Categoria: Agenzia Pagina 9 di 13

8. Il contratto di agenzia in Giappone

Secondo il codice commerciale giapponese (“dairishô”) l’agente è una persona che, senza essere lavoratore subordinato, esegue, come rappresentante o intermediario, affari in nome e per conto di un altro soggetto, il preponente.

La legge giapponese non prevede una relazione stabile tra l’agente e il preponente, ma si limita a stabilire che in virtù di un contratto di agenzia l’agente si obbliga a vendere le merci del preponente in cambio dell’ottenimento di una provvigione.

Nel diritto giapponese non vi è distinzione tra l’agente persona giuridica e l’agente persona fisica. In Giappone gli agenti non sono tenuti per legge ad avervi la residenza. Tuttavia, al fine di intraprendere l’attività di agente di commercio nel Paese in esame, è necessario aprire un ufficio in Giappone.

Ai sensi del codice commerciale giapponese l’agente è considerato un commerciante.

Per esercitare l’attività di agente di commercio in Giappone è necessaria l’iscrizione nel registro commerciale dell’ufficio giudiziario del distretto competente per territorio, in base al luogo in cui ha sede l’ufficio dell’agente stesso.

Inoltre il diritto giapponese non prevede alcuna norma particolare relativamente a licenze, obblighi di registrazione o altri obblighi formali per l’agente, salvo che per l’importazione di determinati prodotti (piante, alimenti, prodotti farmaceutici, beni pericolosi, ecc.) o per determinati settori economici (servizi finanziari, edilizia, libere professioni, ecc.). In Giappone non vi è alcun particolare registro professionale per gli agenti di commercio.

L’inserimento di una clausola di esclusiva nel contratto di agenzia può configurare una violazione del diritto tributario giapponese se l’esclusiva impedisce in maniera illecita all’agente di instaurare rapporti commerciali con altri preponenti.

A prescindere da ciò, la clausola sull’esclusiva può essere inserita in un contratto di agenzia senza limitazioni. Tuttavia se nel contratto è stata inserita una clausola di esclusiva, il preponente non può concludere affari direttamente nella zona di esclusiva dell’agente.

In Giappone un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che la legge giapponese non impone per il contratto di agenzia alcun particolare requisito di forma. Ad ogni modo è opportuno formalizzare per iscritto quantomeno le clausole sulla legge applicabile e sul foro competente.

Nel diritto giapponese manca una norma di legge che disciplina la durata del contratto e il periodo di prova dell’agente, ma è comunque possibile stipulare un contratto di agenzia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il contratto di agenzia a tempo determinato cessa alla sua naturale scadenza, mentre il contratto di agenzia a tempo indeterminato di regola può essere sciolto tramite recesso, senza obbligo di motivazione, da comunicarsi all’altra parte con un preavviso di due mesi. In Giappone il termine di preavviso non aumenta con l’aumentare della durata del contratto.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il diritto giapponese, ogni contraente può recedere senza necessità di rispettare il termine di preavviso dovuto, laddove vi sia un grave motivo.

I gravi motivi che autorizzano il preponente a recedere sono:

  • presenza di un embargo commerciale;
  • sussistenza di un divieto legale;
  • gravi mutamenti economici;
  • revoca di un permesso obbligatorio.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere sono:

  • diffusione di segreti commerciali;
  • infedeltà;
  • concorrenza illecita;
  • insolvenza.

In Giappone manca una norma di legge che riconosce all’agente il diritto all’indennità di fine rapporto in caso di scioglimento del contratto di agenzia (a tempo determinato o a tempo indeterminato).

Tale diritto è stato però affermato dalla giurisprudenza giapponese, qualora il contratto di agenzia sia cessato illecitamente. Si tratta in realtà di un risarcimento del danno, che sorge ad esempio in presenza di recesso immotivato nel caso in cui l’agente avrebbe potuto fare affidamento sulla prosecuzione del contratto.

Di solito l’ammontare dell’indennità di fine rapporto/risarcimento si ricava dall’ammontare medio del lucro cessante dell’agente per il periodo di un anno.

