Tag: licenziamento

59. Legittimità del licenziamento per giusta causa in caso di violazione di norme penali o del cosiddetto minimo etico

Con ordinanza del 3 giugno 2022 il Tribunale di Lodi si è pronunciato sul principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare in caso di condotte violente e minacciose del lavoratore.

In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico”, mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative non integranti usi normativi o negoziali.

Nel caso da cui trae origine l’ordinanza in commento, il Tribunale di Lodi ha ritenuto come condotte penalmente rilevanti le offese del lavoratore ai colleghi, lo strattonamento, le urla e le minacce non contenibili, il timore ingenerato nei presenti, nonostante la pluralità di soggetti che hanno cercato di contenere il medesimo lavoratore e di farlo ragionare.

Pertanto, tali condotte costituiscono una grave violazione da parte del lavoratore alla dignità ed incolumità dei propri colleghi, con la conseguenza che esse sono sanzionabili senza che sia necessaria la loro menzione nel codice disciplinare e la pubblicità di tale codice.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

58. Illegittimità del licenziamento in caso di furto di modico valore

Con sentenza n. 17288 del 27 maggio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del licenziamento in caso di furto di modico valore.

In particolare, nella sentenza in commento la Suprema Corte ha confermato la valutazione di non proporzionalità della sanzione in relazione al fatto oggetto di addebito, rappresentato dall’avere il dipendente prelevato uno snack dall’espositore adiacente alla cassa ove operava e di averlo mangiato, senza pagare il corrispettivo di Euro 0,70.

A sostegno della sua decisione la Corte di Cassazione ha affermato che:

  • nell’ambito dei rapporti tra previsioni della contrattazione collettiva e fatti posti a fondamento di licenziamenti ontologicamente disciplinari la consolidata giurisprudenza di legittimità esclude che le previsioni collettive si configurino quale fonte vincolante in senso sfavorevole al dipendente;
  • l’esistenza di una nozione legale di giusta causa (e di giustificato motivo soggettivo) comporta che il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta rientri nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, attività da svolgere avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, in relazione alla quale la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce solo uno dei possibili parametri cui fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.;
  • in questa prospettiva è stata ritenuta insufficiente l’indagine limitata alla verifica della riconducibilità del fatto addebitato alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l’irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza;
  • le previsioni dei contratti collettivi hanno, infatti, valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite, nello specifico insussistente, che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

54. Il comportamento ingiurioso del dipendente può causare il licenziamento

Con l’ordinanza n. 38877 del 7 dicembre 2021 la Cassazione civile Sezione lavoro ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1080/2018, che aveva affrontato il tema della legittimità del licenziamento del dipendente per comportamento ingiurioso.

Il caso concreto giunto al vaglio della Suprema Corte consisteva in un licenziamento intimato ad un dipendente, a causa delle offese e delle minacce da lui rivolte ad un suo coordinatore, oltre che a causa della sua insubordinazione.

La Corte di Appello di Milano aveva valutato che gli epiteti offensivi rivolti dal dipendente al proprio coordinatore, seppure non rilevanti sotto gli aspetti penalistici riguardanti l’ipotesi dell’ingiuria, erano da ritenersi in contrasto con i generali canoni di civile convivenza, nonché, specificamente, con i basilari obblighi nascenti dal rapporto di lavoro.

La Cassazione ha ribadito i principi sopra esposti secondo cui la gravità della condotta ascritta al dipendente può avere un sufficiente rilievo disciplinare ed essere idonea a giustificare il licenziamento anche ove la stessa non costituisca reato.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

46. I fatti tipizzati nel CCNL non esauriscono le ipotesi di licenziamento

Con ordinanza n. 14777 del 27 maggio 2021 la Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alla Sezione lavoro la decisione in merito alla tutela applicabile nel caso di un licenziamento disciplinare ritenuto sproporzionato rispetto a una condotta che non risultava specificatamente elencata dal CCNL applicato tra quelle punibili con sanzione conservativa.

Infatti la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha criticato alla luce dei principi di uguaglianza e ragionevolezza la tesi dominante espressa negli ultimi anni secondo cui il licenziamento disciplinare illegittimo è soggetto a tutela reintegratoria (fatta salva l’ipotesi dell’insussistenza del fatto) solo nel caso in cui il contratto collettivo tipizza la condotta inadempiente e la riconduce ad una sanzione conservativa.

In particolare, l’art. 18, 4° e 5° comma, dello Statuto dei Lavoratori (nella versione modificata dalla c.d. legge Fornero) prevede, in caso di licenziamento disciplinare ingiustificato, una duplice possibile tutela:

  • reintegratoria e indennitaria, se il giudice accerta l’insussistenza del fatto contestato o che questo rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni del contratto collettivo o del codice disciplinare;
  • meramente indennitaria, negli altri casi.

