di Brescia, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha rigettato le domande risarcitorie delle distributrici riconoscendo la piena legittimità del recesso.

In particolare, la Corte territoriale nella sentenza in esame ha stabilito che:

  • in assenza di una puntuale regolamentazione contrattuale degli obblighi delle parti, spetta a chi contesta il recesso dimostrare che lo stesso sia stato esercitato in modo arbitrario o in violazione dei principi di correttezza e buona fede;
  • nei rapporti di durata a tempo indeterminato, privi di specifici vincoli contrattuali, la decisione di interrompere la collaborazione per risultati economici inferiori alle aspettative costituisce una scelta imprenditoriale legittima e non sindacabile nel merito dal giudice;
  • il principio di buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, non impone la prosecuzione del rapporto quando gli obiettivi commerciali non risultino soddisfacenti, né può ritenersi violato il principio di proporzionalità in presenza di una valutazione economica negativa dell’andamento della collaborazione;
  • la richiesta, formulata dopo diversi anni dall’avvio del rapporto, di raggiungere determinati volumi di acquisto non integra di per sé un comportamento abusivo, potendo rappresentare una fisiologica evoluzione delle aspettative commerciali una volta conclusa la fase di avviamento.

In buona sostanza, la sentenza in commento conferma che, in assenza di una disciplina contrattuale dettagliata, la decisione di interrompere un rapporto commerciale rientra principalmente nella sfera dell’autonomia imprenditoriale. Il giudice può verificarne la legittimità sotto il profilo della correttezza e della buona fede, ma non può sostituirsi all’impresa nella valutazione delle ragioni economiche che hanno determinato il recesso.

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26. Legittimo il recesso dal contratto di distribuzione internazionale per risultati insoddisfacenti

Con la sentenza n. 322 del 2 aprile 2026 la Corte d’Appello di Brescia si è pronunciata sulla legittimità del recesso esercitato da una società italiana nell’ambito di un rapporto di distribuzione commerciale internazionale.

La vicenda trae origine da una collaborazione avviata nel 2017 tra un’impresa italiana operante nel settore chimico (lubrificanti e soluzioni per la climatizzazione) e un imprenditore latino-americano, finalizzata alla distribuzione esclusiva dei prodotti della società italiana in Perù, Brasile, Messico e Stati Uniti, attraverso quattro società costituite nei rispettivi mercati.

Le parti avevano scelto di non disciplinare il rapporto mediante un contratto scritto dettagliato, limitandosi a individuare un obiettivo di fatturato pari a € 700.000,00. Dopo circa tre anni di collaborazione e a seguito degli investimenti promozionali effettuati dalle distributrici, nel novembre 2020 la società italiana comunicava il proprio recesso dal rapporto.

Le società distributrici agivano quindi in giudizio presso il Tribunale di Brescia, chiedendo il risarcimento di oltre un milione di euro, sostenendo il carattere arbitrario e abusivo del recesso. A sostegno delle proprie domande richiamavano, tra l’altro, una comunicazione inviata dall’azienda italiana nell’agosto 2020, con la quale la prosecuzione della collaborazione era stata subordinata all’effettuazione di ordini per almeno € 500.000,00 entro la fine del mese.

La Corte d’Appello di Brescia, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha rigettato le domande risarcitorie delle distributrici riconoscendo la piena legittimità del recesso.

In particolare, la Corte territoriale nella sentenza in esame ha stabilito che:

  • in assenza di una puntuale regolamentazione contrattuale degli obblighi delle parti, spetta a chi contesta il recesso dimostrare che lo stesso sia stato esercitato in modo arbitrario o in violazione dei principi di correttezza e buona fede;
  • nei rapporti di durata a tempo indeterminato, privi di specifici vincoli contrattuali, la decisione di interrompere la collaborazione per risultati economici inferiori alle aspettative costituisce una scelta imprenditoriale legittima e non sindacabile nel merito dal giudice;
  • il principio di buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, non impone la prosecuzione del rapporto quando gli obiettivi commerciali non risultino soddisfacenti, né può ritenersi violato il principio di proporzionalità in presenza di una valutazione economica negativa dell’andamento della collaborazione;
  • la richiesta, formulata dopo diversi anni dall’avvio del rapporto, di raggiungere determinati volumi di acquisto non integra di per sé un comportamento abusivo, potendo rappresentare una fisiologica evoluzione delle aspettative commerciali una volta conclusa la fase di avviamento.

