Nullo il contratto di franchising senza la sperimentazione della formula commerciale
Con la sentenza del 18 luglio 2019 il Tribunale di Bergamo si è pronunciato sul tema della sperimentazione della formula commerciale in un rapporto di franchising.
In particolare nella suddetta pronuncia il Tribunale di Bergamo ha stabilito che la sperimentazione della formula commerciale da parte del franchisor costituisce l’elemento essenziale ed imprescindibile di un contratto di franchising.
Pertanto, in mancanza della sperimentazione della formula commerciale da parte del franchisor prima della conclusione del contratto di franchising con il franchisee, il contratto di franchising è nullo per mancanza di un elemento essenziale.
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