Il più recente orientamento della Corte riduce l’ambito della previsione delle “condotte punibili con una sanzione conservativa” alle sole ipotesi in cui il contratto collettivo o il codice disciplinare del datore di lavoro abbiano tipizzato i casi punibili con la sanzione conservativa, delineandone tutti gli elementi costitutivi.

La Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione (che è quella a cui è demandata la pronuncia su questioni sulle quali la Corte si è ormai pronunciata in maniera uniforme, ma che può dissentirne, rimettendo la questione alla Sezione lavoro), investita del giudizio che verte sulle conseguenze di un licenziamento per giusta causa, ha rilevato l’irrazionalità del suddetto recente orientamento, in ragione del fatto che i contratti collettivi solo raramente “tipicizzano” le ipotesi disciplinari, utilizzando invece, quanto meno come norma di chiusura, formule generiche (inadempimento lieve e grave, negligenza lieve etc.).

Inoltre, secondo la suddetta Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, i contratti collettivi non decidono se tipizzare o usare formule generiche in funzione della disciplina di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Del resto ciò sarebbe assurdo, quando a redigere il codice disciplinare sia unilateralmente il datore di lavoro.

Infine, secondo la Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, appare discriminatorio trattare diversamente ipotesi tipizzate e altre che hanno, nell’intenzione dei contraenti collettivi o del datore di lavoro, identica rilevanza disciplinare, ma che sono espresse con formule riassuntive e/o generiche.

In conclusione, la Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alla normale udienza di trattazione in contraddittorio presso la Sezione lavoro la rivalutazione della questione in considerazione dei rilievi sopra esposti.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

37. Divieto generalizzato di licenziamento per giustificato motivo oggettivo causa Covid-19

Con la sentenza n. 112 dell’11 novembre 2020 il Tribunale di Mantova ha dichiarato la nullità del licenziamento irrogato il 9 giugno 2020 ad una lavoratrice assunta con contratto di apprendistato professionalizzante, a causa della violazione del divieto di licenziamento per  giustificato motivo oggettivo, inizialmente introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia poi prorogato con il c.d. Decreto Rilancio e nuovamente prorogato con il c.d. Decreto Rilancio 2, che consente di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di ammortizzatori sociali previsti o soltanto dopo aver fruito dell’agevolazione contributiva.

Di conseguenza, il Tribunale di Mantova ha ordinato la reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, anche alla luce della giurisprudenza prevalente che ritiene applicabile al contratto di apprendistato la disciplina del licenziamento valevole per i contratti a tempo indeterminato, stante l’assimilabilità del rapporto di apprendistato all’ordinario rapporto di lavoro.

Con la sentenza in commento il Tribunale di Mantova ha altresì precisato che il divieto generalizzato di licenziamento per giustificato motivo oggettivo causa emergenza Covid-19 è una tutela temporanea della stabilità dei rapporti per salvaguardare la stabilità del mercato e del sistema economico, oltre che una misura del lavoro e di politica economica collegata ad esigenze di ordine pubblico.

Dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina di tale blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la normativa temporanea attualmente in vigore, con una sanzione ripristinatoria, derivando la nullità espressamente dall’art. 1418 codice civile.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

33. Licenziamento per svolgimento di altra attività lavorativa durante l’assenza per malattia

Con ordinanza n. 18245 del 2 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato al dipendente, che durante l’assenza per malattia aveva svolto altra attività lavorativa, pregiudicando così i tempi di guarigione dalla malattia diagnosticata e il sollecito recupero delle energie da porre a disposizione del datore di lavoro.

In particolare, secondo la Suprema Corte, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia sia idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro (solo) laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione.

In buona sostanza, in tema di licenziamento per svolgimento di altra attività lavorativa durante l’assenza per malattia, con il provvedimento in commento la Cassazione:

  • ha riaffermato il principio in base al quale lo svolgimento di altra attività lavorativa configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nell’ipotesi in cui tale attività sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia valutata con un giudizio ex ante;
  • ha precisato come, in ogni caso, il lavoratore non debba astenersi da ogni attività essendo l’unico limite rappresentato dalla necessaria compatibilità di tale attività con lo stato di malattia e dalla sua conformità all’obbligo di correttezza e buona fede gravante sul lavoratore;
  • ha stabilito che il licenziamento per giusta causa è legittimo laddove l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

2024 © FTA avvocati. All Rights Reserved | www.ftavvocati.com & Avv. Ivan Fasciani P.I. 04042220964 – Avv. Alberto Trapani P.I. 07146360727