Con l’ordinanza n. 11235 del 27 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito un’altra casistica che integra gli estremi del recesso per giusta causa da parte della preponente.
Il caso da cui trae origine tale ordinanza riguardava un consulente finanziario (inquadrato come agente di commercio), che aveva lavorato per oltre otto anni per una banca, coordinando una rete di consulenti finanziari.
Nel 2006 la banca aveva affiancato all’agente un nuovo manager con cui avrebbe dovuto condividere alcune responsabilità. L’agente non aveva gradito la situazione e, lamentando presunte ingerenze e comportamenti “aggressivi” da parte dei colleghi, aveva inviato alla banca una lettera dai toni molto duri: o la banca avrebbe modificato il proprio assetto organizzativo oppure lui avrebbe lasciato. La banca aveva scelto la seconda strada, recedendo dal rapporto per giusta causa.
L’agente aveva quindi fatto causa, chiedendo il pagamento di bonus, indennità di preavviso e indennità di fine rapporto. L’agente aveva perso sia in primo grado che in appello.
Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’agente confermando le sentenze dei due gradi di giudizio sulla base del seguente principio di diritto: “Nel contratto di agenzia, integra giusta causa di recesso della preponente, escludendo il diritto dell’agente alle indennità di fine rapporto, la condotta dell’agente che, senza avere previamente provato le lamentate indebite ingerenze o minacce dei manager indicati dalla preponente, invii a quest’ultima una missiva dai contenuti gravemente polemici e perentori, ponendola di fronte all’alternativa tra la modifica dell’assetto organizzativo prescelto dalla preponente e la cessazione del rapporto, così violando i canoni di correttezza, lealtà e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 1749 c.c.”.
In buona sostanza, la lettera dell’agente non era una legittima protesta, ma un vero e proprio ultimatum. Un ultimatum, senza prove concrete dei torti subiti, non è compatibile con la lealtà e la buona fede che devono caratterizzare qualunque rapporto contrattuale.
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