Categoria: Agenzia Pagina 6 di 12

45. Pensione dell’agente e patto di non concorrenza

Con la sentenza n. 1109 del 9 luglio 2019 il Tribunale di Velletri si è pronunciato sul diritto dell’agente che va in pensione ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale di cui all’art. 1751 bis del codice civile.
In particolare, con la suddetta pronuncia il Tribunale di Velletri ha affermato che, qualora il rapporto di agenzia sia cessato per ragioni di pensionamento, salute ed età dell’agente, quest’ultimo non ha diritto ad ottenere anche l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751 bis del codice civile, essendo pacifico che – a seguito del recesso per ragioni di pensionamento – l’agente non avrebbe più svolto l’attività.
La sentenza in commento è interessante, in quanto prende posizione su tema su cui sussiste sia una lacuna normativa sia una lacuna della contrattazione collettiva, posto che né l’art. 1751 bis del codice civile, né gli Accordi Economici Collettivi prevedono espressamente il diritto dell’agente ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale nel caso in cui la cessazione del rapporto di agenzia avvenga per circostanze attribuibili all’agente medesimo, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività.

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44. Violazione dell’obbligo di non concorrenza

Con la sentenza n. 30065 del 19 novembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nozione di concorrenza nell’ambito del contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che, agli effetti del divieto fatto all’agente dall’art. 1743 cod. civ. di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro, la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo a tal fine sufficiente che tali imprese si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, cosicché l’una possa ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedibilmente si rivolgeranno.

In buona sostanza, dalla sentenza in esame si deduce che si verifica una violazione dell’obbligo di non concorrenza da parte dell’agente, quando lo stesso promuove in parallelo affari per due o più imprese che si rivolgono ad una clientela anche potenzialmente comune, a prescindere dalla diversa tipologia di beni di cui l’agente promuove la vendita e cioè dalle caratteristiche di tali prodotti.

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43. Recesso per giusta causa basato sulla violazione dell’obbligo di lealtà e buona fede

Con la sentenza n. 27508 del 28 ottobre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del recesso per giusta causa da parte dell’agente in caso di violazione dell’obbligo di agire con lealtà e buona fede da parte della preponente.

In particolare nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che:

  • l’istituto del recesso per giusta causa, previsto in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi però tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia (in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali) assume una maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
  • di conseguenza, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa in un rapporto di agenzia, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata;
  • ai sensi dell’art. 1749 cod. civ. la preponente è obbligata ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di tale obbligo configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di recesso del rapporto, con il conseguente diritto dell’agente che recede per tale motivo ad ottenere l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 cod. civ.;
  • nel caso in cui il Giudice accerta l’insussistenza della giusta causa, il recesso dell’agente si converte in recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della preponente ad ottenere l’indennità di mancato preavviso, oltre all’eventuale risarcimento del danno ulteriore.

La sentenza in commento trae origine da un recesso per giusta causa effettuato da due promotori finanziari per asserita violazione dell’obbligo di lealtà e buona fede ex art. 1749 cod. civ. da parte di una banca per presunto abuso ispettivo nei loro confronti, a causa dell’accesso negli uffici dei due promotori degli ispettori inviati dalla stessa banca e dalla loro successiva relazione.

Pertanto, dalla sentenza in esame si deduce che, sebbene sia astrattamente legittimo per un agente porre a fondamento del suo recesso per giusta causa la violazione da parte della preponente dell’obbligo di lealtà e buona fede di cui all’art. 1749 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare caso per caso se tale violazione integri o meno gli estremi di una giusta causa di recesso, tenendo presente le specifiche circostanze del caso concreto.

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19. Può l’agente lavorare nella sede della preponente

Può l’agente lavorare nella sede della preponente?

Con la sentenza 21 novembre 2018, C-452/17, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che un agente di commercio può svolgere la sua attività promozionale presso la sede della preponente.

Più precisamente la Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto (incaricato in maniera permanente di trattare per conto della preponente la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa) svolga la propria attività presso la sede della preponente non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come “agente commerciale” ai sensi di tale disposizione, purché ciò non impedisca allo stesso di esercitare la sua attività in maniera indipendente.

In particolare, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, affinché un soggetto possa essere qualificato come “agente commerciale” è necessaria la sussistenza delle tre seguenti condizioni:

  • il soggetto deve avere la qualifica di intermediario indipendente;
  • il soggetto deve collaborare in maniera stabile con la preponente;
  • il soggetto deve esercitare un’attività che può consistere o nel trattare la vendita o l’acquisto di merci per la preponente o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto di quest’ultima.

