La responsabilità dell’agente per i comportamenti dei suoi collaboratori
Numerose sentenze della Cassazione hanno considerato applicabili gli articoli 1228 e 2049 del codice civile per giustificare un recesso per giusta causa da un rapporto di agenzia assicurativa, a fronte di frodi realizzate da un subagente assicurativo, stante il dovere di vigilanza dell’agente assicurativo che avrebbe dovuto controllare il suo collaboratore, in modo da evitare il verificarsi delle truffe successivamente accertate.
In particolare nelle suddette sentenze sono stati affermati i seguenti principi di diritto, che sono applicabili anche agli agenti di commercio:
- i collaboratori esterni (subagenti o procacciatori) di un agente si inseriscono nella struttura organizzativa e imprenditoriale dell’agente medesimo, a cui rimane estranea la preponente;
- l’agente risponde dell’operato dei propri collaboratori ai sensi degli articoli 1228 e 2049 del codice civile;
- gli illeciti dei collaboratori dell’agente sono idonei a ledere il rapporto fiduciario tra l’agente e la preponente, legittimando quest’ultima a recedere per giusta causa dal rapporto di agenzia ex articolo 2119 del codice civile;
- l’inserimento dei collaboratori (subagenti o procacciatori) nell’organizzazione imprenditoriale dell’agente, alla quale rimane estranea la preponente, esclude la responsabilità di quest’ultima, in quanto ciascun committente risponde, in base agli articoli 2049 e 1228 del codice civile, dei fatti illeciti commessi soltanto dai propri collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all’autonomia organizzativa dei commissionari lo svolgimento dell’attività loro affidata.
In buona sostanza, può essere considerato legittimo un recesso per giusta causa da un contratto di agenzia effettuato da una preponente per comportamenti dei collaboratori dell’agente (subagenti, consulenti commerciali, procacciatori ecc.), sussistendo a carico dello stesso agente il dovere di vigilanza sui suoi collaboratori in applicazione degli articoli 1228 e 2049 del codice civile.
© FTA avvocati. All Rights Reserved