Categoria: Il contratto internazionale di agenzia Pagina 1 di 3

23. Eccezione di decadenza ex art. 1751 c.c. in un contratto internazionale di agenzia

Con sentenza n. 364 del 12 ottobre 2023 il Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro si è pronunciato su un contratto di agenzia internazionale tra un agente austriaco e una preponente italiana.

Tale sentenza trae origine da un recesso ordinario effettuato dall’azienda italiana con concessione parziale del periodo di preavviso dovuto.

Dopo la cessazione del rapporto di agenzia, l’agente austriaco inviava alla preponente italiana una lettera avanzando la richiesta di “Ausgleichsanprunch”, non quantificando tale richiesta.

L’agente austriaco conveniva in giudizio la preponente italiana dinanzi al Tribunale di Treviso, posto che il contratto internazionale di agenzia prevedeva come legge applicabile quella italiana e come foro competente quello di Treviso.

L’agente austriaco formulava varie richieste nei confronti dell’azienda italiana, tra cui il pagamento dell’indennità di fine rapporto.

Costituitasi in giudizio la preponente italiana eccepiva la decadenza dell’agente austriaco dal diritto a ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile, in quanto l’agente non aveva mai richiesto espressamente tale indennità entro un anno dalla cessazione del rapporto.

Con la sentenza in questione il Tribunale respingeva l’eccezione di decadenza sollevata dall’azienda italiana, rilevando che il termine “Ausgleichsanprunch” è il termine tedesco corrispondente all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile.

In buona sostanza, con la pronuncia in esame il Tribunale di Treviso ha stabilito che in un contratto internazionale di agenzia la richiesta di pagamento dell’indennità di fine rapporto formulata da un agente straniero, entro un anno dalla cessazione di tale contratto, interrompe la decadenza dal diritto ad ottenere tale indennità, seppure nella richiesta sia stata utilizzata la parola che nel paese di origine dell’agente straniero equivale a “indennità di fine rapporto”.

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22. Diritto del subagente alla quota di indennità di fine rapporto dovuta all’agente principale corrispondente alla clientela procurata dal subagente

Con la sentenza n. 593 del 13 ottobre 2022  la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che di regola il subagente ha diritto a percepire la quota di indennità di fine rapporto dovuta all’agente principale in funzione della clientela apportata dal subagente, salvo alcune eccezioni.

Per meglio comprendere l’importanza della sentenza in commento è utile ricostruire brevemente la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza.

Tra una società preponente tedesca Alfa e un agente belga Beta veniva stipulato un contratto di agenzia. Per l’esecuzione di tale contratto l’agente belga Beta si avvaleva anche della collaborazione di un subagente belga Gamma.

La società preponente tedesca, l’agente belga e il subagente belga avviavano una trattativa volte a far sì che il subagente belga Gamma divenisse agente diretto della società tedesca Alfa dopo la cessazione dell’attività dell’agente Beta.

Tuttavia, tale trattativa non andava a buon fine e quindi la società tedesca Alfa recedeva dal contratto di agenzia con Beta. A sua volta l’agente Beta recedeva dal contratto di subagenzia con Gamma.

Successivamente, la società tedesca Alfa e l’agente Beta si accordavano sull’importo dovuto allo stesso agente Beta a titolo di indennità di fine rapporto.

In seguito, la preponente Alfa conferiva a Gamma l’incarico di suo agente diretto.

Tuttavia, il subagente Gamma riteneva di aver anch’egli diritto a un’indennità di fine rapporto per i nuovi clienti che aveva procurato a favore dell’agente Beta e per i quali quest’ultimo aveva già ricevuto l’indennità di fine rapporto dalla società tedesca Alfa.

Pertanto, il subagente Gamma citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Liegi l’agente Beta per chiedere la condanna di quest’ultimo al pagamento della quota di indennità di fine rapporto percepita dalla società preponente Alfa in relazione alla clientela procurata dallo stesso subagente Beta.

In primo grado veniva accolta la richiesta di Gamma, mentre nel giudizio di appello veniva respinta tale richiesta. La vicenda giungeva fino alla Corte di Cassazione belga, la quale sottoponeva alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: “Se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella controversa, l’indennità di cessazione del rapporto dovuta all’agente principale nella misura della clientela procurata dal subagente non è “un vantaggio sostanziale” procurato all’agente principale”.