In buona sostanza, la sentenza in commento conferma che, in assenza di una disciplina contrattuale dettagliata, la decisione di interrompere un rapporto commerciale rientra principalmente nella sfera dell’autonomia imprenditoriale. Il giudice può verificarne la legittimità sotto il profilo della correttezza e della buona fede, ma non può sostituirsi all’impresa nella valutazione delle ragioni economiche che hanno determinato il recesso.

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25. Distribuzione commerciale e contratti senza forma scritta

Con la sentenza n. 222 del 5 marzo 2026 il Tribunale di Bergamo ha chiarito che la differenza tra contratto di distribuzione e contratto di somministrazione non è solo teorica, ma da tale differenza può dipendere quale giudice – italiano o straniero – sia competente a decidere una controversia internazionale.

La vicenda alla base della suddetta sentenza riguardava una società italiana produttrice di caschi per moto e una società spagnola, che avevano collaborato per oltre dieci anni senza un contratto scritto. Tale rapporto è stato interrotto dalla società italiana con nove mesi di preavviso.

Successivamente tra le parti è sorto un contenzioso internazionale instaurato dinanzi al Tribunale di Bergamo.

Nella sentenza in esame il Tribunale di Bergamo ha affermato che:

  • ai fini della decisione della causa è pregiudiziale la questione della giurisdizione e per risolvere tale questione preliminare occorre innanzitutto stabilire se il rapporto tra le parti configurava un contratto di somministrazione (come sostenuto dall’azienda italiana) oppure un contratto di distribuzione (come sostenuto dall’azienda spagnola);
  • la somministrazione consiste nella fornitura periodica o continuativa di beni, a fronte di un pagamento. L’interesse delle parti si esaurisce nello scambio merce-prezzo;
  • la distribuzione, invece, consiste in un rapporto di collaborazione commerciale più ampio, in cui il distributore non si limita a comprare e rivendere i prodotti, ma contribuisce allo sviluppo del marchio e alla presenza del produttore in un determinato mercato;
  • nel caso di specie sussistevano diversi indici che dimostravano l’esistenza di un rapporto di distribuzione, come ad esempio (i) attività promozionale del marchio con sponsorizzazioni ed eventi sportivi, (ii) bonus e incentivi legati al raggiungimento di obiettivi di vendita, (iii) collaborazione nella definizione dei budget annuali, (iv) rapporto di lunga durata con crescita costante del fatturato, (v) preavviso significativo di recesso (nove mesi), tipico di rapporti commerciali strutturati.

Pertanto, il Tribunale adito ha ritenuto che il rapporto tra le parti deve qualificarsi come contratto di distribuzione, con la conseguenza che il giudice competente a decidere la causa in esame è il giudice spagnolo, dato che i servizi di promozione e sviluppo del mercato venivano svolti in Spagna.

In buona sostanza, la sentenza in commento evidenzia l’importanza per le aziende che operano in contesti internazionali di formalizzare per iscritto i rapporti di distribuzione, in modo da indicare espressamente la legge applicabile e il foro competente.

 

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24. Legittimazione alla risoluzione e clausole risolutive nel contratto di distribuzione

Con la sentenza n. 970 del 5 febbraio 2026 il Tribunale di Milano ha chiarito alcuni aspetti fondamentali dei contratti di distribuzione commerciale, offrendo indicazioni utili per imprese e distributori su chi può risolvere un contratto, quando scattano le clausole di risoluzione e come vanno considerati gli obiettivi di vendita.

Innanzitutto, il Tribunale adito ha confermato che quando un contratto di distribuzione viene ceduto a un nuovo soggetto solo il nuovo titolare può chiedere la risoluzione. Eventuali richieste del cedente, cioè di chi ha trasferito il contratto, non hanno alcun effetto. In pratica, insieme al contratto passano tutti i diritti e doveri, inclusa la possibilità di sciogliere il rapporto.