Ad ogni modo se l’agente commette una violazione delle regole di concorrenza deve risarcire il danno da lui provocato al preponente. In tal caso l’ammontare del danno corrisponde alla somma del guadagno che l’agente o un terzo hanno di fatto conseguito a seguito di tale violazione.

In Giappone è possibile inserire in un contratto di agenzia un divieto di concorrenza post-contrattuale a carico dell’agente, ma manca una norma di legge in base alla quale in tale ipotesi quest’ultimo abbia diritto ad ottenere una specifica indennità, così come manca anche una norma di legge che disciplina la durata massima del divieto in questione.

Infine spetta alle parti stabilire liberamente una clausola sul giudice competente o di devoluzione ad arbitri delle future controversie. Senza tali accordi, sono competenti i tribunali statali giapponesi, che, rispetto agli arbitri, hanno costi inferiori, ma tempi più lunghi.

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7. Il contratto di agenzia in Germania

Secondo il codice commerciale tedesco (HGB) è agente colui che, in qualità di imprenditore autonomo, viene stabilmente incaricato di procurare affari in favore di un altro soggetto (preponente) o di concluderli in nome di quest’ultimo.

In Germania l’agente di commercio può essere sia una persona giuridica (come una società per azioni o una s.r.l.) che una società di persone con capacità giuridica (s.a.s., s.n.c.).

Il diritto tedesco non prevede obblighi di registrazione a carico dell’agente, così come non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, fermo restando che in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo.

Ad ogni modo clausole particolari, come quella dello star del credere o il divieto di concorrenza post contrattuale, necessitano sempre della forma scritta.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto a tempo determinato che viene portato avanti da entrambe le parti dopo lo scadere del termine vale per legge come rinnovato a tempo indeterminato.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il codice commerciale tedesco (HGB), ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo.

I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere sono:

  • una grave violazione del contratto da parte dell’agente;
  • una violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere sono:

  • una grave violazione del contratto da parte della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente (ad esempio l’acquisizione di clientela originariamente dell’agente);
  • l’impossibilità dell’adempimento da parte della preponente di obblighi contrattuali essenziali (ad esempio incolpevole insolvenza dell’impresa).

In caso di scioglimento del contratto di agenzia (a tempo determinato o a tempo indeterminato) l’agente ha diritto ad una indennità. Tale indennità serve a compensare i vantaggi che la preponente ha ottenuto dall’attività dell’agente.

L’ammontare massimo di tale indennità sarà pari alla provvigione di un anno calcolata sulla media del volume degli affari procurati dall’agente negli ultimi cinque anni; in caso di rapporto contrattuale più breve il limite massimo dell’indennità sarà pari alla media del volume degli affari procurati dall’agente nel periodo infraquinquennale.

Il diritto ad ottenere l’indennità viene meno solo nei tre casi seguenti:

  • recesso da parte dell’agente senza fondata giustificazione;
  • recesso da parte della preponente per grave motivo costituito da comportamento colpevole dell’agente;
  • subentro consensuale di un terzo nel rapporto contrattuale.

In Germania nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. Per tale patto di non concorrenza post contrattuale all’agente spetta un equo indennizzo.

Infine spetta alle parti stabilire liberamente una clausola sul giudice competente o di devoluzione ad arbitri delle future controversie. Senza tali accordi, sono competenti, a seconda della controversia, i giudici civili o del lavoro.

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6. Il contratto di agenzia negli USA

Il contratto di agenzia negli USA è regolato dalla Law of Agency, che è parte della Common Law anglosassone, con la conseguenza che le controversie in materia di contratti di agenzia vengono decise dai tribunali statunitensi attraverso il richiamo a casi giurisprudenziali simili già risolti.

Negli USA sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono essere agenti di commercio.

Di solito gli “agents” negli USA sono lavoratori autonomi, ma possono essere anche lavoratori dipendenti. Pertanto è fondamentale chiarire nel contratto individuale di agenzia la specifica qualificazione del singolo rapporto.