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che:

  • l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che l’indennità di fine rapporto corrisposta dalla preponente all’agente principale nella misura della clientela procurata dal subagente può costituire, in capo all’agente principale, un sostanziale vantaggio;
  • il pagamento di un’indennità di fine rapporto al subagente può essere considerato iniquo, ai sensi di tale disposizione, qualora quest’ultimo prosegua le sue attività di agente commerciale nei confronti degli stessi clienti e per gli stessi prodotti, ma nell’ambito di un rapporto diretto con la preponente principale e ciò in sostituzione dell’agente principale da cui era stato precedentemente incaricato.

In buona sostanza, con la sentenza in esame la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che il subagente ha diritto a percepire la quota di indennità di fine rapporto dovuta all’agente principale in funzione della clientela apportata dal medesimo subagente, a meno che quest’ultimo abbia instaurato un rapporto diretto di agenzia con la preponente principale.

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21. Il contratto di agenzia in Francia

In Francia la disciplina giuridica del contratto di agenzia è contenuta negli articoli 134-1 e seguenti del Codice di Commercio, oltre che nel regolamento del 23 dicembre 1958.

Secondo il diritto francese l’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una giuridica.

Gli agenti che operano in Francia sono tenuti a registrarsi in un apposito registro, ma in caso di mancata registrazione dell’agente in tale registro il contratto di agenzia è valido ugualmente, essendo però previste delle sanzioni pecuniarie a carico dell’agente.

La forma scritta del contratto di agenzia non rappresenta un requisito di validità del contratto stesso, però tale forma è utile a fini probatori. Tuttavia clausole particolari, come l’obbligo di non concorrenza, necessitano sempre della forma scritta a pena di invalidità.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. Il diritto francese non prevede il periodo di prova.

Dal contratto a tempo indeterminato è possibile recedere dando un determinato preavviso. A tutela dell’agente sussistono, ai sensi dell’art. L 134, comma 11, del Codice di Commercio francese, i seguenti termini minimi di preavviso:

  • un mese per un contratto fino ad un anno;
  • due mesi per un contratto da uno a due anni;
  • tre mesi per un contratto oltre i due anni.

La clausola che preveda termini inferiori è illecita. Qualora vengano stabiliti termini superiori a quelli di legge, sono leciti solo se valgono in ugual misura per l’agente e per la preponente.

Il contratto a tempo determinato che viene portato avanti da entrambe le parti dopo lo scadere del termine vale per legge come rinnovato a tempo indeterminato.   A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il Codice di Commercio francese ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo.

I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere sono:

  • una grave violazione del contratto da parte dell’agente;
  • una violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere sono:

  • una grave violazione del contratto da parte della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente (ad esempio l’acquisizione di clientela originariamente dell’agente);
  • l’impossibilità dell’adempimento da parte della preponente di obblighi contrattuali essenziali (ad esempio incolpevole insolvenza dell’impresa).

In caso di scioglimento del contratto di agenzia (a tempo determinato o a tempo indeterminato) l’agente ha diritto ad una indennità. Tale indennità serve a compensare i vantaggi che la preponente ha ottenuto dall’attività dell’agente.

L’ammontare tale indennità sarà pari alla media delle provvigioni degli ultimi due anni precedenti alla cessazione del contratto. Tale indennità deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione del rapporto.

In caso di contenzioso l’agente non deve procurare il numero dei clienti da lui apportati per ottenere il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto.

Il diritto ad ottenere l’indennità viene meno solo nei tre casi seguenti:

  • recesso da parte dell’agente senza fondata giustificazione;
  • recesso da parte della preponente per grave motivo costituito da comportamento colpevole dell’agente;
  • subentro consensuale di un terzo nel rapporto contrattuale.

In Francia nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. Per tale patto di non concorrenza post contrattuale all’agente spetta un indennizzo.

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20. Il contratto di agenzia in Olanda

In Olanda il contratto di agenzia è disciplinato dagli articoli 428-445 libro 7 del codice civile olandese.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

In Olanda l’agente di commercio viene considerato come un imprenditore e come tale è tenuto ad iscriversi nel registro di commercio e presso l’ufficio erariale.

La legge olandese non prevede alcun requisito di forma per il contratto di agenzia, ma, a pena di nullità, è comunque necessaria la forma scritta per determinate clausole contrattuali, come ad esempio la clausola sullo “star del credere” o il divieto di concorrenza post-contrattuale.

In Olanda, a differenza dell’Italia, il c.d. “star del credere” è valido, con la conseguenza che, secondo la legge olandese, in caso di insolvenza dei clienti, l’agente risponde senza limiti, purché lo “star del credere” sia stato pattuito per iscritto e a fronte del riconoscimento di una provvigione aggiuntiva.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. In Olanda la legge nulla dispone in merito al periodo di prova.

