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74. Riqualificazione del rapporto da agente a lavoratore dipendente

Con sentenza n. 19 del 4 gennaio 2023 il Tribunale di Roma ha riqualificato come rapporto di lavoro subordinato un rapporto in essere tra una persona inquadrata come agente di commercio e una concessionaria di auto.

In particolare, nella suddetta sentenza il Tribunale di Roma ha affermato che:

  • l’utilizzo di un determinato tipo contrattuale non è determinante ai fini della qualificazione del contratto, dovendosi avere riguardo al reale contenuto del rapporto e al suo effettivo svolgimento;
  • il criterio distintivo principale tra lavoro autonomo e subordinato è individuabile, secondo la Corte di Cassazione, nella essenzialità della subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
  • l’elemento distintivo tra rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore della preponente di una attività economica esercitata in forma imprenditoriale con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonoma scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto dell’art. 1746 codice civile e delle istruzioni impartite dalla preponente, mentre oggetto del secondo è la mera prestazione di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore che sopporta il rischio dell’attività svolta;
  • nel caso di specie, dall’istruttoria svolta, è emerso che le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente, agente di commercio addetto alle vendite della concessionaria di auto, ricalcavano esattamente quelle dei dipendenti addetti alle vendite della stessa concessionaria di auto;
  • infatti, al pari dei dipendenti addetti alle vendite della concessionaria di auto in questione, il ricorrente: (i) aveva una postazione fissa di lavoro; (ii) era sottoposto al rispetto di un determinato orario di lavoro, nonché al turno di lavoro domenicale; (iii) partecipava alle riunioni aziendali, laddove spesso la società esercitava il proprio potere direttivo e gerarchico e disciplinare; (iv) era obbligato a rispettare un preciso processo di vendita imposto dalla società e i relativi corsi di aggiornamento on line; (v) era obbligato ad eseguire tutte le fasi connesse alle vendite, essendo sottoposto al controllo della società.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, quindi, il Tribunale di Roma ha riqualificato il rapporto di lavoro da agente di commercio in lavoratore dipendente.

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64. Legge di Bilancio 2023 e novità in materia di lavoro

La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) contiene delle novità in materia di lavoro e più precisamente in materia di:

  • smart-working per i lavoratori fragili
  • detassazione premi produttività
  • esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. taglio del cuneo fiscale)
  • esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza
  • esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 anni (condizionato all’autorizzazione della Commissione Europea)
  • esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (condizionato all’autorizzazione della Commissione Europea)
  • prestazioni occasionali
  • congedo parentale

In particolare, il c.d. smart working viene prorogato sino al 31 marzo 2023 solo per i lavoratori fragili ovvero con particolari patologie o disabilità, sia del settore pubblico che privato, affetti dalle patologie croniche individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart working al lavoratore considerato fragile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione dello stipendio, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

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15. Prosecuzione del contratto di distribuzione oltre la scadenza

Con sentenza n. 8530 del 28 ottobre 2022 il Tribunale di Milano si è pronunciato sulle conseguenze che si verificano nel caso in cui, nonostante la scadenza formale di un contratto di distribuzione, il distributore continua ad effettuare ordini e il produttore continua a spedire i prodotti ordinati dal distributore.

Nella sentenza in questione il Giudice adito ha stabilito che:

  • anche in mancanza di un atto di assenso scritto di entrambe le parti, la documentata continuazione dei rapporti tra le parti anche dopo la scadenza formale del contratto di distribuzione (continuazione provata dagli ordini di merce pervenuti alla società produttrice e dalle conseguenti spedizioni prodotti al distributore nei mesi successivi alla scadenza formale del contratto di distribuzione) deve interpretarsi come tacita prosecuzione del contratto manifestata per fatti concludenti;
  • in tale ipotesi il rapporto negoziale continua ad essere disciplinato dalle medesime clausole contenute nel contratto di distribuzione formalmente scaduto, verificandosi così una ultrattività di tale contratto.

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63. Corrispettivo variabile del patto di non concorrenza

Con ordinanza n. 33424 dell’11 novembre 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità o meno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2125 codice civile, di un corrispettivo di un patto di non concorrenza variabile rispetto alla durata del rapporto di lavoro subordinato.

Come noto, l’art. 2125 codice civile stabilisce che il patto di non concorrenza post-contrattuale di un dipendente deve osservare i seguenti criteri di validità:

  • deve avere forma scritta;
  • deve limitarsi necessariamente alle mansioni espletate dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro;
  • non deve essere tale da comprimere ogni potenzialità reddituale;
  • non deve prevedere corrispettivi simbolici o iniqui;
  • non deve avare una durata superiore a 5 anni per i dirigenti e a 3 anni per gli altri dipendenti.

