La corretta distribuzione territoriale dei negozi in franchising

Con la sentenza n. 2648 del 2017 il Tribunale di Milano si è pronunciato su un contratto di franchising, in cui non si riconosceva al franchisee (o affiliato) alcuna esclusiva di zona, per cui il franchisor (o affiliante) si riteneva libero di aprire punti vendita con altri franchisee dove gli pareva, anche in prossimità di punti vendita di precedenti franchisee.

Il Tribunale di Milano, dopo aver precisato che la legge 6 maggio 2004 n. 129 relativa al franchising non considera l’esclusiva di zona come elemento essenziale del contratto, ha affermato che, qualora nel contratto di franchising non sia prevista l’esclusiva di zona a favore del franchisee, il franchisor è comunque tenuto a creare la propria rete di negozi in franchising in modo razionale e senza sovrapposizioni tra franchisee, in applicazione del principio generale di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Inoltre nella sentenza in esame il Tribunale di Milano ha stabilito che:

  • anche quando la zona non viene concessa in esclusiva al franchisee, costituisce corretta prassi commerciale quella di studiare la distribuzione territoriale dei punti vendita, in modo da evitare che ci siano punti vendita troppo vicini che si facciano concorrenza tra loro e che si lascino scoperte zone in cui possa esservi domanda delle merci offerte;
  • la scorretta distribuzione territoriale dei negozi in franchising rappresenta una violazione da parte del franchisor del principio generale di buona fede nell’esecuzione del contratto e determina danni ai franchisee, i quali sono costretti a subire le conseguenze pregiudizievoli dell’errata organizzazione complessiva della rete distributiva da parte del franchisor.

Da un punto di vista pratico la sentenza n. 2648 del 2017 del Tribunale di Milano è interessante, in quanto di fatto vieta, all’interno di una stessa rete di negozi in franchising, l’apertura di nuovi punti vendita in prossimità di punti vendita preesistenti di altri franchisee, anche quando nel contratto di franchising manca l’esclusiva di zona in favore dei franchisee.

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