La Cassazione torna ad occuparsi del patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia

Con la sentenza dell’11/6/2015 la Cassazione è tornata ad occuparsi del patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia.

In particolare la Suprema Corte, dopo aver ricostruito l’evoluzione normativa dell’istituto in esame, ha affermato i principi giuridici qui di seguito sintetizzati.

  • Ai sensi dell’art. 1751 bis c.c. il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo la cessazione del rapporto di agenzia deve farsi per iscritto e deve riguardare la medesima zona, clientela e prodotti per i quali era stato concluso il contratto di agenzia. La durata massima del patto in questione è di 2 anni.
  • A partire dall’1/6/2001 il patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia si applica esclusivamente agli agenti che esercitano la loro attività in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto dagli Accordi Economici Collettivi (c.d. A.E.C.), a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali.
  • Dal tenore letterale dell’art. 1751 bis c.c. non si evince che tale norma prescrive contenuti essenziali del patto a pena di nullità, bensì che esso non può eccedere i limiti posti dalla norma medesima a tutela della libertà negoziale dell’agente per il periodo successivo all’estinzione del contratto di agenzia.
  • Se il patto di non concorrenza eccede i limiti previsti dall’art. 1751 bis c.c., esso rimane valido, ma non produce i suoi effetti per la parte eccedente tali limiti.
  • La mancata specificazione nel patto di non concorrenza della zona, della clientela o dei prodotti non può determinare di per sé l’invalidità del patto stesso, salvo il caso in cui tali elementi non sono determinati nel contratto di agenzia o comunque non sono determinabili in via interpretativa.
  • Sono leciti i patti di non concorrenza stipulati prima dell’1/6/2001 (data di entrata in vigore della legge n. 422/2000 che ha reso oneroso il patto in esame), che non prevedono un compenso per l’obbligo di astensione post contrattuale assunto dall’agente.
  • In assenza di una specifica disciplina transitoria predisposta dal legislatore, la legge n. 422/2000 non può trovare applicazione ai patti di non concorrenza stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, sebbene rispetto ad un rapporto di agenzia cessato successivamente e ad un patto di non concorrenza che non ha ancora avuto esecuzione.

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