Con sentenza n. 204/25 del 23 aprile 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul momento in cui deve considerarsi verificata l’estinzione del contratto di agenzia commerciale a seguito di recesso della preponente, fornendo un’interpretazione decisiva degli artt. 15, paragrafo 2 e 19 della direttiva 86/653/CEE.
Con tale provvedimento la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che il contratto di agenzia commerciale non si considera estinto quando l’agente viene a conoscenza (o avrebbe potuto ragionevolmente venire a conoscenza) della dichiarazione di recesso della preponente, ma solo alla data di scadenza del termine di preavviso.
Di conseguenza, fino alla scadenza del termine di preavviso il rapporto prosegue integralmente e l’agente resta titolare della piena tutela imperativa prevista dalla direttiva, ivi compresi tutti i diritti connessi allo svolgimento dell’attività e alla maturazione delle provvigioni per gli affari conclusi o in corso di trattativa.
Pertanto, la mera comunicazione del recesso non produce effetti estintivi immediati sul rapporto contrattuale, che continua a produrre i propri effetti per l’intera durata del preavviso, con conseguente applicazione integrale della disciplina di protezione dell’agente anche durante tale periodo.
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