In buona sostanza, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea ai fini della qualificazione di un soggetto come “agente commerciale” non rileva il fatto che l’attività promozionale sia svolta dentro o fuori la sede della preponente, ma rileva la coesistenza di tutte e tre le condizioni sopra indicate, che attestano l’indipendenza e l’autonomia di un soggetto rispetto alla preponente.

La sentenza in commento è interessante, in quanto non preclude a priori le tutele previste dalla direttiva europea 86/653 sugli agenti di commercio a tutti quei soggetti che svolgono la loro attività all’interno della sede della preponente, come ad esempio i venditori delle concessionarie d’auto e/o dei mobilifici, a condizione che tali soggetti esercitino la loro attività in maniera del tutto indipendente e autonoma.

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18. Il contratto di agenzia in Polonia

Il contratto di agenzia in Polonia

Il contratto di agenzia in Polonia è regolato dagli articoli 758 e seguenti del codice civile polacco. Tali articoli sono stati in parte modificati a seguito del recepimento nell’ordinamento polacco della direttiva 86/653/CEE sugli agenti di commercio.

In Polonia l’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

Il diritto polacco non prevede alcuna forma particolare né alcun obbligo di registrazione del contratto, sebbene a fini probatori sia preferibile concludere il contratto per iscritto. Peraltro l’art. 758 §2 del codice civile polacco stabilisce che ciascuna parte ha diritto ad ottenere la conferma scritta del contenuto contrattuale pattuito e delle clausole dirette a modificare o completare il contratto, non essendo ammessa la rinuncia a tale diritto.

In Polonia il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato, ma non è prevista la possibilità di pattuire un periodo di prova.

Da un contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere concedendo all’altra parte i seguenti termini di preavviso:

  • un mese per il primo anno;
  • due mesi per il secondo anno;
  • tre mesi a partire dal terzo anno in poi.

Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente termini di preavviso superiori rispetto a quelli sopra indicati, purché valgano sia per la preponente sia per l’agente.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il diritto polacco, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia una “circostanze straordinarie” che giustifica la cessazione immediata del contratto.

Le “circostanze straordinarie” che legittimano il recesso in tronco della preponente sono:

  • la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’agente;
  • la violazione dell’obbligo di esclusiva da parte dell’agente;
  • l’appropriazione da parte dell’agente di somme di spettanza della preponente.

Le “circostanze straordinarie” che, invece, legittimano il recesso in tronco dell’agente sono:

  • la violazione dell’obbligo di esclusiva da parte della preponente;
  • la violazione dell’obbligo di salvaguardare la sfera commerciale dell’agente;
  • i significativi ritardi della preponente nella produzione e consegna dei beni.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.   L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. Il diritto polacco non stabilisce però l’ammontare dell’indennità dovuta all’agente in tal caso, lasciando alle parti la possibilità di determinare l’importo di tale indennità.

Laddove nel contratto di agenzia non siano specificato l’importo dovuto all’agente relativamente al patto di non concorrenza post-contrattuale, l’agente ha diritto alla corresponsione di un’indennità commisurata al vantaggio che la preponente ottiene per effetto del divieto di concorrenza.

Una peculiarità del diritto polacco è costituita dal fatto che la preponente può revocare per iscritto il divieto di concorrenza post-contrattuale previsto in un contratto di agenzia fino alla cessazione del contratto stesso, ma in tal caso la preponente è tenuta a corrispondere all’agente il relativo indennizzo per sei mesi.

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17. Il contratto di agenzia nella Repubblica di San Marino

Il contratto di agenzia nella Repubblica di San Marino

Nella Repubblica di San Marino manca una legge che disciplina in maniera specifica il contratto di agenzia, ma esiste unicamente la legge n. 125 del 31 ottobre 1990, che disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività di agente di commercio.

In base ad un’interpretazione letterale di tale legge sembrerebbe che nel diritto sanmarinese sia ammissibile solo la figura dell’agente-persona fisica e non anche quella dell’agente-persona giuridica (art. 3).

Nella Repubblica di San Marino un agente di commercio prima di iniziare la sua attività deve darne comunicazione all’Ufficio Tributario, all’Ufficio del Lavoro e all’Istituto Sicurezza Sociale per l’iscrizione nei ruoli dei lavoratori indipendenti.

Inoltre, secondo la suddetta legge n. 125 del 31 ottobre 1990, costituiscono requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di agente di commercio il possesso di:

  • una specifica licenza, che viene rilasciata dall’Ufficio Industria Artigianato e Commercio, previo pagamento della tassa sulle licenze commerciali;
  • una patente commerciale che attesta le capacità professionali del soggetto che intende svolgere l’attività di agente.

Per quanto non diversamente previsto dalla legge n. 125 del 31 ottobre 1990 agli agenti di commercio si applicano le norme sul commercio in generale contenute nella legge n. 130 del 26 luglio 2010.