In genere l’agente di commercio opera in nome e per conto altrui.

Di regola l’agente ha il potere di rappresentanza del preponente e, quindi, ha il potere di concludere contratti per il medesimo. Tuttavia è possibile non attribuire all’agente il potere di rappresentanza, così come avviene in concreto nella maggioranza dei casi.

A seconda del settore e del singolo Stato in cui ciascun agente effettivamente opera, quest’ultimo deve adempiere anche a specifici obblighi di registrazione, di autorizzazione e di forma.

Gli obblighi a carico dell’agente vengono indicati in maniera dettagliata nel contratto individuale di agenzia. In proposito va comunque considerato che sussistono alcuni obblighi che non possono essere esclusi contrattualmente, trattandosi di caratteristiche essenziali del rapporto in esame, come ad esempio l’obbligo di lealtà, di osservanza delle direttive del preponente e di esercizio coscienzioso dell’attività di agente.

Per quanto riguarda invece gli obblighi a carico del preponente, che peraltro possono essere esclusi contrattualmente essendo molto frequenti negli USA contratti nettamente a vantaggio del preponente, gli obblighi  più comuni sono i seguenti:

  • tenere indenne l’agente dalle pretese dei terzi;
  • rimborsare all’agente le spese e i pagamenti effettuati nell’ambito dell’esecuzione dei singoli affari;
  • scegliere scrupolosamente il proprio agente, informarlo adeguatamente, dargli direttive precise e sorvegliarlo.

Salvo diverso accordo tra le parti, di regola la provvigione diventa esigibile nel momento in cui viene concluso il contratto tra il preponente e il terzo. Se però l’agente è munito anche del potere di rappresentanza, allora la provvigione diventa esigibile nel momento in cui viene concluso il contratto.

Le parti decidono liberamente se concludere il contratto di agenzia per un tempo determinato o indeterminato. Anche su questo aspetto non esiste negli USA alcuna disciplina legale.

Pertanto è necessario disciplinare dettagliatamente nel contratto individuale di agenzia i termini di preavviso da osservare o la necessità di un motivo di recesso come presupposto per un recesso valido. In particolare è opportuno stabilire con precisione le circostanze in presenza delle quali un contraente è autorizzato a recedere dal contratto, nonché i relativi presupposti formali di recesso, come ad esempio la forma scritta o l’osservanza di un termine di preavviso.

Tipiche circostanze che autorizzano un recesso dal rapporto di agenzia sono ad esempio l’insolvenza, l’incapacità di agire o la morte di uno dei contraenti, la violazione della clausola di esclusiva o di non concorrenza da parte dell’agente di commercio, il mancato pagamento della provvigione da parte del preponente entro 30 giorni dall’esigibilità, la violazione da parte dell’agente del divieto di incasso o la violazione del diritto alla zona dell’agente.

Negli USA non esistono norme di legge in merito alle conseguenze dello scioglimento del contratto, per cui dipende esclusivamente dall’accordo tra le parti se la cessazione del contratto comporta o meno per l’agente il diritto ad ottenere un indennizzo e/o un risarcimento.

In genere nei contratti di agenzia statunitensi è raro trovare una clausola contrattuale che prevede il pagamento di un indennizzo e/o di un risarcimento a favore dell’agente in caso di scioglimento di un contratto di agenzia.

Di solito al momento della cessazione di un rapporto di agenzia l’agente riceve le provvigioni ancora pendenti ed eventualmente i rimborsi spese per i contratti conclusi dal preponente dopo la risoluzione del contratto, a condizione che l’agente abbia partecipato in maniera determinante all’intermediazione di tali contratti.

Se le parti hanno stabilito anche un divieto di concorrenza post-contrattuale può sorgere il diritto dell’agente al pagamento della relativa indennità.

