La motivazione del recesso per giusta causa da parte della preponente

Con la sentenza n. 1754 del 24 gennaio 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della legittimità del recesso per giusta da un rapporto di agenzia, la comunicazione di recesso inviata all’agente dalla preponente non deve contenere necessariamente l’indicazione specifica dei motivi di recesso, essendo sufficiente che di tali motivi l’agente sia a conoscenza in altro modo o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice.

Tale sentenza della Suprema Corte conferma che negli ultimi anni, salvo qualche minoritaria pronuncia in senso contrario di alcuni giudici di primo grado, si sta ormai consolidando in giurisprudenza l’orientamento secondo cui, anche in caso di recesso per giusta causa da parte della preponente, la relativa comunicazione di recesso non necessita della contestuale indicazione dei motivi di recesso.

Pertanto si potrebbe affermare che sia da ritenersi superato il precedente indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di recesso per giusta causa, l’obbligo di contestuale indicazione dei motivi di recesso sarebbe solo a carico della preponente e non anche dell’agente.

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