Tag: recesso agente

72. Giusta causa per mancato pagamento provvigioni

Con sentenza n. 426 del 22 luglio 2022 la Corte di Appello di Torino ha stabilito che il mancato pagamento delle provvigioni da parte della preponente integra gli estremi della giusta causa di recesso per l’agente.

In particolare, in tale sentenza la Corte di Appello di Torino ha affermato che:

  • nella specie ricorrevano gli estremi della giusta causa di recesso per non avere la preponente adempiuto all’obbligazione principale su di lei gravante omettendo il pagamento delle provvigioni;
  • i ripetuti inadempimenti della preponente non erano riconducibili, se non in minima parte, alla crisi pandemica;
  • i ritardi nel pagamento delle provvigioni già a partire dal 2019 e gli omessi pagamenti delle provvigioni maturate da novembre 2019 a gennaio 2020 non erano evidentemente riconducibili alla pandemia per ragioni temporali. Analogamente l’omesso versamento delle quote FIRR per gli anni 2018 e 2019 non poteva certo essere collegato causalmente alla pandemia, esplosa nel mese di marzo 2020;
  • anche senza considerare il mancato pagamento delle provvigioni nel periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020, l’inadempimento della preponente era di gravità tale da giustificare il recesso in tronco, poiché il mancato pagamento delle provvigioni ed i reiterati ritardi negli adempimenti funzionali al pagamento delle provvigioni costituivano violazioni del contratto che incidevano sul diritto dell’agente al regolare e puntuale corrispettivo mensile della prestazione lavorativa. Nello specifico, tali condotte riguardavano l’obbligazione principale della preponente nell’attuazione del sinallagma contrattuale e non potevano ritenersi di scarsa importanza, avendo carattere reiterato ed ammontare non del tutto trascurabile.

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53. Quando è lecito recedere senza indennizzo da un contratto di agenzia in prova?

Con sentenza n. 7823 dell’1 dicembre 2020 il Tribunale di Milano si è pronunciato sul tema del recesso da un contratto di agenzia durante il periodo di prova.

In particolare, nella suddetta sentenza il Giudice adito ha affermato che:

  • nel contratto di agenzia le parti possono inserire un patto di prova per valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale, subordinando la definitività del rapporto al mancato esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo all’uopo prestabilito;
  • tale patto è pienamente valido, purché (secondo l’accertamento del giudice del merito) il periodo destinato alla effettuazione dell’esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere l’anzidetta valutazione;
  • la clausola contrattuale, che prevede a favore di entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostitutiva, non ha carattere vessatorio e, quindi, non richiede una specifica approvazione per iscritto, anche se inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

In buona sostanza, nella sentenza in esame il Tribunale di Milano ha stabilito la validità della clausola che prevede la facoltà di recesso durante il periodo di prova senza preavviso senza indennizzo alla controparte, a condizione che tale facoltà sia prevista in favore di entrambe le parti.

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43. Recesso per giusta causa basato sulla violazione dell’obbligo di lealtà e buona fede

Con la sentenza n. 27508 del 28 ottobre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del recesso per giusta causa da parte dell’agente in caso di violazione dell’obbligo di agire con lealtà e buona fede da parte della preponente.

In particolare nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che:

  • l’istituto del recesso per giusta causa, previsto in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi però tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia (in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali) assume una maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
  • di conseguenza, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa in un rapporto di agenzia, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata;
  • ai sensi dell’art. 1749 cod. civ. la preponente è obbligata ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di tale obbligo configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di recesso del rapporto, con il conseguente diritto dell’agente che recede per tale motivo ad ottenere l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 cod. civ.;
  • nel caso in cui il Giudice accerta l’insussistenza della giusta causa, il recesso dell’agente si converte in recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della preponente ad ottenere l’indennità di mancato preavviso, oltre all’eventuale risarcimento del danno ulteriore.

La sentenza in commento trae origine da un recesso per giusta causa effettuato da due promotori finanziari per asserita violazione dell’obbligo di lealtà e buona fede ex art. 1749 cod. civ. da parte di una banca per presunto abuso ispettivo nei loro confronti, a causa dell’accesso negli uffici dei due promotori degli ispettori inviati dalla stessa banca e dalla loro successiva relazione.

Pertanto, dalla sentenza in esame si deduce che, sebbene sia astrattamente legittimo per un agente porre a fondamento del suo recesso per giusta causa la violazione da parte della preponente dell’obbligo di lealtà e buona fede di cui all’art. 1749 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare caso per caso se tale violazione integri o meno gli estremi di una giusta causa di recesso, tenendo presente le specifiche circostanze del caso concreto.

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41. Insussistenza giusta causa

Con due recentissime sentenze, rispettivamente del 10 agosto 2019 e del 18 luglio 2019, il Tribunale di Bolzano e il Tribunale di Milano si sono pronunciate sulle conseguenze derivanti in caso di insussistenza della giusta causa in un rapporto di agenzia.

In particolare, in entrambe le suddette sentenze è stato richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sua pronuncia n. 19579 del 30 settembre 2016, secondo cui: “In tema di rapporto di agenzia, il recesso dell’agente per giusta causa si converte, ove si accerti l’insussistenza di quest’ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell’agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità ed all’eventuale risarcimento del danno”.

In buona sostanza, le due sentenze in commento hanno ribadito che alla mancanza di giusta causa consegue la riqualificazione della cessazione del rapporto come recesso senza preavviso, precisando che tale riqualificazione si verifica sia quando a recedere è l’agente (come nel caso oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione sopra menzionata), sia quando a recedere è la preponente.

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38. Il lieve ritardo nel pagamento delle provvigioni non costituisce giusta causa

Con la sentenza del 27 febbraio 2019 la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che il lieve ritardo della preponente nel pagamento delle provvigioni non costituisce per l’agente una giusta causa di recesso.

In particolare, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che – indipendentemente dal motivo dell’omesso pagamento delle provvigioni da parte della preponente e cioè se trattasi di un puro disguido o meno – il ritardo, nel caso di specie di nove giorni, rispetto all’usuale momento di pagamento delle provvigioni è oggettivamente di lieve portata e non costituisce una causa tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia e con esso il protrarsi della normale funzionalità dell’attività dell’agente.

Pertanto la Corte d’Appello di Milano ha reputato infondato il recesso per giusta causa effettuato dall’agente e, conseguentemente, lo ha condannato a corrispondere alla preponente l’indennità sostituiva del preavviso da lui non svolto.

La sentenza in commento è interessante, in quanto da essa si ricava che di per sé il ritardo nel pagamento delle provvigioni da parte della preponente non rappresenta un valido motivo di recesso per giusta causa se non è significativo.

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