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13. Importanza del pulsante di inoltro dell’ordine online

Con sentenza del 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che nei contratti conclusi coi mezzi elettronici il consumatore deve considerarsi validamente vincolato solo se sia in grado di comprendere in maniera inequivocabile che sarà obbligato a pagare non appena avrà cliccato sul pulsante di inoltro dell’ordine online.

A tal fine il pulsante di inoltro dell’ordine online deve contenere la dicitura facilmente leggibile “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione analoga idonea ad indicare inequivocabilmente che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista.

In mancanza di una dicitura del genere sul pulsante d’ordine di un e-commerce, il consumatore non è obbligato a pagare il professionista.

Infatti, l’art. 8 della direttiva europea 2011/83 stabilisce che, quando un contratto è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine online comportante un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve rispettare i seguenti obblighi informativi:

  • fornire al consumatore, prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto;
  • informare espressamente il consumatore che, inoltrando l’ordine, è tenuto a pagare il professionista.

In particolare, nella sentenza in commento la Corte di giustizia dell’Unione europea si è soffermata sul secondo obbligo sopra indicato, osservando in proposito che:

  • gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere che il professionista utilizzi qualsiasi altra dicitura corrispondente a “ordine con obbligo di pagare”, a condizione che tale dicitura sia idonea ad indicare inequivocabilmente che l’inoltro dell’ordine online implica per il consumatore l’obbligo di pagare il professionista;
  • qualora la normativa nazionale volta a recepire la direttiva 2011/83 non contenga esempi precisi di formulazioni analoghe a “ordine con obbligo di pagare”, i professionisti dei singoli Stati membri sono liberi di ricorrere a qualsiasi dicitura di loro scelta, purché tale dicitura sia idonea ad indicare inequivocabilmente che l’inoltro dell’ordine online implica per il consumatore l’obbligo di pagare il professionista.

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12. Il geoblocking

Nel commercio elettronico il venditore è libero di decidere in quali paesi vendere i suoi prodotti, ma deve evitare di porre in essere misure discriminatorie nei confronti dei clienti, che siano basate – direttamente o indirettamente – sulla nazionalità, sul luogo di residenza o di stabilimento dei clienti.

Infatti, dal 3 dicembre 2018 nell’Unione europea è in vigore il Regolamento UE 2018/302, che contiene misure volte ad impedire nel commercio elettronico i blocchi geografici ed altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti.

Il blocco geografico (c.d. “geoblocking”) consiste in una pratica discriminatoria finalizzata ad impedire ad un cliente di acquistare online prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Paese UE.

Il Regolamento UE 2018/302 si applica alle vendite online di beni, eccetto a quelle puramente “interne”, in cui tutti gli elementi rilevanti della vendita (ad esempio la nazionalità, la residenza, il luogo di consegna, i mezzi di pagamento) sono limitati ad un solo paese UE. Ad esempio, il Regolamento UE in esame non si applica ad una vendita online in cui il venditore ha sede in Italia, il cliente risiede in Italia, la consegna e il pagamento avvengono in Italia.

Il Regolamento UE 2018/302 si applica sia ai consumatori, sia alle imprese, purché le stesse acquistino online un bene al fine esclusivo dell’uso finale. Di conseguenza, il regolamento in questione non si applica alle imprese che acquistano online un bene al fine della rivendita.

Il Regolamento UE 2018/302 disciplina le tre seguenti tipologie di discriminazioni nelle vendite online: discriminazioni relative all’accesso ai siti internet, discriminazioni realizzate attraverso l’applicazione di differenti condizioni generali di accesso, discriminazioni relative al pagamento.

Discriminazioni relative all’accesso ai siti internet: il Regolamento UE 2018/302 vieta ai venditori online di bloccare o limitare l’accesso dei clienti ai loro siti internet per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente. Pertanto, ad esempio un venditore online tedesco non può bloccare l’accesso al suo sito internet ad un cliente italiano, così come – stando allo stesso esempio – un venditore online tedesco non può reindirizzare automaticamente il cliente italiano al sito italiano del venditore, senza aver ottenuto il preventivo consenso al reindirizzamento da parte di tale cliente (ad esempio con un apposito banner).

Discriminazioni realizzate attraverso l’applicazione di differenti condizioni di accesso: il Regolamento UE 2018/302 vieta ai venditori online di applicare diverse condizioni di accesso (ad esempio prezzi) per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

Discriminazioni relative al pagamento: il Regolamento UE 2018/302 vieta ai venditori online, nell’ambito dei mezzi di pagamento che si dichiara di accettare sui propri siti internet, di applicare condizioni diverse di servizi per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente se coesistono le seguenti condizioni: (i) i pagamenti per via elettronica con bonifico, carta di credito bancomat; (ii) sono rispettati i requisiti di autenticazione dell’utente secondo la Direttiva UE 2015/2366; (iii) i pagamenti sono effettuati in una valuta accettata dal venditore online.

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11. Nuove condizioni generali di vendita per e-commerce

Di recente la Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato un nuovo modello di condizioni generali di vendita online Business-to-Consumer (B2C), che è uno strumento utile per le imprese che intendono utilizzare i loro siti web per vendere direttamente ai consumatori, mediante l’e-commerce.

L’emergenza epidemiologica COVID-19 ha notevolmente incrementato le vendite online e, allo stesso tempo, ha indotto molte aziende (specie le micro, piccole e medie imprese) a trasferire le proprie attività commerciali online, nel rispetto del distanziamento sociale e di ogni altra misura volta alla limitazione della diffusione del virus.

In tale contesto la Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato un nuovo modello di condizioni generali di vendita online B2C, che può essere utilizzato dalle imprese interessate a vendere online i loro prodotti ai consumatori come modello da cui trarre spunto per redigere le proprie condizioni generali di vendita, conformandosi alle varie leggi nazionali vigenti nei paesi dei clienti raggiungibili nel cosiddetto mercato virtuale.

Infatti, il modello in questione è stato redatto dalla Camera di Commercio Internazionale, tenendo conto delle numerose direttive EU che regolano la materia con l’intento di realizzare un testo il più possibile armonizzato.

Oltre a ciò va considerato che le aziende che vendono i loro prodotti online devono rispettare una serie di norme locali e altre regole, che variano a seconda di dove si trovano i clienti e della tipologia di beni venduti.

Pertanto è essenziale che le aziende si avvalgano di un consulente legale per adattare il nuovo modello di condizioni generali di vendita online B2C della Camera di Commercio Internazionale alla loro specifica operatività.

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