Inapplicabilità agli agenti extracomunitari delle tutele previste per gli agenti comunitari

Con la sentenza 16 febbraio 2017, C-507/15, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito l’inapplicabilità agli agenti extracomunitari della direttiva europea 86/653 sugli agenti commerciali anche nei casi in cui la preponente abbia sede in un stato membro dell’Unione europea.

Per meglio comprendere l’importanza della sentenza in commento è utile ricostruire brevemente la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza, che è stata emessa in un procedimento promosso da un agente turco dopo la cessazione di un rapporto di agenzia con una società belga.

L’agente turco operava nel settore dell’importazione e della distribuzione di prodotti agricoli, mentre la preponente belga esercitava attività di sviluppo, produzione e vendita di incubatrici e accessori per il mercato del pollame.

In data 1 luglio 1992 le parti stipulavano un contratto di agenzia a tempo determinato della durata di un anno, che prevedeva il rinnovo automatico ogni anno per un periodo di dodici mesi, salvo essere risolto da una delle parti con un preavviso di tre mesi dalla data di scadenza annuale, notificato con lettera raccomandata.

Inoltre tale contratto prevedeva che lo stesso fosse disciplinato dal diritto belga e che, in caso di controversie, fosse competente solo il Tribunale di Gand (Belgio).

Con lettera del 26 marzo 2013 la preponente belga comunicava all’agente turco la risoluzione del contratto di agenzia commerciale con effetto dal 30 giugno 2013.

Il 5 marzo 2014 l’agente turco intraprendeva un’azione dinanzi al Tribunale di Gand (Belgio), al fine di ottenere la condanna della preponente belga al pagamento di un’indennità compensatoria di recesso dal contratto e di un’indennità di cessazione del rapporto, nonché alla ripresa in consegna delle scorte residue e al pagamento dei crediti esigibili.

A sostegno delle sue pretese l’agente turco richiamava la legge speciale belga del 1995 riguardante gli agenti di commercio, sostenendo che tale legge era applicabile al caso in questione, poiché nel contratto di agenzia le parti avevano validamente scelto il diritto belga quale legge applicabile al contratto medesimo.

Per contro, la preponente belga sosteneva che nel caso di specie era applicabile unicamente il diritto generale belga, dato che la suddetta legge speciale del 1995 sarebbe stata applicabile soltanto se l’agente avesse operato in Belgio, il che nella fattispecie oggetto del giudizio non si era verificato.

Il giudice belga, seppure aveva constatato che le parti avevano effettuato in maniera esplicita la scelta del diritto belga, riteneva che ciò non comportava l’applicazione della legge speciale belga del 1995 riguardante gli agenti di commercio, in quanto l’ambito di applicazione territoriale di tale legge è limitato agli agenti commerciali principalmente stabiliti in Belgio. Infatti l’articolo 27 della suddetta legge del 1995, come interpretato nel diritto belga, induce a concludere che tale legge ha natura autolimitativa, con la conseguenza che essa perde il suo carattere imperativo se l’agente non ha lo stabilimento principale in Belgio, a prescindere dalla circostanza che le parti abbiano designato il diritto belga in generale quale diritto applicabile.

Tuttavia il Tribunale di Gand decideva di sospendere il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: “Se la legge del 1995, che recepisce nel diritto nazionale belga la direttiva 86/653, sia compatibile con tale direttiva e/o con le disposizioni dell’Accordo di associazione, che ha l’obiettivo esplicito dell’adesione della Turchia all’Unione europea, e/o con gli impegni assunti tra la Turchia e l’Unione europea al fine di abolire le restrizioni alla libera circolazione dei servizi tra questi paesi, posto che tale legge prevede la sua applicazione esclusiva agli agenti commerciali aventi la sede principale in Belgio e non si applica se un preponente stabilito in Belgio e un agente stabilito in Turchia hanno operato una scelta esplicita a favore dell’applicazione della legge belga”.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha così risposto alla questione pregiudiziale che le è stata sottoposta: “La direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, e l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di recepimento di tale direttiva nel diritto dello Stato membro interessato, che esclude dal proprio campo di applicazione un contratto di agenzia commerciale nel cui ambito l’agente commerciale è stabilito in Turchia, ove esercita le attività derivanti da tale contratto, e il preponente è stabilito in detto Stato membro, con la conseguenza che, in tali circostanze, l’agente commerciale non può avvalersi dei diritti che la direttiva suddetta garantisce agli agenti commerciali in seguito alla cessazione di un tale contratto di agenzia commerciale.”.

In buona sostanza, con la sentenza in commento la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che un agente di commercio che esercita la sua attività in un paese extra UE non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva europea 86/653 sugli agenti commerciali, a prescindere dal fatto che la preponente abbia la sua sede in un paese UE, con la conseguenza che l’agente extracomunitario non deve beneficiare imperativamente della tutela offerta dalla suddetta direttiva europea.

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