Categoria: Il contratto di agenzia in Italia Pagina 6 di 10

41. Insussistenza giusta causa

Con due recentissime sentenze, rispettivamente del 10 agosto 2019 e del 18 luglio 2019, il Tribunale di Bolzano e il Tribunale di Milano si sono pronunciate sulle conseguenze derivanti in caso di insussistenza della giusta causa in un rapporto di agenzia.

In particolare, in entrambe le suddette sentenze è stato richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sua pronuncia n. 19579 del 30 settembre 2016, secondo cui: “In tema di rapporto di agenzia, il recesso dell’agente per giusta causa si converte, ove si accerti l’insussistenza di quest’ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell’agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità ed all’eventuale risarcimento del danno”.

In buona sostanza, le due sentenze in commento hanno ribadito che alla mancanza di giusta causa consegue la riqualificazione della cessazione del rapporto come recesso senza preavviso, precisando che tale riqualificazione si verifica sia quando a recedere è l’agente (come nel caso oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione sopra menzionata), sia quando a recedere è la preponente.

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40. Mancata contestazione estratti conto provvigionali

Con la sentenza n. 12544 del 10 maggio 2019 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della mancata contestazione degli estratti conto provvigionali.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l’omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell’agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.”.

In buona sostanza, nella sentenza in commento la Cassazione ha stabilito che la mancata contestazione degli estratti conto provvigionali trasmessi periodicamente dalla preponente non costituisce un elemento sufficiente a far desumere un’accettazione tacita delle differenti condizioni economiche riconosciute dalla preponente per alcuni specifici affari.

In proposito si segnala che la sentenza n. 12544 del 10 maggio 2019 si pone in contrasto con il principio di diritto in precedenza enunciato dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 13379 del 10 giugno 2009, a cui poi si è conformata la successiva giurisprudenza di merito.

Infatti nella suddetta pronuncia del 2009 la Cassazione ha affermato che in caso di modifiche unilaterali delle provvigioni da parte della preponente, la continuazione pluriennale della collaborazione da parte dell’agente comporta implicita accettazione delle nuove condizioni contrattuali.

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39. Termini di prescrizione e contratto di agenzia

Con la sentenza n. 14498 del 28 maggio 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sui termini di prescrizione nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che:

  • le provvigioni, essendo somme di denaro pagabili “periodicamente ad anno o in termini più brevi”, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1 n. 4, codice civile;
  • l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 codice civile, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, in quanto non rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2948, comma 1 n. 5, codice civile, che è invece riferita espressamente alle sole indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

In buona sostanza, il diritto ad ottenere il pagamento delle provvigioni si prescrive in cinque anni, mentre il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 codice civile si prescrive in dieci anni, fermo restando che – a pena di decadenza da tale diritto – entro un anno dalla cessazione del rapporto di agenzia l’agente deve chiedere espressamente alla preponente il pagamento di tale indennità.

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38. Il lieve ritardo nel pagamento delle provvigioni non costituisce giusta causa

Con la sentenza del 27 febbraio 2019 la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che il lieve ritardo della preponente nel pagamento delle provvigioni non costituisce per l’agente una giusta causa di recesso.

In particolare, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che – indipendentemente dal motivo dell’omesso pagamento delle provvigioni da parte della preponente e cioè se trattasi di un puro disguido o meno – il ritardo, nel caso di specie di nove giorni, rispetto all’usuale momento di pagamento delle provvigioni è oggettivamente di lieve portata e non costituisce una causa tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia e con esso il protrarsi della normale funzionalità dell’attività dell’agente.

Pertanto la Corte d’Appello di Milano ha reputato infondato il recesso per giusta causa effettuato dall’agente e, conseguentemente, lo ha condannato a corrispondere alla preponente l’indennità sostituiva del preavviso da lui non svolto.

La sentenza in commento è interessante, in quanto da essa si ricava che di per sé il ritardo nel pagamento delle provvigioni da parte della preponente non rappresenta un valido motivo di recesso per giusta causa se non è significativo.

