Con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul problema della decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come rimodulato dalla legge n. 92 del 2012 (c.d. Riforma Fornero) e dal D. Lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act).
Come noto, con le sentenze degli anni ’60 e ’70, la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la decorrenza in corso di rapporto della prescrizione dei crediti di lavoro, per la presenza di ostacoli di fatto, come ad esempio il timore del licenziamento, che potevano sconsigliare il lavoratore dal vantare pretese durante il rapporto di lavoro. Restava ferma la regola della decorrenza immediata della prescrizione quinquennale di crediti di lavoro nei casi in cui fosse assicurata la stabilità del rapporto di fronte al licenziamento ingiustificato o illegittimo, come nel caso dei pubblici dipendenti o dei dipendenti privati soggetti alla disciplina dello Statuto dei lavoratori, che prevedeva il pieno ripristino della situazione antecedente al licenziamento.
Con la L. n. 92 del 2012 e il D. Lgs. n. 23 del 2015 la reintegrazione del lavoratore nella situazione lavorativa antecedente è divenuta un’ipotesi prevista solo in alcuni casi, mentre negli altri casi la sanzione è di tipo meramente indennitario.
Da qui nasce la questione di legittimità sottoposta alla Corte di Cassazione in ordine alla persistenza della decorrenza immediata della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro nel mutato quadro normativo in materia di licenziamenti; e cioè:
“In seguito alle modifiche normative introdotte mediante la L. n. 92/2012 ed il D.lgs. n. 23/2015, è possibile affermare la permanenza della stabilità reale del rapporto di lavoro con le conseguenze a ciò connesse in tema di decorrenza dei termini di prescrizione di cui agli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c. in costanza di rapporto?”
La risposta della Corte di Cassazione, diversamente da quella dei giudici di merito, è negativa, sulla base di una valutazione, da parte della stessa Corte di Cassazione, di inadeguatezza della nuova disciplina a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto, che costituirebbe una remora all’esercizio dei crediti del lavoratore in corso di rapporto di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In buona sostanza, secondo la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro nei contratti a tempo indeterminato non decorre durante il rapporto di lavoro, ma solo a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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