Categoria: Il contratto di distribuzione in Italia Pagina 2 di 3

17. Differenza tra distributore e cliente di riferimento

Con sentenza n. 1043 del 9 febbraio 2023 il Tribunale di Milano si è pronunciato su un caso in cui un produttore, dopo aver effettuato un recesso con preavviso da un contratto di distribuzione, ha continuato a vendere merce all’ex distributore, con il quale si è instaurato un distinto rapporto commerciale basato su singole compravendite divenendo un cliente di riferimento (del produttore) nella zona.

Nella sentenza in questione il Giudice adito ha stabilito che:

  • è legittimo il comportamento di un produttore che recede con preavviso da un contratto di distribuzione (detto anche contratto di concessione di vendita) e poi, una volta risolto tale contratto, instaura con l’ex distributore un distinto rapporto commerciale basato su singole compravendite di prodotti, con la conseguenza che l’ex distributore diventa cliente di riferimento del produttore nella zona;
  • non si verifica una prosecuzione del contratto di distribuzione e non continuano ad essere valide le pattuizioni ivi contenute, ma il nuovo e distinto rapporto di compravendita è regolato dai singoli ordini di acquisto alle condizioni di volta in volta concordate tra le parti, qualora il cliente di riferimento non è più tenuto a rispettare gli obblighi previsti nel cessato contratto di distribuzione ed in particolare l’obbligo sui minimi di acquisto e l’obbligo di destinazione del 90% della superficie di vendita del negozio alla merce del produttore diversamente dal periodo in cui era vigente il contratto di distribuzione.

In buona sostanza, la sentenza in commento evidenzia la differenza esistente tra la figura del distributore e quella del cliente di riferimento (detto anche “cliente abituale”), che sono due figure molte diffuse nella prassi commerciale:

  • il distributore è legato al produttore da un rapporto continuativo di collaborazione commerciale, che non può essere interrotto senza un congruo preavviso e da cui scaturiscono una serie di obblighi in capo al distributore stesso come l’obbligo sui minimi di acquisto e l’obbligo di destinazione di una determinata superficie del negozio alla merce del produttore;
  • il cliente di riferimento è un acquirente-rivenditore che instaura con il produttore una costante relazione d’affari in una determinata zona, attraverso una serie di compravendite susseguitesi nel tempo, ma senza fissare ulteriori obblighi né da una parte (ad es. l’obbligo di promozione, l’obbligo di assistenza per l’omologazione dei prodotti, l’obbligo di partecipazione a fiere, ecc.), né dall’altra parte (ad es. l’obbligo del produttore di rispettare un preavviso qualora decida di smettere di rifornire la controparte).

 

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16. Risoluzione del contratto di distribuzione per mancato raggiungimento dei minimi di acquisto

Con ordinanza del 3 novembre 2022 il Tribunale di Venezia si è pronunciato su un caso di risoluzione automatica di un contratto di distribuzione internazionale per mancato raggiungimento dei minimi annuali di acquisto, in applicazione della clausola risolutiva espressa prevista in tale contratto.

Per meglio comprendere la sentenza in commento è utile ricostruire la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza.

La società italiana Alfa, produttrice di montature per occhiali da vista, stipulava con una società di distribuzione francese Beta un contratto di distribuzione in esclusiva per la Francia di tre linee di montature di occhiali prodotte da Alfa.

Il contratto di distribuzione veniva stipulato il 16 novembre 2020 ed era a tempo determinato con decorrenza dal 16 novembre 2020 e con naturale scadenza il 17 novembre 2023.

Con lettera del 24 febbraio 2022 la società Alfa comunicava alla società Beta di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di distribuzione in caso di mancato raggiungimento dei minimi annuali di acquisto stabiliti contrattualmente, dichiarando così la cessazione degli effetti del contratto di distribuzione a far data dal 28 febbraio 2022.