Dal contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere con concessione del periodo di preavviso. Il termine di preavviso previsto dalla legge olandese varia tra i quattro e i sei mesi. In caso di violazione di tali termini di preavviso, la parte recedente è tenuta a risarcire l’altra parte.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo la legge olandese, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia una c.d. giusta causa.

Sebbene la legge olandese sia generica nel definire il concetto della giusta causa, la giurisprudenza olandese ritiene che:

  • la preponente è autorizzata a recedere per giusta nelle seguenti ipotesi: corruzione dell’agente, insolvenza dell’agente, violazione dell’obbligo di esclusiva da parte dell’agente;
  • l’agente è autorizzato a recedere per giusta nelle seguenti ipotesi: violazione dell’obbligo di esclusiva da parte della preponente, insolvenza della preponente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

Nel contratto di agenzia può essere inserito un patto di non concorrenza post-contrattuale, ma la legge olandese non prevede il riconoscimento in favore dell’agente di alcuna indennità per tale patto.

Per essere lecito il patto di non concorrenza post-contrattuale deve rispettare i seguenti requisiti:

  • forma scritta;
  • limitazione dell’ambito di applicazione del patto alla medesima zona, clientela e prodotti già indicati nel contratto di agenzia;
  • limitazione della durata del patto a due anni successivi all’estinzione del contratto di agenzia.

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19. Può l’agente lavorare nella sede della preponente

Può l’agente lavorare nella sede della preponente?

Con la sentenza 21 novembre 2018, C-452/17, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che un agente di commercio può svolgere la sua attività promozionale presso la sede della preponente.

Più precisamente la Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto (incaricato in maniera permanente di trattare per conto della preponente la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa) svolga la propria attività presso la sede della preponente non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come “agente commerciale” ai sensi di tale disposizione, purché ciò non impedisca allo stesso di esercitare la sua attività in maniera indipendente.

In particolare, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, affinché un soggetto possa essere qualificato come “agente commerciale” è necessaria la sussistenza delle tre seguenti condizioni:

  • il soggetto deve avere la qualifica di intermediario indipendente;
  • il soggetto deve collaborare in maniera stabile con la preponente;
  • il soggetto deve esercitare un’attività che può consistere o nel trattare la vendita o l’acquisto di merci per la preponente o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto di quest’ultima.

In buona sostanza, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea ai fini della qualificazione di un soggetto come “agente commerciale” non rileva il fatto che l’attività promozionale sia svolta dentro o fuori la sede della preponente, ma rileva la coesistenza di tutte e tre le condizioni sopra indicate, che attestano l’indipendenza e l’autonomia di un soggetto rispetto alla preponente.

La sentenza in commento è interessante, in quanto non preclude a priori le tutele previste dalla direttiva europea 86/653 sugli agenti di commercio a tutti quei soggetti che svolgono la loro attività all’interno della sede della preponente, come ad esempio i venditori delle concessionarie d’auto e/o dei mobilifici, a condizione che tali soggetti esercitino la loro attività in maniera del tutto indipendente e autonoma.

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18. Il contratto di agenzia in Polonia

Il contratto di agenzia in Polonia

Il contratto di agenzia in Polonia è regolato dagli articoli 758 e seguenti del codice civile polacco. Tali articoli sono stati in parte modificati a seguito del recepimento nell’ordinamento polacco della direttiva 86/653/CEE sugli agenti di commercio.

In Polonia l’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

Il diritto polacco non prevede alcuna forma particolare né alcun obbligo di registrazione del contratto, sebbene a fini probatori sia preferibile concludere il contratto per iscritto. Peraltro l’art. 758 §2 del codice civile polacco stabilisce che ciascuna parte ha diritto ad ottenere la conferma scritta del contenuto contrattuale pattuito e delle clausole dirette a modificare o completare il contratto, non essendo ammessa la rinuncia a tale diritto.

In Polonia il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato, ma non è prevista la possibilità di pattuire un periodo di prova.

Da un contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere concedendo all’altra parte i seguenti termini di preavviso:

  • un mese per il primo anno;
  • due mesi per il secondo anno;
  • tre mesi a partire dal terzo anno in poi.

Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente termini di preavviso superiori rispetto a quelli sopra indicati, purché valgano sia per la preponente sia per l’agente.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il diritto polacco, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia una “circostanze straordinarie” che giustifica la cessazione immediata del contratto.

Le “circostanze straordinarie” che legittimano il recesso in tronco della preponente sono:

  • la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’agente;
  • la violazione dell’obbligo di esclusiva da parte dell’agente;
  • l’appropriazione da parte dell’agente di somme di spettanza della preponente.