Inoltre, nella pronuncia in esame il Tribunale di Milano ha rilevato che le clausole contrattuali che prevedono la risoluzione automatica in caso di inadempimento valgono solo se gli inadempimenti sono chiaramente indicati nel contratto. Non basta lamentare violazioni generiche: la risoluzione scatta solo se la parte interessata comunica la volontà di avvalersi della clausola e l’inadempimento è uno di quelli previsti.

Nella sentenza in questione è stata respinta la tesi secondo cui il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita possa da solo giustificare la chiusura del contratto. In proposito, il Tribunale di Milano ha osservato che i piani di vendita, se menzionati nel contratto ma non definiti come obbligazioni vincolanti, hanno un valore puramente indicativo o programmatico senza poter determinare la risoluzione automatica.

Infine, la decisione in esame sottolinea che le parti possono regolare liberamente gli effetti economici della risoluzione. Nel caso di specie, il contratto prevede un’indennità forfettaria pari al 25% del fatturato medio biennale, valida anche se la risoluzione deriva da un inadempimento del produttore. In questo modo, le parti possono modulare gli effetti economici della chiusura del rapporto, andando oltre le regole generali previste dalla legge.

 

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23. Quando il produttore può rifornire direttamente i clienti del distributore

Con la sentenza n. 3165 del 5 settembre 2025 il Tribunale di Napoli Nord ha chiarito un tema centrale nei rapporti di distribuzione e cioè quando il produttore può vendere direttamente ai clienti del proprio distributore senza commettere concorrenza sleale.

Il caso da cui trae origine tale sentenza riguardava un distributore storico di prodotti alimentari, che lamentava la violazione di un presunto accordo di esclusiva territoriale sostenendo che il produttore avesse agito slealmente rifornendo direttamente un suo cliente. Tuttavia, tale cliente aveva scelto autonomamente di cambiare fornitore per ottenere prezzi più convenienti.

Con la sentenza in esame il Tribunale ha stabilito che:

  • il diritto di esclusiva non è un elemento naturale del contratto di distribuzione, ma richiede una specifica ed espressa pattuizione contrattuale;
  • il diritto di esclusiva non può essere desunto dalla sola continuità del rapporto di fornitura, anche se protratto nel tempo;
  • in mancanza di un patto di esclusiva il produttore è legittimato a rifornire direttamente i clienti del distributore, senza incorrere in responsabilità contrattuale.
  • non sussiste concorrenza sleale da parte del produttore quando il cliente abbia autonomamente scelto di approvvigionarsi direttamente dal produttore stesso per ottenere condizioni economiche più vantaggiose, evitando il ricarico applicato dal distributore;
  • la mera perdita di clientela da parte del distributore non è sufficiente ad integrare gli estremi della concorrenza sleale imputabile al produttore, essendo necessario che il produttore medesimo ponga in essere condotte contrarie alla correttezza professionale, che siano concretamente lesive degli interessi del distributore.

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22. Quando sussiste l’abuso di dipendenza economica nel contratto di distribuzione commerciale

Con la sentenza n. 1644 del 1° ottobre 2025 la Corte d’Appello di Bologna ha fornito un importante contributo interpretativo in materia di abuso di dipendenza economica nel contratto di distribuzione commerciale (o contratto di concessione di vendita), chiarendo l’ambito applicativo dell’art. 9 della legge 192/1998.

La controversia da cui trae origine la suddetta sentenza riguardava un contratto di distribuzione commerciale tra una società produttrice di software e un distributore in cui quest’ultimo lamentava la presenza di clausole vessatorie nel contratto e l’illegittimità della disdetta contrattuale ricevuta, sostenendo l’esistenza di un abuso di dipendenza economica.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna ha escluso la sussistenza dei presupposti di un abuso di dipendenza economica affermando che tale abuso si configura solo quando sussistono entrambi i seguenti elementi:

  • dipendenza economica qualificata, e cioè un effettivo squilibrio che impedisca al soggetto debole di reperire alternative sul mercato, anche per effetto degli investimenti specificamente dedicati al rapporto;
  • condotta abusiva intenzionale, ossia una condotta caratterizzata da un uso distorto del potere contrattuale per fini estranei alla normale attività commerciale.