A San Marino un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto sanmarinese non impone per i contratti alcun particolare requisito di forma.

Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto un contratto di agenzia, anche per disciplinare in maniera dettagliata gli obblighi dell’agente e quelli del preponente, poiché nel diritto sanmarinese mancano del tutto leggi e norme speciali che si occupano di tali aspetti.

Inoltre, stante l’assenza di una normativa specifica sui contratti di agenzia, nel diritto sanmarinese manca pure una norma di legge che disciplina la durata e lo scioglimento del contratto di agenzia, con la conseguenza che anche tali aspetti dovranno essere dettagliatamente regolamentati nel contratto individuale di agenzia.

Infine si segnala che a San Marino non esistono norme o leggi che riconoscono all’agente il diritto ad ottenere un’indennità in caso di cessazione del rapporto, così come non esistono nemmeno norme o leggi che obbligano il preponente a corrispondere all’agente un’indennità per vincolare quest’ultimo a non esercitare attività in concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.

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16. Contratto di agenzia e periodo di prova secondo la Corte di Giustizia europea

Contratto di agenzia e periodo di prova secondo la Corte di Giustizia europea

Con la sentenza 19 aprile 2018, C-645/16, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è occupata della problematica riguardante l’inserimento di un periodo di prova all’interno di contratto di agenzia.

Più precisamente alla Corte di Giustizia sono state sottoposte le due seguenti questioni:

  • se sia o meno in contrasto con la direttiva europea 86/653 sugli agenti di commercio la pattuizione di un periodo di prova in un contratto di agenzia;
  • se sia o meno applicabile l’art. 17 della direttiva europea 86/653 nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia avvenga durante il periodo di prova ivi previsto.

Riguardo alla prima questione, la Corte di Giustizia ha stabilito che, considerato che nessuna disposizione della direttiva europea 86/653 disciplina la pattuizione di un periodo di prova, si deve ritenere che una pattuizione del genere, che ricade nella libertà contrattuale delle parti, non è di per sé vietata dalla stessa direttiva.

Riguardo alla seconda questione, la Corte di Giustizia ha stabilito che è applicabile l’art. 17 della direttiva europea 86/653 quando la cessazione del contratto di agenzia si verifica nel corso del periodo di prova.

Sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana (e conseguentemente la prassi contrattuale) si uniformerà alla sentenza 19 aprile 2018 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, posto che in Italia, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è lecito inserire in un contratto di agenzia un periodo di prova con facoltà per entrambe le parti di recedere dal contratto durante tale periodo, senza obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostitutiva e senza obbligo di pagamento dell’indennità di fine rapporto.

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15. Il contratto di agenzia in Austria

Il contratto di agenzia in Austria

Il contratto di agenzia in Austria è regolato dalla legge sugli agenti di commercio del 1993, che ha recepito nell’ordinamento austriaco la direttiva 86/653/CEE.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

La legge austriaca non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, ma in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo.

In Austria il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

Da un contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere concedendo all’altra parte i seguenti termini di preavviso:

  • un mese per il primo anno;
  • due mesi per il secondo anno;
  • tre mesi per il terzo anno;
  • quattro mesi per il quarto anno;
  • cinque mesi per il quinto anno;
  • sei mesi a partire dal sesto anno in poi.

Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente termini di preavviso superiori rispetto a quelli sopra indicati.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo la legge austriaca, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo che giustifica la cessazione immediata del contratto.

  • I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere in tronco sono:
  • violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente (ad esempio accettazione di compensi da parte dei clienti, trasmissione di ordini fittizi);
  • mancata visita della clientela da parte dell’agente;
  • compimento di atti denigratori nei confronti della preponente;
  • malattia grave o morte dell’agente;
  • fallimento dell’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere in tronco sono:

  • violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
  • mancato pagamento delle provvigioni;
  • compimento di atti denigratori nei confronti dell’agente;
  • fallimento della preponente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

A differenza di quanto avviene in quasi tutti i Paesi UE, la legge austriaca vieta espressamente l’inserimento del patto di non concorrenza post-contrattuale all’interno di un contratto di agenzia.

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14. Il contratto di agenzia in Corea del Sud

Il contratto di agenzia in Corea del Sud

In Corea del Sud la disciplina giuridica del contratto di agenzia è contenuta nella legge commerciale sudcoreana e precisamente negli articoli da 89 a 92-3.

Secondo il diritto sudcoreano l’agente può essere una persona fisica o una persona giuridica: in quest’ultimo caso non è necessario che l’agente persona giuridica abbia la propria sede legale all’interno del Paese.

Per esercitare l’attività di agente di commercio non occorre il possesso di determinate licenze, ma è sufficiente la registrazione presso gli uffici erariali se si svolge tale attività in forma individuale oppure l’iscrizione presso il registro delle imprese se l’attività agenziale viene svolta in forma societaria.