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37. L’ingiunzione per ottenere la documentazione della preponente

Con la sentenza del 6 febbraio 2019 il Tribunale di Treviso – Sezione lavoro ha confermato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una preponente, con cui quest’ultima era stata condannata a consegnare all’agente gli estratti conto delle vendite da lui promosse e l’estratto autentico del registro IVA relativo a tali vendite.

In particolare, il Giudice ha motivato la sua decisione sulla base del diritto di informazione dell’agente previsto dall’art. 1749 del codice civile e del diritto di accesso alla documentazione della preponente elaborato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19319 del 29 settembre 2016.

La sentenza in commento si inserisce, quindi, nell’orientamento giurisprudenziale ad oggi minoritario secondo cui è possibile utilizzare lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere l’esibizione delle scritture contabili della preponente.

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36. Determinazione contrattuale dei motivi di recesso per giusta causa

Con la sentenza del 14 febbraio 2019 la Corte di Appello di Brescia si è pronunciata sul tema della determinazione contrattuale dei motivi di recesso per giusta causa.

In particolare, nella suddetta sentenza la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato la validità delle clausole che prevedono una tipizzazione delle ipotesi di recesso per giusta causa e cioè una predeterminazione nel contratto individuale di agenzia delle circostanze che integrano gli estremi della giusta causa.  

In buona sostanza, la Corte territoriale bresciana ha ritenuto lecita la determinazione contrattuale dei motivi di recesso per giusta causa.

La pronuncia in commento è destinata a far discutere, in quanto la tipizzazione dei motivi di recesso per giusta causa non solo consentirebbe alle parti di qualificare a priori come “giusta causa” anche situazioni che non integrano gli estremi di cui all’art. 2119 del codice civile, ma sostanzialmente rappresenterebbe un “doppione” dell’istituto della clausola risolutiva espressa.

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35. La revoca dell’incarico di area manager non costituisce giusta causa

Con la sentenza n. 2184 del 15 gennaio 2019 la Corte di Appello di Bari si è pronunciata sul caso di un area manager che aveva effettuato un recesso per giusta causa basato sulla revoca dell’incarico accessorio di coordinamento di altri agenti.

In particolare nella suddetta sentenza la Corte di Appello di Bari ha affermato che:

  • il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di area manager deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale con vincolo di dipendenza unilaterale, per cui le vicende del contratto di agenzia si ripercuotono sull’incarico accessorio e non viceversa;
  • stante la natura accessoria dell’incarico di area manager, la revoca di tale incarico non produce alcun effetto sul contratto di agenzia, che continua a rimanere in essere tra le parti;
  • la revoca dell’incarico accessorio (contratto collegato) non costituisce giusta causa di recesso del contratto di agenzia (contratto principale), sicché è illegittimo il recesso per giusta causa fondato su tale revoca;
  • in tal caso l’area manager recedente deve corrispondere alla preponente l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata sulla base delle sole provvigioni dirette e non anche sulle c.d. provvigioni indirette, ossia su quelle derivanti dall’espletamento dell’incarico accessorio di area manager.

In buona sostanza, la sentenza in commento si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’incarico accessorio di area manager (contratto collegato) è liberamente revocabile dalla preponente senza che ciò incida sul contratto di agenzia (contratto principale).

Tuttavia la particolarità della sentenza in esame è costituita dal fatto che la Corte territoriale di Bari ha condannato l’area manager a corrispondere alla preponente l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata sulla base delle sole provvigioni dirette e non anche sulle c.d. provvigioni indirette.

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34. Trattamento fiscale delle transazioni tra agente e preponente

Quando si raggiunge un accordo transattivo tra agente e preponente, un aspetto importante da considerare è il trattamento fiscale a cui andranno assoggettati gli importi da percepire.

Pertanto, nel momento in cui si redige un accordo transattivo tra agente e preponente, è necessario tener presente che:

  • a prescindere dal fatto che l’agente sia una persona fisica, una società di persone oppure una società di capitali, gli importi ottenuti a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte seguiranno la tassazione normalmente prevista per le provvigioni con la relativa aliquota, oltre IVA e contributi ENASARCO;
  • se l’agente è una persona fisica oppure una società di persone, gli importi ottenuti a titolo di indennità suppletiva di clientela e/o indennità meritocratica e/o FIRR e/o indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e/o indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale, sono soggetti a tassazione separata e non sono soggetti ad IVA;
  • se l’agente è una società di capitali, gli importi ottenuti a titolo di indennità suppletiva di clientela e/o indennità meritocratica e/o FIRR e/o indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e/o indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale costituiscono reddito di impresa e quindi non dovrà essere operata nessuna ritenuta.