Le “circostanze straordinarie” che, invece, legittimano il recesso in tronco dell’agente sono:

  • la violazione dell’obbligo di esclusiva da parte della preponente;
  • la violazione dell’obbligo di salvaguardare la sfera commerciale dell’agente;
  • i significativi ritardi della preponente nella produzione e consegna dei beni.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.   L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. Il diritto polacco non stabilisce però l’ammontare dell’indennità dovuta all’agente in tal caso, lasciando alle parti la possibilità di determinare l’importo di tale indennità.

Laddove nel contratto di agenzia non siano specificato l’importo dovuto all’agente relativamente al patto di non concorrenza post-contrattuale, l’agente ha diritto alla corresponsione di un’indennità commisurata al vantaggio che la preponente ottiene per effetto del divieto di concorrenza.

Una peculiarità del diritto polacco è costituita dal fatto che la preponente può revocare per iscritto il divieto di concorrenza post-contrattuale previsto in un contratto di agenzia fino alla cessazione del contratto stesso, ma in tal caso la preponente è tenuta a corrispondere all’agente il relativo indennizzo per sei mesi.

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17. Il contratto di agenzia nella Repubblica di San Marino

Il contratto di agenzia nella Repubblica di San Marino

Nella Repubblica di San Marino manca una legge che disciplina in maniera specifica il contratto di agenzia, ma esiste unicamente la legge n. 125 del 31 ottobre 1990, che disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività di agente di commercio.

In base ad un’interpretazione letterale di tale legge sembrerebbe che nel diritto sanmarinese sia ammissibile solo la figura dell’agente-persona fisica e non anche quella dell’agente-persona giuridica (art. 3).

Nella Repubblica di San Marino un agente di commercio prima di iniziare la sua attività deve darne comunicazione all’Ufficio Tributario, all’Ufficio del Lavoro e all’Istituto Sicurezza Sociale per l’iscrizione nei ruoli dei lavoratori indipendenti.

Inoltre, secondo la suddetta legge n. 125 del 31 ottobre 1990, costituiscono requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di agente di commercio il possesso di:

  • una specifica licenza, che viene rilasciata dall’Ufficio Industria Artigianato e Commercio, previo pagamento della tassa sulle licenze commerciali;
  • una patente commerciale che attesta le capacità professionali del soggetto che intende svolgere l’attività di agente.

Per quanto non diversamente previsto dalla legge n. 125 del 31 ottobre 1990 agli agenti di commercio si applicano le norme sul commercio in generale contenute nella legge n. 130 del 26 luglio 2010.

A San Marino un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto sanmarinese non impone per i contratti alcun particolare requisito di forma.

Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto un contratto di agenzia, anche per disciplinare in maniera dettagliata gli obblighi dell’agente e quelli del preponente, poiché nel diritto sanmarinese mancano del tutto leggi e norme speciali che si occupano di tali aspetti.

Inoltre, stante l’assenza di una normativa specifica sui contratti di agenzia, nel diritto sanmarinese manca pure una norma di legge che disciplina la durata e lo scioglimento del contratto di agenzia, con la conseguenza che anche tali aspetti dovranno essere dettagliatamente regolamentati nel contratto individuale di agenzia.

Infine si segnala che a San Marino non esistono norme o leggi che riconoscono all’agente il diritto ad ottenere un’indennità in caso di cessazione del rapporto, così come non esistono nemmeno norme o leggi che obbligano il preponente a corrispondere all’agente un’indennità per vincolare quest’ultimo a non esercitare attività in concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.

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16. Contratto di agenzia e periodo di prova secondo la Corte di Giustizia europea

Contratto di agenzia e periodo di prova secondo la Corte di Giustizia europea

Con la sentenza 19 aprile 2018, C-645/16, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è occupata della problematica riguardante l’inserimento di un periodo di prova all’interno di contratto di agenzia.

Più precisamente alla Corte di Giustizia sono state sottoposte le due seguenti questioni:

  • se sia o meno in contrasto con la direttiva europea 86/653 sugli agenti di commercio la pattuizione di un periodo di prova in un contratto di agenzia;
  • se sia o meno applicabile l’art. 17 della direttiva europea 86/653 nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia avvenga durante il periodo di prova ivi previsto.

Riguardo alla prima questione, la Corte di Giustizia ha stabilito che, considerato che nessuna disposizione della direttiva europea 86/653 disciplina la pattuizione di un periodo di prova, si deve ritenere che una pattuizione del genere, che ricade nella libertà contrattuale delle parti, non è di per sé vietata dalla stessa direttiva.

Riguardo alla seconda questione, la Corte di Giustizia ha stabilito che è applicabile l’art. 17 della direttiva europea 86/653 quando la cessazione del contratto di agenzia si verifica nel corso del periodo di prova.

Sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana (e conseguentemente la prassi contrattuale) si uniformerà alla sentenza 19 aprile 2018 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, posto che in Italia, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è lecito inserire in un contratto di agenzia un periodo di prova con facoltà per entrambe le parti di recedere dal contratto durante tale periodo, senza obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostitutiva e senza obbligo di pagamento dell’indennità di fine rapporto.

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15. Il contratto di agenzia in Austria

Il contratto di agenzia in Austria

Il contratto di agenzia in Austria è regolato dalla legge sugli agenti di commercio del 1993, che ha recepito nell’ordinamento austriaco la direttiva 86/653/CEE.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

La legge austriaca non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, ma in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo.

In Austria il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

Da un contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere concedendo all’altra parte i seguenti termini di preavviso:

  • un mese per il primo anno;
  • due mesi per il secondo anno;
  • tre mesi per il terzo anno;
  • quattro mesi per il quarto anno;
  • cinque mesi per il quinto anno;
  • sei mesi a partire dal sesto anno in poi.

Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente termini di preavviso superiori rispetto a quelli sopra indicati.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo la legge austriaca, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo che giustifica la cessazione immediata del contratto.

  • I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere in tronco sono:
  • violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente (ad esempio accettazione di compensi da parte dei clienti, trasmissione di ordini fittizi);
  • mancata visita della clientela da parte dell’agente;
  • compimento di atti denigratori nei confronti della preponente;
  • malattia grave o morte dell’agente;
  • fallimento dell’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere in tronco sono:

  • violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
  • mancato pagamento delle provvigioni;
  • compimento di atti denigratori nei confronti dell’agente;
  • fallimento della preponente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

A differenza di quanto avviene in quasi tutti i Paesi UE, la legge austriaca vieta espressamente l’inserimento del patto di non concorrenza post-contrattuale all’interno di un contratto di agenzia.

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14. Il contratto di agenzia in Corea del Sud

Il contratto di agenzia in Corea del Sud

In Corea del Sud la disciplina giuridica del contratto di agenzia è contenuta nella legge commerciale sudcoreana e precisamente negli articoli da 89 a 92-3.

Secondo il diritto sudcoreano l’agente può essere una persona fisica o una persona giuridica: in quest’ultimo caso non è necessario che l’agente persona giuridica abbia la propria sede legale all’interno del Paese.

Per esercitare l’attività di agente di commercio non occorre il possesso di determinate licenze, ma è sufficiente la registrazione presso gli uffici erariali se si svolge tale attività in forma individuale oppure l’iscrizione presso il registro delle imprese se l’attività agenziale viene svolta in forma societaria.

In Corea del Sud un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto sudcoreano non impone per il contratto di agenzia alcun particolare requisito di forma. Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto il contratto specie ai fini probatori.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato, non essendo prevista la possibilità di pattuire un periodo di prova.

In caso di recesso ordinario da un contratto a tempo indeterminato il diritto sudcoreano fissa in due mesi il termine di preavviso dovuto, a prescindere se a recedere sia l’agente o la preponente.

In presenza di un grave motivo è possibile recedere in tronco dal contratto di agenzia (a tempo determinato o indeterminato). La legge commerciale sudcoreana non indica però espressamente i gravi motivi che legittimano il recesso straordinario con effetto immediato.

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza sudcoreana, affermando che integrano gli estremi dei gravi motivi che giustificano un recesso in tronco le seguenti ipotesi:

  • violazione da parte dell’agente dell’obbligo di esclusiva;
  • violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente;
  • violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
  • fallimento della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

  • durante il rapporto l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti;
  • dopo la cessazione del rapporto la preponente ottiene delle entrate per effetto dell’attività promozionale svolta in precedenza dall’agente.

L’indennità di fine rapporto non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore a cinque anni, l’indennità dovuta all’agente viene calcolata sul relativo periodo.

Tuttavia l’agente non ha diritto all’indennità di fine rapporto se è a lui imputabile la cessazione del contratto di agenzia, come ad esempio quando il contratto cessa a seguito del recesso posto in essere dallo stesso agente.

Il diritto dell’agente a percepire l’indennità di fine rapporto si prescrive dopo sei mesi dalla cessazione del contratto.

In Corea del Sud è lecito pattuire un divieto di concorrenza post-contrattuale a carico dell’agente, ma in tale situazione la legge commerciale sudcoreana non riconosce alcuna indennità a favore dell’agente e non fissa nemmeno una durata massima del divieto in questione, consentendo alle parti di stabilire liberamente tale durata.

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