La liceità dei divieti di concorrenza post-contrattuale viene valutata con molta diffidenza dai tribunali statunitensi. Peraltro in caso di controversia si dovrà tener conto che i tribunali statunitensi danno la precedenza alla concorrenza e quindi non accettano in nessun caso clausole sulla concorrenza di lunga durata. In proposito occorre altresì considerare che i tribunali dei singoli Stati americani, specie in merito alla durata della clausola sulla concorrenza, hanno trovato soluzioni molto diverse.

Le parti possono pattuire liberamente una clausola sulla competenza giurisdizionale o devolvere la controversia ad un arbitro e/o possono liberamente determinare il diritto applicabile.

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5. Il contratto di agenzia in Svizzera

Il contratto di agenzia in Svizzera è regolato dagli articoli 418 e seguenti del diritto svizzero delle obbligazioni.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

E’ possibile pattuire l’esclusiva per una determinata zona, per un determinato prodotto o per una determinata clientela.

Oltre ai contratti di agenzia relativi all’intera Svizzera, sono frequenti anche contratti di agenzia relativi a specifici cantoni.

Secondo il diritto svizzero l’agente di commercio può operare per uno o più preponenti. Tuttavia se l’agente opera per una sola preponente, allora esso viene equiparato ad un lavoratore subordinato, con la conseguenza che la preponente è obbligata a pagare integralmente i contributi previdenziali a favore dell’agente.

In linea generale in Svizzera non è prevista alcuna forma particolare per il contratto di agenzia.

La forma scritta è però obbligatoria se l’agente agisce solo nello svolgimento di un secondo lavoro e devono essere derogate le norme speciali che valgono in tali casi, nonché per le clausole sul diritto di esclusiva, per l’esclusione della provvigione per affari che sono venuti in essere senza il contributo dell’agente con contraenti con i quali però egli aveva già in precedenza agevolato affari dello stesso tipo, per discostarsi dalle previsioni di legge relative all’esigibilità della provvigione al momento della conclusione del contratto, per l’abbreviazione del termini minimi di preavviso di recesso per il primo anno di contratto, per la clausola che prevede che la provvigione diviene esigibile solo dopo la cessazione del contratto per quegli affari che devono essere adempiuti dopo la risoluzione del rapporto di agenzia, per la rinuncia dell’agente all’esclusiva.

In Svizzera non servono particolari requisiti per esercitare l’attività di agente di commercio, ma è necessaria l’iscrizione nel registro di commercio.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

I contratti a tempo determinato cessano alla loro naturale scadenza se le parti non hanno espressamente pattuito la possibilità di recesso.

Inoltre, se non è stato previsto nulla al riguardo, il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di un anno.

Per la cessazione di un contratto a tempo indeterminato, invece, si deve osservare un termine di preavviso che, per il primo anno, si conclude alla fine del mese successivo alla comunicazione di recesso.

Le parti possono stabilire nel contratto termini di preavviso diversi, che però devono essere uguali sia per l’agente sia per la preponente.

La legge svizzera ammette il recesso per giusta causa del contratto (a tempo determinato o indeterminato), qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

  • l’inattività dell’agente;
  • la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’agente;
  • l’errato calcolo delle provvigioni da parte della preponente;
  • l’illegittimo trattenimento delle provvigioni da parte della preponente;
  • il fallimento della preponente.

Al momento della cessazione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), l’agente ha diritto ad un adeguato indennizzo se lo stesso con la sua attività ha sensibilmente ampliato la clientela della preponente oppure quest’ultima, dopo la cessazione del rapporto, riceve sensibili vantaggi dalla clientela in precedenza acquisita dall’agente.

Tale indennizzo ammonta al massimo al guadagno annuale netto dell’agente, che viene calcolato sulla base della media degli ultimi cinque anni o della durata del contratto se essa è inferiore ai cinque anni.

Ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto all’agente devono essere però detratti dalla provvigione annuale tutti i costi sostenuti dall’agente per l’esercizio della sua attività, indipendentemente dalla circostanza che la preponente li dovesse o meno rimborsare.

L’agente non ha diritto ad alcun indennizzo qualora sia lui a recedere dal contratto oppure in caso di recesso per giusta causa intimato dalla preponente.