La società francese Beta adiva il Tribunale di Venezia lamentando che la società italiana Alfa avrebbe esercitato in mala fede la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, posto che la stessa società Alfa aveva comunque dato esecuzione al contratto medesimo nei primi due mesi dell’anno 2022, nonostante il mancato raggiungimento dei minimi di acquisto per il 2021, sicché secondo la prospettazione di Beta doveva desumersi che la società italiana Alfa aveva tacitamente rinunciato per fatti concludenti ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In particolare, il distributore francese ammetteva di aver acquistato nel 2021 da Alfa montature di occhiali per un importo complessivo di Euro 284.631,00, al di sotto quindi del minimo contrattuale fissato per l’anno 2021 in Euro 297.000,00. Tuttavia, Beta evidenziava che Alfa nei primi due mesi del 2022 non solo aveva dato esecuzione ai nuovi ordini di acquisto impartiti dalla stessa Beta, ma aveva anche inviato a quest’ultima delle nuove collezioni per il 2022, oltre ad aver riconosciuto in una mail inviata a Beta il 17 febbraio 2022 il ruolo commerciale strategico della medesima Beta nel territorio francese.

Oltre a ciò, il distributore francese rilevava che il mancato raggiungimento dei minimi di acquisto previsti per l’anno 2021 era dovuto dalle restrizioni imposte dalla pandemia e quindi per fatto non imputabile a Beta.

Pertanto, sulla base delle argomentazioni sopra indicate, Beta chiedeva al Tribunale adito di accertare l’illegittimità della risoluzione automatica del contratto di distribuzione effettuata da Alfa con lettera del 24 febbraio 2022, insistendo sul fatto che dal comportamento posto in essere da Alfa nei primi mesi del 2022, in particolare l’accettazione di nuovi ordini e l’invio di nuove collezioni, doveva desumersi una rinuncia tacita da parte della società italiana Alfa alla facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto in caso di mancato raggiungimento dei minimi annuali di acquisto.

Per contro, la società Alfa costituendosi in giudizio osservava anzitutto che era priva di fondamento l’asserzione di controparte secondo cui il mancato raggiungimento dei minimi annuali acquisto per l’anno 2021 era dipeso dalle restrizioni imposte dalla pandemia, tenuto conto che il contratto di distribuzione oggetto di causa era stato stipulato il 16 novembre 2020 e, quindi, nel pieno della recrudescenza pandemica.

Inoltre, la società Alfa eccepiva che nel mercato dell’occhialeria le vendite si concentrano per almeno il 30% nei primi mesi dell’anno, per cui Beta anche nel 2022 non avrebbe raggiunto i minimi annuali di acquisto fissati per tale anno in Euro 345.000,00, atteso che tra gennaio 2022 e febbraio 2022 aveva inviato ordini pari complessivamente a Euro 3.568,30.

Il Tribunale di Venezia rigettava il reclamo della società Beta, affermando che:

  • nel caso di specie è circostanza pacifica, per affermazione della stessa Beta, che il distributore francese non aveva raggiunto i minimi di acquisto pattuiti per l’anno 2021;
  • il contratto di distribuzione oggetto di causa prevedeva la facoltà di Alfa di risolvere il contratto nel caso in cui il distributore non avesse raggiunto i minimi di acquisto annuali;
  • in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo quanto in uno positivo (accettazione di un pagamento parziale o tardivo), non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento;
  • nel caso in esame Alfa, dopo una tolleranza di due mesi successivi al mancato raggiungimento dei minimi di acquisto del 2021, tolleranza manifestata in termini positivi con l’accettazione di nuovi ordini per i mesi di gennaio e febbraio del 2022, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa proprio in ragione dell’ulteriore protrazione dell’inadempimento, osservando come gli ordini eseguiti nei primi due mesi del 2022 erano stati non solo del tutto irrisori, essendo stati pari a complessivi Euro 3.568,30 a fronte del minimo contrattuale di Euro 345.500,00, ma anche tali da far ritenere che pure per l’anno 2022 i minimi di acquisto non si sarebbero raggiunti, così come non erano stati raggiunti nell’anno 2021;
  • il contratto di distribuzione oggetto di causa non prevedeva che la società Alfa aveva l’onere di avvalersi della clausola risolutiva espressa entro specifici termini;
  • l’accettazione di ordini da parte di Alfa nei primi due mesi del 2022 e l’invio di nuove collezioni avvenuta all’inizio del 2022 non costituiva inequivoca volontà tacita di rinunciare alla risoluzione del contratto, dovendosi considerare invece tali circostanze come mera tolleranza del pregresso inadempimento.

