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46. Recesso della preponente e abuso di diritto

Con la sentenza n. 2520 del 4 febbraio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del recesso della preponente, a seguito della mancata sottoscrizione da parte dell’agente di un nuovo contratto con condizioni peggiorative.  

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che non configura un abuso di diritto e quindi è lecito il comportamento della preponente che, in caso di mancato sottoscrizione da parte dell’agente di un nuovo contratto di agenzia con condizioni peggiorative, ha effettuato un recesso ordinario con concessione del periodo di preavviso.  

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, tale comportamento non integra un abuso di diritto e comunque non ha natura ritorsiva, in quanto in un rapporto di agenzia entrambe le parti possono legittimamente recedere dal contratto, dando il preavviso.

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34. Trattamento fiscale delle transazioni tra agente e preponente

Quando si raggiunge un accordo transattivo tra agente e preponente, un aspetto importante da considerare è il trattamento fiscale a cui andranno assoggettati gli importi da percepire.

Pertanto, nel momento in cui si redige un accordo transattivo tra agente e preponente, è necessario tener presente che:

  • a prescindere dal fatto che l’agente sia una persona fisica, una società di persone oppure una società di capitali, gli importi ottenuti a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte seguiranno la tassazione normalmente prevista per le provvigioni con la relativa aliquota, oltre IVA e contributi ENASARCO;
  • se l’agente è una persona fisica oppure una società di persone, gli importi ottenuti a titolo di indennità suppletiva di clientela e/o indennità meritocratica e/o FIRR e/o indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e/o indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale, sono soggetti a tassazione separata e non sono soggetti ad IVA;
  • se l’agente è una società di capitali, gli importi ottenuti a titolo di indennità suppletiva di clientela e/o indennità meritocratica e/o FIRR e/o indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e/o indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale costituiscono reddito di impresa e quindi non dovrà essere operata nessuna ritenuta.

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