Il diritto dell’agente a percepire un indennizzo al momento della cessazione del rapporto viene meno anche quando il pagamento di tale indennizzo sarebbe iniquo: ciò sussiste ad esempio quando il vantaggio che si riflette sulla preponente dopo la cessazione del contratto è già stato compensato durante il rapporto tramite la corresponsione di una provvigione particolarmente alta per quel tipo di settore.

In caso di recesso per giusta causa da parte dell’agente o di recesso da parte della preponente senza giustificazioni, l’agente, in aggiunta all’indennizzo, può avere altresì diritto al risarcimento del danno.

In Svizzera le parti le parti possono inserire nel contratto di agenzia un divieto di concorrenza post-contrattuale, purché sia specificato l’ambito spaziale, oggettivo e temporale di tale divieto, nonché sia corrisposta all’agente, a tale titolo, un’apposita indennità distinta dall’indennizzo dovuto all’agente al momento della cessazione del rapporto.

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4. Il contratto di agenzia in Spagna

Il contratto di agenzia in Spagna è regolato dalla legge 12/1992 del 27 maggio 1992 (“Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia”), che ha recepito nell’ordinamento spagnolo la direttiva 86/653/CEE.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

L’agente di commercio può operare per più preponenti, se non è stato diversamente pattuito. E’ necessario però il consenso della preponente se l’attività per un’altra preponente riguarda merci o prestazioni dello stesso tipo o simili e si pone in concorrenza con essa.

La legge spagnola non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, ma in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo.

Ad ogni modo determinate clausole contrattuali, come ad esempio quella sulla provvigione oppure  quella sul c.d. “star del credere”, necessitano sempre della forma scritta.

In Spagna, a differenza dell’Italia, il c.d. “star del credere” è valido, con la conseguenza che, secondo la legge spagnola, in caso di insolvenza dei clienti, l’agente risponde senza limiti, purché lo “star del credere” sia stato pattuito per iscritto e a fronte del riconoscimento di una provvigione aggiuntiva.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. In mancanza però di accordo tra le parti sulla durata del contratto, lo stesso si presume a tempo indeterminato.

La legge spagnola ammette la risoluzione immediata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

  • violazione totale o parziale degli obblighi legali o contrattuali da parte dell’altro contraente;
  • stato di insolvenza dell’altro contraente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Inoltre sussiste il diritto al risarcimento del danno per l’agente se il contratto a tempo indeterminato viene risolto unilateralmente dalla preponente: tale diritto comprende sia il risarcimento dei danni che l’agente subisce per effetto della risoluzione anticipata del contratto, sia il risarcimento dei danni derivanti dal mancato ammortamento delle spese sostenute dall’agente medesimo su indicazione della preponente per l’esecuzione del contratto.

Entrambi i suddetti diritti dell’agente sono esclusi in caso di recesso da parte dell’agente, a meno che tale recesso sia imputabile al comportamento della preponente.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, la cui durata non può superare i due anni.

Tuttavia la legge spagnola non stabilisce l’ammontare dell’indennità dovuta all’agente in tal caso, ma lascia alle parti la possibilità di determinare l’importo di tale indennità.

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3. Il concetto di nuovi clienti secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea

Il concetto di “nuovi clienti” secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea

Con la sentenza 7 aprile 2016, C-315/14, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’art. 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che “nuovi clienti” possono essere anche quelli procurati dall’agente che hanno già intrattenuto in precedenza rapporti d’affari con la preponente per quanto riguarda gli articoli commercializzati dalla preponente in una determinata gamma di prodotti, ma non per quanto riguarda quelli per i quali la preponente ha conferito all’agente un incarico di vendita esclusivo.

Per meglio comprendere l’importanza e la novità della sentenza in commento è utile ricostruire brevemente la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza, che è stata emessa in un procedimento promosso da un agente tedesco dopo la cessazione di un rapporto di agenzia con una società tedesca produttrice di vari marchi di montature per occhiali, al fine di ottenere l’indennità di fine rapporto.