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15. Prosecuzione del contratto di distribuzione oltre la scadenza

Con sentenza n. 8530 del 28 ottobre 2022 il Tribunale di Milano si è pronunciato sulle conseguenze che si verificano nel caso in cui, nonostante la scadenza formale di un contratto di distribuzione, il distributore continua ad effettuare ordini e il produttore continua a spedire i prodotti ordinati dal distributore.

Nella sentenza in questione il Giudice adito ha stabilito che:

  • anche in mancanza di un atto di assenso scritto di entrambe le parti, la documentata continuazione dei rapporti tra le parti anche dopo la scadenza formale del contratto di distribuzione (continuazione provata dagli ordini di merce pervenuti alla società produttrice e dalle conseguenti spedizioni prodotti al distributore nei mesi successivi alla scadenza formale del contratto di distribuzione) deve interpretarsi come tacita prosecuzione del contratto manifestata per fatti concludenti;
  • in tale ipotesi il rapporto negoziale continua ad essere disciplinato dalle medesime clausole contenute nel contratto di distribuzione formalmente scaduto, verificandosi così una ultrattività di tale contratto.

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14. Natura giuridica del contratto di distribuzione

Con sentenza n. 6199 del 13 ottobre 2020 il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi sulla natura giuridica del contratto di distribuzione commerciale (o contratto di concessione di vendita).

In particolare, nella sentenza in esame il Giudice adito ha stabilito che:

  • il contratto di distribuzione (o contratto di concessione di vendita) è un contratto atipico, nato nella prassi commerciale delle attività di distribuzione delle merci, che non è inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, ma è qualificabile come un contratto-quadro;
  • in forza del contratto di distribuzione (o contratto di concessione di vendita) il distributore (o concessionario) assume due obblighi e cioè l’obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che gli vengono forniti dal produttore e l’obbligo di concludere con soggetti terzi contratti di trasferimento dei prodotti, che gli vengono forniti dallo stesso produttore alle condizioni fissate nel contratto quadro;
  • il contratto di distribuzione (o contratto di concessione di vendita) non è assimilabile al contratto di agenzia, stante la mancanza dell’elemento della collaborazione tra le parti, distintivo e caratterizzante del rapporto di agenzia.

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13. Differenze tra contratto di distribuzione e contratto di agenzia

Con la sentenza n. 932 del 26 agosto 2020 il Tribunale di Perugia si è pronunciato sulla natura del contratto di distribuzione (o di concessione di vendita) e sulle differenze tra tale contratto e quello di agenzia.

In particolare, nella suddetta pronuncia il Giudice ha affermato che:

  • il contratto di distribuzione è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva l’obbligo per il concessionario sia di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, che gli vengono forniti, mediante la stipulazione a condizioni predeterminate nell’accordo iniziale;
  • il contratto di distribuzione (o di concessione di vendita) differisce da quello di agenzia, poiché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante.

In buona sostanza, con la sentenza in commento il Tribunale di Perugia ha aderito al consolidato orientamento della Cassazione sul tema in esame (v. Cass. 27 febbraio 2017 n. 4948; Cass. 19 febbraio 2010 n. 3990; Cass. 18 settembre 2009 n. 2009).

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12. Mediazione obbligatoria per le controversie contrattuali legate al Covid-19

La legge 25 giugno 2020 n. 70 ha previsto l’obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie contrattuali legate al Covid-19.