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33. Area manager e art. 1751 codice civile

Area manager e art. 1751 codice civile

Con la sentenza n. 25740 del 15 ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che relativamente all’incarico accessorio di area manager l’agente non ha diritto all’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 del codice civile.

In particolare nella suddetta sentenza la Cassazione ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile, è necessario che l’agente abbia procurato alla preponente nuovi clienti oppure abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già acquisiti, restando conseguentemente esclusa dall’ambito di applicazione di tale norma l’attività di reclutamento e coordinamento degli agenti, in quanto quest’ultima attività si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l’indennità di fine rapporto è specificamente finalizzata a premiare.

In altri termini, nella sentenza in esame la Suprema Corte ha precisato che:

  • l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 del codice civile ha come scopo quello di premiare l’attività dell’agente direttamente rivolta alla promozione della clientela (da intendersi sia come reperimento di nuovi clienti, sia come allargamento della base degli affari con i clienti già acquisiti) e non anche quella di coordinamento e/o reclutamento di altri agenti;
  • diversamente, la preponente sarebbe tenuta ad un duplice pagamento dell’indennità di fine rapporto sia in favore del singolo agente che ha effettivamente concluso l’affare sia in favore dell’area manager, in contrasto con il canone di equità previsto dall’art. 1751 del codice civile.

La pronuncia in commento rappresenta ad oggi una sentenza isolata, che è destinata a far discutere e ad avere importanti effetti pratici specialmente nelle reti vendita in cui è presente la figura dell’agente-area manager.

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32. Giusta causa e contratto di agenzia

Con la sentenza n. 23556 del 28 settembre 2018 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della giusta causa nel contratto di agenzia.

In tale sentenza la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che:

  • il recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119 del codice civile per il lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che nel rapporto di agenzia il vincolo fiduciario – in considerazione della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
  • ai fini della legittimità del recesso per giusta causa è sufficiente anche un fatto di minore consistenza, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Inoltre nella pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha precisato che la nozione di giusta causa prevista nel codice civile ha un contenuto generale ed astratto, per cui spetta alla giurisprudenza definire in concreto i fatti che integrano gli estremi della giusta causa.

In buona sostanza, nella sentenza n. 23556 del 28 settembre 2018 la Suprema Corte ha stabilito che spetta alla giurisprudenza elaborare la casistica dei comportamenti che concretizzano la giusta causa di recesso nel contratto di agenzia.

Pertanto, traendo spunto da quanto affermato dalla Suprema Corte nella suddetta sentenza, si indicano qui di seguito i comportamenti che integrano gli estremi della giusta causa in base all’elaborazione giurisprudenziale formatasi negli anni sul tema in esame.

Secondo la giurisprudenza costituisce un valido motivo di recesso per giusta causa su iniziativa della preponente:

  • l’inattività dell’agente;
  • le mancate visite alla clientela;
  • l’appropriazione indebita di somme spettanti della preponente;
  • la violazione dell’obbligo di esclusiva;
  • la mancata dimostrazione delle visite effettuate presso la clientela;
  • le irregolarità commesse dai subagenti e/o dai collaboratori dell’agente;
  • le offese alla preponente.

Secondo la giurisprudenza costituisce, invece, un valido motivo di recesso per giusta causa su iniziativa dell’agente:

  • il mancato pagamento delle provvigioni che si protrae da mesi;
  • il rifiuto sistematico degli ordini trasmessi dall’agente;
  • la violazione dell’obbligo di esclusiva;
  • il mancato invio del materiale di vendita e del campionario;
  • il mancato riscontro alle comunicazioni inviate dall’agente;
  • il mancato invito alle riunioni della rete vendita;
  • il mancato invito a partecipare ai viaggi incentive rivolti alla rete vendita.

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