La società tedesca collabora con vari agenti, ad ognuno dei quali conferisce solo collezioni di montature per occhiali di determinati marchi, ma non tutta la sua gamma di prodotti.

L’agente che ha promosso la causa in questione aveva ricevuto un incarico per la vendita delle collezioni di montature per occhiali relative a due marchi.

Di conseguenza, tale agente si trovava in concorrenza con gli altri agenti di zona della preponente ai quali era stato conferito un incarico per la vendita di altre collezioni di marchi di montature per occhiali.

La società tedesca aveva fornito all’agente un elenco di clienti comprendente ottici che avevano già acquistato da essa collezioni di montature per occhiali di marchi diversi da quelli oggetto del contratto e, quindi, la medesima società ha sostenuto in causa che tali clienti non potevano essere considerati “nuovi clienti” ai fini dell’ottenimento dell’indennità di fine rapporto.

Per contro, l’agente tedesco ha sostenuto che gli ottici che, grazie ai suoi sforzi, avevano acquistato per la prima volta montature per occhiali con i marchi a lui contrattualmente assegnati dovevano essere considerati come “nuovi clienti”, anche se erano già stati in precedenza clienti della preponente per altri marchi di montature per occhiali.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha risolto la controversia in esame enunciando il principio di diritto sopra riportato, e cioè che “nuovi clienti” possono essere anche quelli procurati dall’agente che hanno già intrattenuto in precedenza rapporti d’affari con la preponente per quanto riguarda gli articoli commercializzati dalla preponente in una determinata gamma di prodotti, ma non per quanto riguarda quelli per i quali la preponente ha conferito all’agente un incarico di vendita esclusivo.

Tale principio potrebbe essere utilizzato anche in Italia nelle cause tra agenti e preponenti riguardanti il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 c.c. quando vi sono circostanze analoghe a quelle presenti nella sentenza in commento (in particolare zona non in esclusiva e affidamento all’agente solo di determinate linee di prodotti). Sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana interpreterà il concetto di “nuovi clienti” conformemente alla sentenza 7 aprile 2016 della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

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2. Il contratto di agenzia nel Regno Unito

La figura dell’agente di commercio è stata regolata in Europa dalla Direttiva 86/653/CEE del Consiglio UE del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Nel Regno Unito il diritto dei contratti di agenzia è dominato dal principio della libertà contrattuale. Vi sono al momento restrizioni solo relativamente ad alcuni diritti e doveri fondamentali dei contraenti in ragione della suddetta Direttiva UE sugli agenti, che è stata recepita in Gran Bretagna con la legge The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993.

Inoltre, valgono i principi generali della legislazione contrattualistica e della concorrenza.

In buona sostanza, la maggior parte degli articoli della suddetta Direttiva è destinata a dare una tutela minima all’agente e, quindi, non può essere derogata a suo svantaggio.

Ciò riguarda le norme degli artt. 3 e 4 (diritti e doveri dei contraenti), l’art. 10 commi 2 e 3 (sussistenza ed esigibilità del diritto alla provvigione), l’art. 11 comma 3 (diritto alla provvigione), l’art. 13 comma 1 (diritto di entrambi i contraenti di pretendere un esemplare scritto del contratto), l’art. 17 (diritto all’indennizzo dell’agente dopo la fine del contratto), l’art. 19 (illiceità degli accordi che escludono il diritto all’indennizzo).

Ne consegue che, qualora una clausola contrattuale si discosti dal contenuto dei predetti articoli, tale clausola è nulla in quanto illecita e sarà di volta in volta sostituita dalla norma applicabile della Direttiva UE sugli agenti, mentre il resto del contratto resterà valido.

Operativamente nel Regno Unito ogni persona fisica o giuridica può essere agente, non essendo necessario che abbia la sede o la residenza in Gran Bretagna per poter svolgere tale attività.

L’agente non è tenuto a iscriversi alla Camera di Commercio, né ad un albo, non ci sono accordi di categoria vincolanti, né sussiste per le preponente alcun obbligo di versare contributi, trattenute o quote annuali.