Pertanto dal 30 giugno 2020 è obbligatorio effettuare la mediazione prima di agire in giudizio nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, in cui il rispetto delle misure di contenimento o comunque delle misure disposte durante l’emergenza sanitaria può essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche con riguardo all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Di conseguenza, il mancato esperimento del procedimento di mediazione determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Rientrano, ad esempio, nelle controversie contrattuali legate al Covid-19 soggette a mediazione obbligatoria le seguenti ipotesi:

  • le azioni di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
  • le azioni di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta a causa delle misure di contenimento;
  • tutte le ipotesi contrattuali in cui si discute degli effetti del mancato tempestivo recesso che non è stato possibile comunicare durante l’emergenza.

In buona sostanza, il legislatore vorrebbe incentivare la soluzione extragiudiziale di quelle controversie che derivano dalle misure restrittive imposte durante l’emergenza Covid-19.

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11. Covid-19 e Fase 2 dei contratti

Nella Fase 2 cominciano a vedersi anche sui contratti i primi effetti del Covid-19, che si stanno concretizzando in richieste di risarcimento danni e/o in richieste di pagamento di penali, a fronte di inadempimenti contrattuali legati al blocco delle attività produttive avvenuto durante la Fase 1. 

Le aziende che nella Fase 1 si sono trovate nella situazione di non poter adempiere ai propri obblighi contrattuali, o di poterlo fare solo ad un costo eccessivo, avrebbero dovuto informare di tale situazione la controparte, eventualmente chiedendo all’altro contraente di rinegoziare i termini contrattuali.  

Infatti, come noto, obbligo fondamentale nei rapporti contrattuali è agire secondo buona fede rispettando gli impegni contrattuali assunti in applicazione della regola generale del “pacta sunt servanda”.

Tuttavia, l’art. 91 del c.d. “Decreto Cura Italia”, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, ha stabilito che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.  

Secondo l’art. 1218 del codice civile il debitore, che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia determinato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.  

In altre parole, l’art. 91 del c.d. “Decreto Cura Italia” prevede che, ai fini della valutazione dell’esclusione del debitore dalla responsabilità per inadempimento contrattuale, anche in relazione ad eventuali decadenze o penali connesse ai ritardati o omessi adempimenti, potrà essere valutato dal Giudice il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.  

Inoltre l’art. 91 del c.d. “Decreto Cura Italia” richiama espressamente anche l’art. 1223 del codice civile, secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita dal creditore e il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza diretta.

Pertanto, in caso di sussistenza di un danno da risarcire, ai fini della quantificazione di tale danno il Giudice dovrà tenere in considerazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del c.d. “Decreto Cura Italia”, l’obbligo a carico del debitore di rispettare le misure di contenimento del Covid-19 imposte durante la fase emergenziale.

In buona sostanza, l’art. 91 del c.d. “Decreto Cura Italia”, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, consentirebbe di escludere la responsabilità del debitore, ma a tal fine è essenziale una disamina del caso concreto per valutare l’incidenza del rispetto delle misure di contenimento in relazione all’inadempimento della prestazione da parte dello stesso debitore.

 

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10. Recesso dal contratto di distribuzione a tempo determinato

Con la sentenza n. 31186 del 28 novembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di inserire la facoltà di recesso in un contratto di distribuzione a tempo determinato.

In particolare nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha stabilito che esula dallo schema del contratto di agenzia il contratto, con il quale un soggetto si obblighi ad acquistare in via esclusiva dalla controparte una determinata merce, che poi rivende in nome e per conto proprio, anche se all’obbligo di esclusiva si aggiunga, a carico dello stesso soggetto, quello di incrementare e promuovere la vendita di detta merce in base alle direttive impartitegli dal fornitore. Di conseguenza, non si applica l’art. 1750, comma 2, codice civile, che esclude il recesso con preavviso nel caso di agenzia a tempo determinato.

In buona sostanza, la sentenza in commento ha affermato che, diversamente dal contratto di agenzia a tempo determinato, nel contratto di distribuzione a tempo determinato è lecito l’inserimento le parti della facoltà di recesso con preavviso a favore di entrambe.

 

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9. La tutela del concept store e la diffusione degli e-shop

La tutela del concept store e la diffusione degli e-shop

La tutela del lay-out di un negozio, ossia dell’arredamento degli interni e in generale del concept caratterizzante un esercizio commerciale (cosiddetto “concept store”), è stato oggetto recentemente di alcune interessanti pronunce giurisprudenziali, che esamineremo in sintesi nel presente articolo.