In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che sono due i piani da considerare in tema di nullità del patto di non concorrenza post-contrattuale del lavoratore subordinato e cioè, da un lato, il vizio sotto l’aspetto della determinabilità o determinatezza oggettiva del compenso, dall’altro lato, il vizio sotto il profilo dell’ammontare del corrispettivo simbolico, iniquo ovvero sproporzionato.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che:

  • l’erogazione del corrispettivo di un patto di non concorrenza in rapporto alla durata della prestazione lavorativa rispecchia il principio di determinabilità ex ante, prescritto dall’art. 1346 codice civile e seguenti;
  • la variabilità del compenso in relazione alla durata del rapporto di lavoro non significa che il corrispettivo del patto di non concorrenza non sia determinabile in base a parametri oggettivi, con la conseguenza che il patto di non concorrenza non può considerarsi nullo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2125 codice civile.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, è da ritenersi legittima l’apposizione di una clausola che parametri il valore economico del patto di non concorrenza alla durata del rapporto di lavoro cessato.

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73. Recesso per inosservanza delle condizioni di vendita

Con sentenza n. 173 del 2 dicembre 2022 il Tribunale di Prato si è pronunciato su un recesso per giusta causa intimato da una preponente per violazione da parte dell’agente delle istruzioni impartite dalla stessa preponente riguardo alle condizioni di vendita dei prodotti da applicare alla clientela.

Per meglio comprendere la sentenza in commento è utile ricostruire brevemente la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza.

La società preponente Alfa, azienda farmaceutica, basava il suo recesso per giusta causa sui seguenti inadempimenti dell’agente farmaceutico Tizio: (i) violazione da parte di Tizio dell’art. 1746 cod. civ. e degli obblighi generali di lealtà e buona fede per non essersi attenuto alle istruzioni ricevute dalla società Alfa relativamente alle condizioni di vendita dei prodotti farmaceutici da applicare alle farmacie della sua zona; (ii) sottoposizione alle farmacie di un documento riportato su carta intestata della società preponente Alfa, senza peraltro averne ottenuto il preventivo consenso, che conteneva condizioni commerciali differenti rispetto a quelle effettivamente stabilite dall’azienda farmaceutica Alfa e più precisamente una scontistica molto favorevole (40% + ulteriore 30%), pagamenti delle fatture a 365 giorni e possibilità di restituire i prodotti non venduti, lasciando intendere alle farmacie che la fornitura dei prodotti avveniva in conto vendita.

Inoltre, Alfa contestava a Tizio che, per effetto della condotta sopra descritta dell’agente, si era trovata costretta a ritirare dalle farmacie i prodotti invenduti e a stornare dalla fattura a suo tempo emessa l’importo corrispondente subendo così complessivamente un danno economico di € 69.570,00, oltre a subire un danno di immagine.

Il Tribunale di Prato dichiarava illegittimo il recesso per giusta causa intimato dalla preponente Alfa per non aver assolto l’onere probatorio a suo carico in merito all’inosservanza da parte dell’agente Tizio delle istruzioni da lei impartite riguardo alle condizioni di vendita dei prodotti da applicare alla clientela nonché all’applicazione da parte del medesimo agente di condizioni commerciali difformi rispetto a quelle effettivamente stabilite dall’azienda.

In particolare, il Giudice osservava che al riguardo l’azienda farmaceutica aveva prodotto in giudizio solo una e-mail in cui era scritto testualmente: “IMPORTANTE: in più diamo la possibilità alle farmacie di avere il ritiro delle referenze non vendute dopo 1 anno dalla consegna dei prodotti”, senza allegare ulteriori elementi di fatto a sostegno dell’interpretazione delle istruzioni nel senso voluto dalla preponente.

Pertanto, il Tribunale di Prato dichiarava illegittimo il recesso per giusta causa effettuato dalla società Alfa e condannava tale società a corrispondere all’agente Tizio l’indennità di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.

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1. Abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che è stata pubblicata il 12 agosto 2022 in Gazzetta Ufficiale, ha modificato con efficacia da partire dal 31 ottobre 2022 l’art. 9 della legge n. 192 del 1998 sull’abuso di dipendenza economica, attualizzando la disciplina della subfornitura nelle attività produttive rispetto ai casi in cui un’impresa utilizza i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale.

Dal 31 ottobre 2022 è vietato l’abuso da parte delle piattaforme digitali dello stato di dipendenza economica nel quale si trova nei loro confronti un’impresa cliente o fornitrice.

Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato digitale alternative soddisfacenti.

Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizza i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta ovvero nell’adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l’utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l’applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.

Il patto attraverso il quale si realizza l’abuso di dipendenza economica è nullo, per cui il giudice ordinario competente può decidere sulle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. Le azioni civili esperibili sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Qualora si ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell’attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell’istruttoria, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può procedere alle diffide e sanzioni nei confronti dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso tale abuso.

In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l’abuso si configura a prescindere dall’accertamento della dipendenza economica.

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22. Diritto del subagente alla quota di indennità di fine rapporto dovuta all’agente principale corrispondente alla clientela procurata dal subagente

Con la sentenza n. 593 del 13 ottobre 2022  la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che di regola il subagente ha diritto a percepire la quota di indennità di fine rapporto dovuta all’agente principale in funzione della clientela apportata dal subagente, salvo alcune eccezioni.

Per meglio comprendere l’importanza della sentenza in commento è utile ricostruire brevemente la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza.

Tra una società preponente tedesca Alfa e un agente belga Beta veniva stipulato un contratto di agenzia. Per l’esecuzione di tale contratto l’agente belga Beta si avvaleva anche della collaborazione di un subagente belga Gamma.

La società preponente tedesca, l’agente belga e il subagente belga avviavano una trattativa volte a far sì che il subagente belga Gamma divenisse agente diretto della società tedesca Alfa dopo la cessazione dell’attività dell’agente Beta.

Tuttavia, tale trattativa non andava a buon fine e quindi la società tedesca Alfa recedeva dal contratto di agenzia con Beta. A sua volta l’agente Beta recedeva dal contratto di subagenzia con Gamma.

Successivamente, la società tedesca Alfa e l’agente Beta si accordavano sull’importo dovuto allo stesso agente Beta a titolo di indennità di fine rapporto.

In seguito, la preponente Alfa conferiva a Gamma l’incarico di suo agente diretto.

Tuttavia, il subagente Gamma riteneva di aver anch’egli diritto a un’indennità di fine rapporto per i nuovi clienti che aveva procurato a favore dell’agente Beta e per i quali quest’ultimo aveva già ricevuto l’indennità di fine rapporto dalla società tedesca Alfa.

Pertanto, il subagente Gamma citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Liegi l’agente Beta per chiedere la condanna di quest’ultimo al pagamento della quota di indennità di fine rapporto percepita dalla società preponente Alfa in relazione alla clientela procurata dallo stesso subagente Beta.

In primo grado veniva accolta la richiesta di Gamma, mentre nel giudizio di appello veniva respinta tale richiesta. La vicenda giungeva fino alla Corte di Cassazione belga, la quale sottoponeva alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: “Se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella controversa, l’indennità di cessazione del rapporto dovuta all’agente principale nella misura della clientela procurata dal subagente non è “un vantaggio sostanziale” procurato all’agente principale”.

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che:

  • l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che l’indennità di fine rapporto corrisposta dalla preponente all’agente principale nella misura della clientela procurata dal subagente può costituire, in capo all’agente principale, un sostanziale vantaggio;
  • il pagamento di un’indennità di fine rapporto al subagente può essere considerato iniquo, ai sensi di tale disposizione, qualora quest’ultimo prosegua le sue attività di agente commerciale nei confronti degli stessi clienti e per gli stessi prodotti, ma nell’ambito di un rapporto diretto con la preponente principale e ciò in sostituzione dell’agente principale da cui era stato precedentemente incaricato.

In buona sostanza, con la sentenza in esame la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che il subagente ha diritto a percepire la quota di indennità di fine rapporto dovuta all’agente principale in funzione della clientela apportata dal medesimo subagente, a meno che quest’ultimo abbia instaurato un rapporto diretto di agenzia con la preponente principale.

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62. Illegittimità del licenziamento a seguito del rifiuto di svolgere mansioni dequalificanti

Con ordinanza n. 30543 del 18 ottobre 2022 la Corte di Cassazione Sezione Lavoro si è pronunciata sul licenziamento di una lavoratrice che si era rifiutata di svolgere mansioni dequalificanti.

In particolare, nel caso di specie una dipendente di una società operante nel settore della ristorazione, assunta come cuoca, si era rifiutata di distribuire le merende nelle classi, senza che risultasse impartito un ordine specifico in tal senso e che in quelle occasioni la stessa lavoratrice avesse opposto un rifiuto alle sollecitazioni verbali dei referenti aziendali, avendo per contro cercato un confronto con i responsabili aziendali per una diversa soluzione di tipo organizzativo.