Per contro, tutti gli obblighi previdenziali gravano esclusivamente sull’agente.

Nel Regno Unito il contratto di agenzia non è sottoposto ad alcun requisito di forma, nonostante la sopra citata Direttiva UE sugli agenti preveda la forma scritta.

Inoltre va considerato che, sebbene anche il contratto di agenzia concluso in forma orale sia da ritenersi valido, ciascuno dei contraenti può comunque pretendere dall’altro una copia scritta del contratto che ne riporti l’esatto contenuto.

Il contratto di agenzia non è sottoposto ad obblighi di registrazione.

Il contratto è, di solito, a tempo determinato, ma ove si protragga oltre il termine stabilito diventa a tempo indeterminato. Non vi sono norme relative ad un periodo di prova dell’agente.

Nel caso in cui manchi un accordo contrattuale sull’ammontare della provvigione, il compenso dell’agente viene determinato, ai sensi dell’art. 6 della suddetta Direttiva UE, secondo la remunerazione “usuale” e/o “ragionevole”.

Il preavviso minimo per la risoluzione è di un mese per i contratti annuali, due mesi per i biennali, tre mesi per quelli che durano tre o più anni.

Alla risoluzione del contratto l’agente ha diritto a un indennizzo o a un risarcimento danni pari “all’attuale valore di mercato del contratto se questo fosse durato nel tempo”.

La legge non dispone un modello inderogabile, rimettendo la scelta ai contraenti.

La forma più comune di liquidazione è il risarcimento del danno finalizzato ad una compensazione calcolata sulla base del pregiudizio insito per l’agente nell’interruzione del rapporto.

Non vi sono disposizioni di legge che impongano una clausola di non concorrenza post-contrattuale: i contraenti possono, quindi, decidere liberamente che l’agente sia obbligato ad astenersi per un certo periodo di tempo dopo la cessazione del contratto da ogni attività di concorrenza in danno del preponente e che in cambio di questa limitazione della sua libertà lavorativa riceva un’indennità. Sotto il profilo del diritto della concorrenza, tale clausola è lecita soltanto se si riferisce esattamente ai prodotti del preponente, se è limitata ad una determinata zona e non supera una certa durata.

La durata massima consentita, ai sensi dell’art. 20 comma 3 della citata Direttiva UE sugli agenti, è di due anni. Inoltre, sempre secondo tale Direttiva, la clausola sulla concorrenza necessita, come detto, della forma scritta.

Nel Regno Unito l’agente può servirsi di un ausiliario, il quale è obbligato soltanto nei confronti dell’agente, ma non ha con il preponente alcuna relazione contrattuale.

Di conseguenza, laddove il contratto principale (tra agente e preponente) sia dichiarato nullo o annullabile, ciò non determina comunque alcun effetto sul contratto con l’ausiliario, che rimane valido.

In linea di massima gli accordi sulla competenza giudiziaria sono possibili, così come eventuali clausole sul diritto applicabile. Tuttavia, qualora il giudice competente in base all’accordo contrattuale non dovesse applicare il diritto del relativo Paese, si dovrà ovviamente considerare che ciò comporta rilevanti costi aggiuntivi (ad esempio per le asseverazioni in relazione al diritto applicabile secondo il giudice o per l’intervento di un interprete).

Laddove le parti non abbiano stabilito nulla in merito al diritto applicabile, si applica il diritto del Paese nel quale l’agente esercita la propria attività. Infine va tenuto presente che all’interno del Regno Unito esistono giurisdizioni differenti, in considerazione delle varie nazioni che lo compongono.

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1. Il risarcimento del danno ulteriore secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea

Il risarcimento del danno ulteriore secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea

Con la sentenza 3 dicembre 2015, C-338/14, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’art. 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la concessione del risarcimento del danno ulteriore non è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di un illecito imputabile al preponente, che presenti un nesso causale con il danno invocato, ma esige che il danno invocato sia distinto da quello risarcito dall’indennità di fine rapporto.