Nel commercio al dettaglio sono sempre più diffusi punti vendita (spesso monomarca) contraddistinti da un particolare lay-out, e cioè da una elaborazione progettuale dei locali commerciali, detta per l’appunto concept, che veicola uno specifico messaggio commerciale.

In altri termini, il concept store rappresenta quella specifica composizione dei moduli di arredamento, disposti in una determinata maniera in tutti i punti vendita, che crea il fil rouge per il pubblico: fa riconoscere e ricollega i negozi stessi a una medesima impresa.

Il concept store assume particolare rilevanza sia commerciale che giuridica quando “originale” è la combinazione di elementi funzionali (sedie, scaffalature, illuminazione) ed estetici (colore delle pareti e tipologia di pavimenti, tendaggi, abbigliamento del personale).

Posto che non è raro notare come l’allestimento interno di un negozio venga riprodotto illecitamente da parte dei concorrenti, nel caso di un concept store“originale” si pone per le imprese il problema della tutela dalla concorrenza sleale e dalle violazioni del diritto d’autore.

In proposito si segnala che il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di una società contro una concorrente, riconoscendo la tutela del diritto d’autore all’elaborazione progettuale dei suoi negozi monomarca effettuata da uno studio di architettura e registrata come modello italiano.

La società condannata è stata ritenuta colpevole di avere operato una “diretta appropriazione del concept della catena concorrente, con una ripresa integrale degli elementi di arredo”.

Il Tribunale di Milano ha, quindi, inibito l’uso dell’arredo oggetto del contendere, condannando la società resistente anche al pagamento dei danni ed alla modifica di tutti i suoi punti vendita entro 60 giorni.

In particolare la quantificazione del risarcimento del danno liquidato in via equitativa nella somma di Euro 716.250,00 è stata effettuata utilizzando come criterio principale il risparmio che la società resistente ha potuto ottenere grazie allo sfruttamento del progetto di architettura della società ricorrente. Tale importo è stato, poi, aumentato in base al numero dei negozi ai quali la società condannata ha illegittimamente applicato il concept. A ciò è stato aggiunto il rimborso delle spese investigative sostenute dalla società danneggiata, oltre al riconoscimento delle spese legali quantificate nella somma di Euro 26.400,00.

L’efficacia della sentenza in commento è stata poi sospesa dalla Corte d’Appello di Milano, che ha effettuato una valutazione comparativa, all’esito della quale ha ritenuto prevalente il danno che deriverebbe all’appellante dall’esecuzione della sentenza rispetto a quello che deriverebbe all’appellata dalla mancata esecuzione della stessa e ha quindi disposto la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Milano. Ne consegue che la società ricorrente dovrà attendere la conferma in secondo grado per ottenere la piena esecuzione della decisione di primo grado.

Ad ogni modo, tale sentenza del Tribunale di Milano è molto interessante, in quanto riconosce all’arredamento degli interni una protezione ampia e di lunga durata.

Ai progetti di arredamento di interni viene infatti riconosciuta la tutela del diritto autore: a tal fine è necessario il requisito della creatività, la quale, a detta del Tribunale di Milano, non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee semplici o comunque presenti nel patrimonio collettivo, laddove sussista un’interpretazione personale e autonoma, da parte dell’autore, di dati della realtà tali da conferire all’interior design un carattere originale nel suo insieme.

Viene altresì riconosciuta una protezione, residuale e concorrente, avverso qualsivoglia atto di concorrenza sleale parassitaria, consistente nell’imitazione degli arredamenti interni dei negozi: ciò che davvero rileva non è la confondibilità tra i lay-out dei negozi, quanto piuttosto la pluralità di elementi imitativi utilizzati al fine di sfruttare sistematicamente il lavoro, la creatività e gli investimenti altrui, in esplicita violazione dei principi di correttezza professionale.

Si sottolinea inoltre come l’imitazione possa considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (in caso di concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in caso di concorrenza parassitaria sincronica).

