La legge 25 giugno 2020 n. 70 ha previsto l’obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie contrattuali legate al Covid-19.

Pertanto dal 30 giugno 2020 è obbligatorio effettuare la mediazione prima di agire in giudizio nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, in cui il rispetto delle misure di contenimento o comunque delle misure disposte durante l’emergenza sanitaria può essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche con riguardo all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Di conseguenza, il mancato esperimento del procedimento di mediazione determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Rientrano, ad esempio, nelle controversie contrattuali legate al Covid-19 soggette a mediazione obbligatoria le seguenti ipotesi:

  • le azioni di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
  • le azioni di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta a causa delle misure di contenimento;
  • tutte le ipotesi contrattuali in cui si discute degli effetti del mancato tempestivo recesso che non è stato possibile comunicare durante l’emergenza.

In buona sostanza, il legislatore vorrebbe incentivare la soluzione extragiudiziale di quelle controversie che derivano dalle misure restrittive imposte durante l’emergenza Covid-19.

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