In Italia l’art. 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653 è stato attuato dall’art. 1751, IV comma, c.c., in base al quale il riconoscimento all’agente dell’indennità di fine rapporto non priva comunque lo stesso agente del diritto al risarcimento del danno ulteriore derivante dalla cessazione del rapporto.

Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza italiana l’art. 1751, IV comma, c.c. si riferisce ai danni ulteriori da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) connesso alla cessazione del rapporto di agenzia.

Tuttavia con la suddetta sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione europea sembra aver stabilito che il riconoscimento a favore dell’agente del risarcimento del danno ulteriore non presuppone necessariamente un illecito imputabile al preponente.

Pertanto il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea potrebbe essere utilizzato per sostenere che l’art. 1751, IV comma, c.c. deve essere interpretato in conformità a tale principio, con la conseguenza che pure in caso di una risoluzione legittima del contratto di agenzia, oltre all’indennità di fine rapporto, si potrebbe richiedere anche il risarcimento dei danni ulteriori, purché tali danni siano distinti da quelli risarciti con l’indennità fine rapporto (ad esempio danni per denigrazione professionale, per ingiuriosità del recesso del preponente, per investimenti non recuperabili, per costi di licenziamento del personale non più utilizzabile).

Sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana interpreterà l’art. 1751, IV comma, c.c. conformemente alla sentenza 3 dicembre 2015 della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

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42. Il contratto di subagenzia e la figura del subagente

Con la sentenza n. 23973 del 26 settembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contratto di subagenzia e sull’inquadramento giuridico della figura del subagente.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che:

  • il contratto di sub-agenzia consiste in una peculiare ipotesi di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, per il quale trovano applicazione le norme dettate in tema di contratto di agenzia, ad esclusione di quelle relative al potere rappresentativo del preponente (articolo 1745 cod. civ.);
  • il contratto di agenzia e di subagenzia, nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell’oggetto, si differenzia con riguardo alla persona del preponente, posto che nel secondo caso è l’agente a ricoprire il ruolo di preponente nei rapporti con il subagente;
  • sussiste una tendenziale autonomia tra i due rapporti esistenti, da un lato, tra preponente e agente, e tra agente e subagente dall’altro;
  • il subagente è un ausiliario dell’agente, che non risponde del proprio operato al preponente, ma direttamente all’agente, operando sotto la responsabilità di quest’ultimo;
  • la figura del subagente non è espressamente disciplinata dal codice civile, ma a tale figura si applicano le norme del contratto di agenzia, eccetto l’art. 1745 cod. civ.;
  • la responsabilità del preponente è esclusa per fatto illecito del subagente, posto che ciascun padrone o committente risponde, ai sensi degli articoli 2049 e 1228 cod. civ., dei fatti illeciti commessi soltanto dai loro collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all’autonomia organizzativa lo svolgimento dell’attività loro affidata.

In buona sostanza, con la sentenza in commento la Cassazione ha fatto il punto sul contratto di subagenzia e sulla figura del subagente, richiamando una serie di principi di diritto, che ormai rappresentano orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia.

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41. Insussistenza giusta causa

Con due recentissime sentenze, rispettivamente del 10 agosto 2019 e del 18 luglio 2019, il Tribunale di Bolzano e il Tribunale di Milano si sono pronunciate sulle conseguenze derivanti in caso di insussistenza della giusta causa in un rapporto di agenzia.

In particolare, in entrambe le suddette sentenze è stato richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sua pronuncia n. 19579 del 30 settembre 2016, secondo cui: “In tema di rapporto di agenzia, il recesso dell’agente per giusta causa si converte, ove si accerti l’insussistenza di quest’ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell’agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità ed all’eventuale risarcimento del danno”.

In buona sostanza, le due sentenze in commento hanno ribadito che alla mancanza di giusta causa consegue la riqualificazione della cessazione del rapporto come recesso senza preavviso, precisando che tale riqualificazione si verifica sia quando a recedere è l’agente (come nel caso oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione sopra menzionata), sia quando a recedere è la preponente.

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