Il contratto di agenzia in Germania

Secondo il codice commerciale tedesco (HGB) è agente colui che, in qualità di imprenditore autonomo, viene stabilmente incaricato di procurare affari in favore di un altro soggetto (preponente) o di concluderli in nome di quest’ultimo.

In Germania l’agente di commercio può essere sia una persona giuridica (come una società per azioni o una s.r.l.) che una società di persone con capacità giuridica (s.a.s., s.n.c.).

Il diritto tedesco non prevede obblighi di registrazione a carico dell’agente, così come non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, fermo restando che in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo.

Ad ogni modo clausole particolari, come quella dello star del credere o il divieto di concorrenza post contrattuale, necessitano sempre della forma scritta.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto a tempo determinato che viene portato avanti da entrambe le parti dopo lo scadere del termine vale per legge come rinnovato a tempo indeterminato.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il codice commerciale tedesco (HGB), ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo.

I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere sono:

  • una grave violazione del contratto da parte dell’agente;
  • una violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere sono:

  • una grave violazione del contratto da parte della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente (ad esempio l’acquisizione di clientela originariamente dell’agente);
  • l’impossibilità dell’adempimento da parte della preponente di obblighi contrattuali essenziali (ad esempio incolpevole insolvenza dell’impresa).

In caso di scioglimento del contratto di agenzia (a tempo determinato o a tempo indeterminato) l’agente ha diritto ad una indennità. Tale indennità serve a compensare i vantaggi che la preponente ha ottenuto dall’attività dell’agente.

L’ammontare massimo di tale indennità sarà pari alla provvigione di un anno calcolata sulla media del volume degli affari procurati dall’agente negli ultimi cinque anni; in caso di rapporto contrattuale più breve il limite massimo dell’indennità sarà pari alla media del volume degli affari procurati dall’agente nel periodo infraquinquennale.

Il diritto ad ottenere l’indennità viene meno solo nei tre casi seguenti:

  • recesso da parte dell’agente senza fondata giustificazione;
  • recesso da parte della preponente per grave motivo costituito da comportamento colpevole dell’agente;
  • subentro consensuale di un terzo nel rapporto contrattuale.

In Germania nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. Per tale patto di non concorrenza post contrattuale all’agente spetta un equo indennizzo.

Infine spetta alle parti stabilire liberamente una clausola sul giudice competente o di devoluzione ad arbitri delle future controversie. Senza tali accordi, sono competenti, a seconda della controversia, i giudici civili o del lavoro.

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