Ciò detto, va altresì evidenziato che, nel caso di specie, pur menzionandola, la società ricorrente non abbia azionato la registrazione per modello relativa al “Design di arredi di interni per negozi monomarca”, molto probabilmente perché proprio il Tribunale di Milano in un caso precedente, pur non escludendo in generale che un modello possa tutelare un progetto d’arredamento, aveva ritenuto che il modello azionato dalla stessa società ricorrente non avesse ad oggetto il concept, ma solo “specifici elementi di arredo”.

Sul tema, il Tribunale di Bologna si è peraltro espresso in senso diametralmente opposto rispetto al Tribunale di Milano, ritenendo che il conceptd’arredamento non possa proprio rientrare nella definizione di “disegno o modello”.

In proposito non va peraltro ignorata la possibilità di tutelare il concept come marchio di forma: la Corte di giustizia europea ha già confermato che, in presenza di idonea capacità distintiva, la rappresentazione “dell’allestimento di uno spazio di vendita mediante un insieme continuo di linee, di contorni e di forme può costituire un marchio”.

Nell’ambito del quadro giurisprudenziale qui sopra brevemente delineato, da un punto operativo va infine considerato che lo sviluppo dell’e-commerce ha profondamente modificato il sistema del commercio al dettagliooggi sempre più ad appannaggio degli e-shop di fascia alta, che offrono una copertura planetaria e permettono alle imprese di intercettare i consumatori più giovani (i millennial e la generazione Z).

Appare dunque prevedibile che la brand identity – costruita dalle imprese con una forte integrazione tra off line e on line, in cui lo spazio fisico non scompare ma diventa il volano anche per le vendite via web – richiederà forme di tutela sempre più adeguate rispetto alle condotte scorrette delle imprese concorrenti sia off line che on line.

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8. Recesso dal contratto di distribuzione e violazione del principio di buona fede

Recesso dal contratto di distribuzione e violazione del principio di buona fede

Con la sentenza n. 691 del 5 febbraio 2018 la Corte d’Appello di Roma è tornata a pronunciarsi sul noto “caso Renault” dopo il rinvio della Suprema Corte ad altra sezione della medesima Corte d’Appello di Roma, a seguito della cassazione della precedente sentenza del giudice di secondo grado.

Nel caso di specie alcuni ex concessionari della Renault avevano impugnato il recesso a loro comunicato dalla casa automobilistica, lamentandone l’irragionevolezza e l’illegittimità, pur se i relativi contratti di concessione di vendita attribuissero alla Renault il diritto di sciogliere unilateralmente dal contratto senza alcuna giustificazione. I giudici di merito avevano rigettato le domande degli attori, affermando la piena liceità della condotta della convenuta che, per la preventiva scelta operata allatto della determinazione del contenuto del contratto, appariva legittimata a sottrarsi ad “ogni controllo causale sull’esercizio di tale potere”.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a vagliare la legittimità della decisione che aveva ritenuto l’esercizio di un recesso ad nutum non assoggettabile ad una forma di controllo fondata sul principio di buona fede ed è pervenuta a conclusioni molto chiare almeno sul punto della sussistenza di un preciso e ineludibile dovere di valutazione che il giudice non può omettere di osservare.

In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la pretesa fatta valere dai concessionari “revocati” va valutata accertando se il recesso comunicato loro dalla Renault sia stato (nonostante l’avvenuta intimazione del preavviso) “inaspettato e sorprendente” e se, quindi, la società concedente con il proprio comportamento abbia generato un “legittimo affidamento” circa la continuazione del rapporto.

In altre parole, si tratta di verificare se il recesso della casa automobilistica concedente abbia o meno integrato una violazione del dovere di buona fede.

Secondo la Corte di Cassazione, tale verifica, da un lato, non è condizionata e circoscritta dalla necessità di riscontrare particolari circostanze qualificanti (ad es. il dolo, inteso come intenzione di nuocere), ma, dall’altro, deve limitarsi ad un controllo di tipo esclusivamente procedurale (il controllo sulle modalità dell’agire), che non può spingersi a sindacare i motivi (o lo “scopo”) per il quale il recesso ad nutum è stato posto in essere.