La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo e quindi annullabile il licenziamento disciplinare di tale dipendente, che si era rifiutata di svolgere compiti dequalificanti, perché la condotta contestata e posta alla base del recesso da parte dell’azienda può considerarsi lecita e disciplinarmente irrilevante.

Inoltre la Cassazione ha reputato necessario accertare la proporzionalità e conformità a buona fede del rifiuto opposto dalla lavoratrice allo svolgimento di prestazioni inferiori e non pertinenti alla sua qualifica.

In buona sostanza, nel caso in esame il rifiuto della dipendente è stato considerato proporzionato e conforme a buona fede, posto che in concreto la lavoratrice non aveva assunto un atteggiamento di insubordinazione, avendo al contrario cercato, ma invano, un confronto con i responsabili aziendali per una diversa soluzione di tipo organizzativo. Per contro, la datrice di lavoro pretendeva dalla dipendente lo svolgimento di una mansione inferiore alla qualifica di inquadramento in base ad una scelta imprenditoriale imprevedibile e non improrogabile con oggettivi effetti di aggravamento dell’impegno lavorativo della dipendente.

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13. Importanza del pulsante di inoltro dell’ordine online

Con sentenza del 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che nei contratti conclusi coi mezzi elettronici il consumatore deve considerarsi validamente vincolato solo se sia in grado di comprendere in maniera inequivocabile che sarà obbligato a pagare non appena avrà cliccato sul pulsante di inoltro dell’ordine online.

A tal fine il pulsante di inoltro dell’ordine online deve contenere la dicitura facilmente leggibile “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione analoga idonea ad indicare inequivocabilmente che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista.

In mancanza di una dicitura del genere sul pulsante d’ordine di un e-commerce, il consumatore non è obbligato a pagare il professionista.

Infatti, l’art. 8 della direttiva europea 2011/83 stabilisce che, quando un contratto è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine online comportante un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve rispettare i seguenti obblighi informativi:

  • fornire al consumatore, prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto;
  • informare espressamente il consumatore che, inoltrando l’ordine, è tenuto a pagare il professionista.

In particolare, nella sentenza in commento la Corte di giustizia dell’Unione europea si è soffermata sul secondo obbligo sopra indicato, osservando in proposito che:

  • gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere che il professionista utilizzi qualsiasi altra dicitura corrispondente a “ordine con obbligo di pagare”, a condizione che tale dicitura sia idonea ad indicare inequivocabilmente che l’inoltro dell’ordine online implica per il consumatore l’obbligo di pagare il professionista;
  • qualora la normativa nazionale volta a recepire la direttiva 2011/83 non contenga esempi precisi di formulazioni analoghe a “ordine con obbligo di pagare”, i professionisti dei singoli Stati membri sono liberi di ricorrere a qualsiasi dicitura di loro scelta, purché tale dicitura sia idonea ad indicare inequivocabilmente che l’inoltro dell’ordine online implica per il consumatore l’obbligo di pagare il professionista.

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61. Prescrizione dei crediti retributivi relativi alle ferie

Con sentenza n. 1990 dell’8 settembre 2022 il Tribunale di Milano si è pronunciato sulle seguenti due questioni:

  • la retribuzione corrisposta durante le ferie può essere inferiore a quella ordinariamente riconosciuta al lavoratore?
  • il conseguente credito per le differenze retributive si può prescrivere in costanza di rapporto?

In sintesi, il Tribunale di Milano si è così espresso sulle suddette questioni:

  • la retribuzione percepita dal lavoratore durante il periodo feriale annuale deve essere pari a quella ordinariamente riconosciuta con riferimento alle mansioni svolte ed alla professionalità posseduta;
  • la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi conseguenti ad una retribuzione inferiore durante le ferie non decorre in costanza di rapporto, ma solo alla sua cessazione.

In particolare, sul tema della prescrizione, il Tribunale di Milano si è adeguato alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26246 del 6 settembre 2022 (già commentata nel nostro sito https://ftavvocati.it/index.php/2022/09/15/60-la-prescrizione-dei-crediti-di-lavoro-dopo-la-sentenza-6-settembre-2022-della-cassazione).

Infatti, si deve prendere atto dell’entrata in vigore dal 18 luglio 2012 della legge n. 92 del 2012 (c.d. Riforma Fornero), che ha modificato la tutela reale di cui all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, prevedendo delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria, seppur con importi risarcitori maggiori.

Pertanto, si deve ritenere che a partire dal 18 luglio 2012 i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, possano incorrere nel timore del recesso – per la durata della relazione lavorativa – nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della stabilità del proprio rapporto di lavoro.

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