Il contratto di agenzia in Belgio

Il contratto di agenzia in Belgio è regolato dalla legge sugli agenti (detta “Handelsagentuurwet” in fiammingo e “Loi sur l’agence commerciale” in francese), che ha recepito nell’ordinamento belga la direttiva 86/653/CEE. Peraltro in Belgio sussiste anche una vasta giurisprudenza in materia di contratti di agenzia, che occorre tenere in considerazione.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

In Belgio l’agente di commercio viene considerato come un commerciante e come tale è tenuto a: (i) registrarsi presso la cosiddetta “Crossroad Bank for Enterprises”; (ii) registrarsi presso la Camera di sicurezza sociale per i lavoratori autonomi; (iii) iscriversi presso gli uffici tributari.

Se l’agente non rispetta i suddetti obblighi di registrazione e/o iscrizione, lo stesso rischia sanzioni amministrative e penali.

La legge belga non prevede alcun requisito di forma per il contratto di agenzia, ma è comunque necessaria la forma scritta per determinate clausole contrattuali, come ad esempio la clausola sull’esclusiva o la clausola sullo “star del credere”.

In Belgio, a differenza dell’Italia, il c.d. “star del credere” è valido, con la conseguenza che, secondo la legge belga, in caso di insolvenza dei clienti, l’agente risponde senza limiti, purché lo “star del credere” sia stato pattuito per iscritto e a fronte del riconoscimento di una provvigione aggiuntiva.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. In mancanza però di accordo tra le parti sulla durata del contratto, lo stesso si presume a tempo indeterminato.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo la legge belga, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo.

I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere sono:

  • violazione da parte dell’agente dell’obbligo di esclusiva;
  • violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente;
  • malattia grave o morte dell’agente;
  • corruttibilità dell’agente;
  • condanna penale dell’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere sono:

  • violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
  • fallimento della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente (ad esempio l’acquisizione di clientela originariamente dell’agente).

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, ma la legge belga non prevede alcuna indennità a favore dell’agente per il fatto di astenersi, dopo la fine del contratto, dal compimento di ogni attività che possa costituire concorrenza in danno della preponente.

Il divieto di concorrenza post-contrattuale può comunque avere una durata di massimo sei mesi dalla fine del contratto, poiché costituisce un vincolo alla libertà lavorativa dell’agente.

Qualora sia stato stabilito un pagamento forfetario a favore della preponente in caso di violazione del divieto di concorrenza da parte dell’agente, tale pagamento non può essere superiore alla provvigione media annuale calcolata in relazione agli ultimi cinque anni di attività. Nel caso in cui la preponente riesca però a provare che dalla violazione del divieto di concorrenza gli è derivato un danno maggiore il suo diritto al risarcimento è commisurato al danno subito.

Infine si segnalano due specificità della legge belga sui contratti di agenzia:

  • se l’agente ha la propria residenza principale in Belgio il contratto di agenzia deve essere necessariamente sottoposto al diritto belga e ai giudici belgi;
  • le norme del Belgio sugli agenti di commercio hanno carattere imperativo e non sono derogabili (tuttavia, secondo la dottrina belga prevalente, nonostante il carattere imperativo delle norme del diritto belga, le parti contraenti possano tuttavia stabilire l’applicabilità del diritto di un altro Stato UE, qualora esso rispetti la tutela minima accordata dalla direttiva CEE n. 86/653).

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