Inoltre, nel caso in questione la Corte adita ha pure escluso l’abusività di alcune clausole del contratto di distribuzione sottoposto al suo vaglio, tra cui:

  • la clausola sugli obblighi di struttura adeguata, ritenendola funzionale a garantire una corretta distribuzione;
  • la clausola sul subentro automatico nei contratti, considerandola coerente con la logica distributiva;
  • la clausola sul patto di non concorrenza, reputandola giustificata da esigenze di sicurezza commerciale.

In buona sostanza, la sentenza in esame ha ribadito che non ogni situazione di dipendenza economica è vietata dalla legge, ma solo quella abusivamente sfruttata.

La decisione della Corte d’Appello di Bologna si inserisce, quindi, nel solco di un orientamento volto a bilanciare la tutela del contraente debole con la libertà di iniziativa economica, richiedendo una prova concreta dell’abuso.

 

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21. Distribuzione commerciale: indicazioni pratiche dalla giurisprudenza in assenza di contratto scritto

Con sentenza n. 2296 del 23 luglio 2025 la Corte d’Appello di Milano si è occupata di un rapporto di distribuzione commerciale a tempo indeterminato privo di disciplina pattizia scritta, prendendo posizione sui seguenti aspetti dei contratti di distribuzione commerciale.

  • Recesso ad nutum: nei contratti di distribuzione commerciale a tempo indeterminato privi di disciplina scritta, il recesso ad nutum è legittimo purché sia concesso un preavviso congruo, la cui durata deve essere valutata in relazione alla durata del rapporto, alle caratteristiche dell’attività svolta e alle capacità organizzative del distributore, senza che rilevi la mancanza di proiezione futura delle vendite già programmate alla data del recesso.
  • Esclusiva territoriale e vendita on line: il patto di esclusiva territoriale deve essere interpretato restrittivamente e, se stipulato in epoca anteriore allo sviluppo del commercio elettronico, non si estende automaticamente alle vendite online. Di conseguenza, è necessaria una pattuizione espressa per includere le vendite online nell’ambito dell’esclusiva del contratto di distribuzione commerciale.
  • Indennità di fine rapporto: la disciplina dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 codice civile per gli agenti di commercio non si applica in via analogica ai contratti di distribuzione commerciale, attesa la diversa struttura e funzione economico-sociale di tali rapporti caratterizzati dal corrispettivo costituito dal margine di rivendita anziché dalla provvigione.
  • Danno all’immagine e alla reputazione commerciale: il danno all’immagine e alla reputazione commerciale non può ritenersi in re ipsa. Occorre da parte del danneggiato una prova concreta del pregiudizio effettivamente subito in termini di perdita di clientela e di riduzione di fatturato o discredito professionale, posto che la mera allegazione o la richiesta di liquidazione equitativa non sono sufficienti.
  • Premi e incentivi commerciali: i premi di produzione o incentivi commerciali, in mancanza di specifica regolamentazione contrattuale che ne definisca presupposti e modalità di calcolo, rimangono rimessi alle valutazioni discrezionali del concedente, senza che i versamenti riferiti ad annualità pregresse possano configurare obbligo di corresponsione per periodi successivi.
  • Obblighi promozionali e inadempimento: l’inadempimento contrattuale per violazione di obblighi promozionali non è configurabile in assenza di disciplina pattizia specifica che definisca gli obblighi del distributore e gli obiettivi di vendita da raggiungere, non essendo sufficienti mere indicazioni di obiettivi auspicabili contenute in corrispondenza commerciale.

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20. Quando è legittima la risoluzione di un contratto di distribuzione?

Con sentenza n. 2932 del 16 giugno 2025 il Tribunale di Torino si è pronunciato sul tema della risoluzione di un contratto di distribuzione commerciale, chiarendo quando il produttore può legittimamente risolvere il contratto per inadempimento del distributore.