In Corea del Sud un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto sudcoreano non impone per il contratto di agenzia alcun particolare requisito di forma. Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto il contratto specie ai fini probatori.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato, non essendo prevista la possibilità di pattuire un periodo di prova.

In caso di recesso ordinario da un contratto a tempo indeterminato il diritto sudcoreano fissa in due mesi il termine di preavviso dovuto, a prescindere se a recedere sia l’agente o la preponente.

In presenza di un grave motivo è possibile recedere in tronco dal contratto di agenzia (a tempo determinato o indeterminato). La legge commerciale sudcoreana non indica però espressamente i gravi motivi che legittimano il recesso straordinario con effetto immediato.

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza sudcoreana, affermando che integrano gli estremi dei gravi motivi che giustificano un recesso in tronco le seguenti ipotesi:

  • violazione da parte dell’agente dell’obbligo di esclusiva;
  • violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente;
  • violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
  • fallimento della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

  • durante il rapporto l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti;
  • dopo la cessazione del rapporto la preponente ottiene delle entrate per effetto dell’attività promozionale svolta in precedenza dall’agente.

L’indennità di fine rapporto non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore a cinque anni, l’indennità dovuta all’agente viene calcolata sul relativo periodo.

Tuttavia l’agente non ha diritto all’indennità di fine rapporto se è a lui imputabile la cessazione del contratto di agenzia, come ad esempio quando il contratto cessa a seguito del recesso posto in essere dallo stesso agente.

Il diritto dell’agente a percepire l’indennità di fine rapporto si prescrive dopo sei mesi dalla cessazione del contratto.

In Corea del Sud è lecito pattuire un divieto di concorrenza post-contrattuale a carico dell’agente, ma in tale situazione la legge commerciale sudcoreana non riconosce alcuna indennità a favore dell’agente e non fissa nemmeno una durata massima del divieto in questione, consentendo alle parti di stabilire liberamente tale durata.

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13. Il contratto di agenzia in Portogallo

Il contratto di agenzia in Portogallo

Il contratto di agenzia in Portogallo è disciplinato dalla legge 178/86 del 3 luglio 1986 (“Regime Jurídico do Contrato de Agência ou de Representação Comercial” – RJCA), che poi è stata modificata e completata dalla legge 118/93 del 13 aprile 1993 (“Alterações ao Regime Jurídico do Contrato de Agência”), con cui è stata recepita nell’ordinamento portoghese la direttiva europea sugli agenti commerciali.

In Portogallo l’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

L’agente di commercio può operare indifferentemente per una o più preponenti, ma se opera per un’unica preponente la clausola di esclusiva deve risultare necessariamente per iscritto.

La legge portoghese non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, ma in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo. Ad ogni modo clausole particolari, come ad esempio quella sull’esclusiva, devono essere redatte per iscritto a pena di nullità.

Il contratto di agenzia, se concluso per iscritto, deve essere registrato, così come tutte le sue modifiche e la sua cessazione.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

In caso di recesso da un contratto a tempo indeterminato il diritto portoghese prevede i seguenti termini minimi di preavviso:

  • un mese se il contratto di agenzia è durato fino ad un anno;
  • due mesi se il contratto di agenzia è durato fino a due anni;
  • tre mesi se il contratto di agenzia è durato da tre anni in poi.

Tuttavia le parti sono libere di fissare nel singolo contratto di agenzia termini di preavviso più lunghi rispetto a quelli sopra indicati, che, come detto, rappresentano i termini minimi di preavviso.

Se non vengono rispettati i termini minimi di preavviso la parte che li ha violati è tenuta al risarcimento del danno in favore dell’altra parte.

La legge portoghese ammette la risoluzione immediata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

  • violazione dell’obbligo di esclusiva;
  • violazione del divieto di incasso della provvigione da parte dell’agente;
  • mancato pagamento della provvigione da parte della preponente;
  • insolvenza/riduzione o cessazione della produzione da parte della preponente;
  • morte di uno dei contraenti;
  • cessazione del contratto per liquidazione di una persona giuridica.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto a un’indennità di fine rapporto, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennità di fine rapporto corrisponde ad equità.

L’indennità di fine rapporto non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore a cinque anni, tale indennità viene calcolata sul relativo periodo.

Il diritto all’indennità di fine rapporto viene meno in caso di recesso da parte dell’agente o se lo stesso ha ceduto ad un terzo i suoi diritti ed i suoi obblighi derivanti dal contratto di agenzia ad un terzo.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. La legge portoghese non stabilisce però l’ammontare dell’indennità dovuta all’agente in tal caso, lasciando alle parti la possibilità di determinare l’importo di tale indennità.

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