Quando si raggiunge un accordo transattivo tra agente e preponente, un aspetto importante da considerare è il trattamento fiscale a cui andranno assoggettati gli importi da percepire.

Pertanto, nel momento in cui si redige un accordo transattivo tra agente e preponente, è necessario tener presente che:

  • a prescindere dal fatto che l’agente sia una persona fisica, una società di persone oppure una società di capitali, gli importi ottenuti a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte seguiranno la tassazione normalmente prevista per le provvigioni con la relativa aliquota, oltre IVA e contributi ENASARCO;
  • se l’agente è una persona fisica oppure una società di persone, gli importi ottenuti a titolo di indennità suppletiva di clientela e/o indennità meritocratica e/o FIRR e/o indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e/o indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale, sono soggetti a tassazione separata e non sono soggetti ad IVA;
  • se l’agente è una società di capitali, gli importi ottenuti a titolo di indennità suppletiva di clientela e/o indennità meritocratica e/o FIRR e/o indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e/o indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale costituiscono reddito di impresa e quindi non dovrà essere operata nessuna ritenuta.

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