Chiariti i limiti dell’indagine demandata alla Corte d’Appello di Roma come giudice del rinvio, la sentenza in esame nulla ha accertato in ordine alla legittimità o meno della scelta strategica di Renault di recedere dai contratti con i concessionari, posto che non è possibile – secondo il principio elaborato dalla Corte di Cassazione e sopra esposto – sindacare su di una scelta di mercato, andando ad incidere sull’autonomia negoziale di un soggetto, nel caso di specie la casa automobilistica Renault, in mancanza di prove sulle finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattuali idonee a giustificare il recesso ad nutum della casa madre.

In altri termini, la seconda Sezione della Corte d’Appello di Roma non ha ritenuto agevole accedere alla tesi dei concessionari “revocati” (secondo i quali lo scopo ultroneo ed anomalo della società concedente sarebbe stato l’inserimento di ex dirigenti Renault nella rete di vendita al fine di evitare gravosi impegni economici legati allo scioglimento del rapporto di lavoro con questi ultimi), a fronte di una comprovata e già nota scelta di riorganizzazione aziendale da parte dei vertici della stessa Renault.

La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto invece che il comportamento di Renault non sia stato improntato ai necessari criteri di correttezza e lealtà sotto il profilo della buona fede oggettiva nell’ambito dell’esecuzione del rapporto contrattuale, in considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra:

  • l’imposizione da parte della Renault ai propri concessionari di investimenti e obiettivi minimi, preordinati a realizzare nuovi show room, ad incrementare pubblicità, ad aprire sub-concessionarie, ecc.; e
  • la comunicazione di recesso con preavviso di dodici mesi, che non consentiva ai destinatari di ammortizzare gli impegni economici che gran parte dei concessionari “revocati” aveva sostenuto per incrementi di capitale, per la costruzione di sedi, per l’acquisto di notevoli quantità di materiale di ricambio e per l’assunzione di personale.

L’affidamento su una ragionevole continuità del rapporto, desumibile dalla (allora) recente sottoscrizione di patti aggiuntivi al contratto di concessione, contenenti l’accettazione delle richieste di incremento del fatturato e sforzi programmatici, è risultato così frustrato dalla scelta improvvisa di estinguere ogni rapporto, senza dare ai concessionari la possibilità di rinegoziare la durata del contratto, ovvero di proporre in ipotesi un’indennità di fine rapporto idonea a tamponare gli effetti economici pregiudizievoli, o ancora di accedere ad un preavviso più lungo di quello stabilito nel contratto.

Avendo accertato che il recesso ad nutum della società concedente è stato esercitato con modalità contrarie a buona fede, la Corte di Appello di Roma come giudice del rinvio si è quindi posta il problema di accertare, caso per caso, quale sia stato il danno subito da ciascun concessionario, determinando l’ammontare tenuto anche conto che, almeno quindici dei ventiquattro concessionari revocati, hanno stipulato nuovi contratti di concessione con altre case automobilistiche, utilizzando le strutture commerciali già realizzate.

In proposito la Corte di Appello di Roma ha escluso che ai concessionari debba essere riconosciuta un’indennità di avviamento o di clientela come previsto nel contratto di agenzia, richiamandosi sul punto alla Corte di Cassazione che, nella sentenza con cui ha cassato la sentenza di secondo grado, ha espressamente escluso qualsiasi rapporto di analogia fra il contratto di concessione di vendita e il contratto di agenzia, anche nel caso in cui il contratto di concessione di vendita si estingua per effetto del recesso della società concedente, esercitato con modalità contrarie alla buona fede.

Con la sentenza in esame la Corte di Appello di Roma ha infine esaminato, caso per caso, sulla base di un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità correttiva (o integrativa), le posizioni dei singoli concessionari, ipotizzando che, a causa del comportamento della Renault, tutti i soggetti “revocati” avessero fatto affidamento su una prosecuzione del rapporto per un periodo compreso tra due e cinque anni.

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