Il caso sottoposto al Tribunale di Torino riguardava un contratto di distribuzione in esclusiva per prodotti cosmetici nel mercato mediorientale. Dopo anni di collaborazione apparentemente proficua, il produttore ha risolto il contratto contestando al distributore due violazioni specifiche:

  • il mancato pagamento di una fattura scaduta da oltre 15 giorni;
  • l’utilizzo non autorizzato del marchio aziendale su documenti commerciali.

Con la sentenza in commento il Tribunale adito ha stabilito che la risoluzione del contratto di distribuzione per inadempimento ex art. 1456 codice civile è legittima quando il distributore violi specifiche clausole contrattuali espressamente previste come causa di risoluzione immediata, anche in presenza di inadempimenti reciproci delle parti.

In particolare, il Tribunale di Torino ha osservato che: 

  • quando il contratto prevede termini specifici per i pagamenti e clausole di risoluzione automatica per ritardi superiori a 15 giorni, il mancato rispetto di tali scadenze giustifica la risoluzione anche se l’importo rappresenta solo una frazione del fatturato complessivo;
  • l’utilizzo di domini internet contenenti i marchi del produttore, anche solo su documenti commerciali come note di debito, viola le clausole contrattuali di tutela della proprietà intellettuale quando avviene senza autorizzazione;
  • il distributore non può paralizzare la risoluzione invocando inadempimenti del produttore verificatisi successivamente alla scadenza dei propri obblighi contrattuali;
  • alla cessazione del contratto di distribuzione il distributore deve cessare immediatamente ogni utilizzo dei marchi del produttore, anche sui social media, pena l’applicazione di una penale giornaliera. Tuttavia, in caso di non immediata cessazione di utilizzo dei marchi del produttore sui social media da parte del distributore, per ottenere il risarcimento del danno ulteriore il produttore deve dimostrare il pregiudizio economico effettivamente subito, non essendo sufficiente la mera prova dell’uso non autorizzato.

 

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19. Gli elementi caratteristici del contratto di distribuzione

Con sentenza n. 25460 del 30 agosto 2023 la Cassazione si è pronunciata sugli elementi caratteristici del contratto di distribuzione commerciale, detto anche contratto di concessione di vendita.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha evidenziato che:

  • il distributore è un acquirente/rivenditore dei prodotti del produttore;
  • il distributore trae la sua fonte di guadagno dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita;
  • il distributore vende ai suoi clienti i prodotti in nome e per conto proprio, in maniera del tutto autonoma rispetto al produttore da cui acquista i prodotti;
  • il distributore non è un collaboratore del produttore, ma un soggetto del tutto distinto.

Inoltre, nella pronuncia in esame la Cassazione ha ribadito che il contratto di distribuzione è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di “contratto quadro”, dal quale deriva per il distributore il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti dal produttore alle condizioni fissate nel “contratto quadro”.

In buona sostanza, con la sentenza in commento la Suprema Corte ha messo in luce gli elementi caratteristici del contratto di distribuzione ed ha ribadito la natura giuridica di tale contratto.

 

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18. Patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di distribuzione

Il contratto di distribuzione (detto anche contratto di concessione di vendita) rientra tra i c.d. “accordi verticali”.

Per “accordi verticali” si intendono gli accordi tra due o più imprese operanti ciascuna ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

Agli accordi verticali si applica il Regolamento UE n. 720/2022, entrato in vigore il 1° giugno 2022 e valido fino al 31 maggio 2034.

In base all’art. 5 del Regolamento UE n. 720/2022 – e come chiarito anche dalle Linee Guida di tale regolamento europeo – non è possibile inserire obblighi di non concorrenza a carico del distributore (o concessionario) dopo la scadenza del contratto, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale si riferisca a beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi contrattuali;
  • l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale sia limitato al punto vendita in cui il distributore (o concessionario) ha operato durante la vigenza del contratto;
  • l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale sia indispensabile per proteggere il know-how trasferito dal produttore al distributore;
  • l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale sia limitato a una durata massima di 1 anno.

In particolare, come precisato nelle Linee Guida al Regolamento UE n. 720/2022, il know-how in questione deve essere segreto, sostanziale, individuato e deve comprendere informazioni significative e utili al distributore per l’uso, la vendita o la rivendita dei beni o servizi oggetto del contratto di distribuzione.

 

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